Proposta di legge n. 221/9^

RELAZIONE

 

Da tempo viene segnalata, soprattutto da parte della categoria dei Consulenti del lavoro, una problematica relativa alla gestione dei rapporti di lavoro in materia di tutela della salute dei cittadini.

Nello specifico, la questione riguarda la vidimazione dei registri infortuni che, a parere degli esperti del settore, non risulta più essere attuale.

I presupposti storici che stavano alla base di tale adempimento, infatti, non trovano più riscontro nel vigente sistema di amministrazione del personale.

Il Libro Infortuni, istituito dal DPR 24/07/55 n. 547, sul quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, infatti, doveva essere vidimato presso l'ASL (oggi ASP) poiché quest'ultima assumeva un ruolo di terzietà per tutto ciò che riguardava formalmente la conformità di tale registro e nulla più.

Atteso che, oggi, tutte le informazioni in esso riportate sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie alle necessarie comunicazioni obbligatorie, appare evidente che c'è una inutile duplicazione di adempimenti.

Si evidenzi, tra l'altro, il notevole impulso dato, con l'introduzione del Libro Unico del Lavoro, alla semplificazione amministrativa che, senza incidere in alcun modo sull'efficienza e la puntualità della gestione dei rapporti di lavoro, ha fatto si che venissero aboliti il Libro Paga, il Libro Presenze e il Libro Matricola.

Sulla base di tale orientamento, per esempio, la Regione Lombardia ha già abolito l'obbligo di vidimazione del registro infortuni, con la Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007, la quale ha recepito la necessità operativa di caducare gli adempimenti inutili e spesse volte duplicati.

Nell'attesa della definitiva soppressione del registro infortuni, prevista dall'art. 56 comma 6 del TU 81/2008, si evidenzia che l'abolizione dell'obbligo di vidimazione non fa venir meno l'obbligo della sua tenuta da parte dei datori di lavoro che dovranno, perciò, continuare ad annotarvi cronologicamente gli infortuni occorsi sul lavoro così come previsto dal dettato normativo.

 Infatti, i dati in esso contenuti continueranno ad essere a disposizione del servizio di prevenzione e protezione, degli organi di vigilanza e dei rispettivi RLS.

Poiché la soppressione dell'obbligo di vidimazione non determina in alcun modo la possibilità di adottare comportamenti elusivi da parte del datore di lavoro in materia di tutela della salute ma, come spiegato, fornisce un importante contributo allo snellimento amministrativo che del resto sta caratterizzando l'opera di risanamento della sanità calabrese si propone l'iniziativa legislativa che segue.

 

ART. 1

(FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE)

 

1. La Regione Calabria con la presente proposta di legge, persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e di medicina del lavoro, mediante la razionalizzazione della normativa vigente, in un'ottica di snellimento del sistema economico regionale, in sintonia con i concetti di centralità della salute e di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e socio sanitario, nonché con i principi di appropriatezza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa

 

ART. 2

(ABROGAZIONE OBBLIGO VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI)

 

1. Con l'entrata in vigore della presente legge regionale, viene abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996).

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della data di infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.