Proposta di legge n. 21/9^

Relazione

La conservazione e la difesa della vegetazione e più specificatamente del patrimonio boschivo costituisce un impegno complesso che, in termini di gestione e controllo di qualunque sistema, non può essere affidata al caso.
Un'attenta pianificazione regionale, intesa come documento di studio e di programmazione, che venga considerata ordinaria attività per tenere conto dell'evoluzione dinamica del rischio degli incendi, è necessaria per il raggiungimento di migliori risultati.
Sia la normativa comunitaria che quella nazionale prevedono l'adozione, da parte di ciascuna regione, di appositi piani di protezione dei territorio contro gli incendi boschivi.
Il problema degli incendi boschivi può essere, infatti, contrastato efficacemente soltanto attraverso una strategia pianificata e programmata e livello territoriale che tenga conto delle quattro fasi della filiera: Pianificazione - Previsione - Prevenzione - Lotta Attiva .
La materia della prevenzione e repressione degli incendi boschivi è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario con D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.
Con l'emanazione, poi, della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353 si dà un nuovo taglio al contenuto degli strumenti pianificatori da parte delle regioni nel settore dell'antincendio, puntando ad una programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base "Linee Guida" e di direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri.
La Legge affida alle Regioni il compito di coordinare l'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra nonché l'attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. Lo Stato "garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi dei Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa". Le innovazioni introdotte dalla legge nazionale n. 353/2000 hanno lo scopo, infatti, di promuovere Fattività di previsione e prevenzione, attraverso una drastica riduzione delle cause d'innesco d'incendio anziché intervenire soltanto su quegli interventi legati alla fase emergenziale dello spegnimento degli stessi.
Le "Linee guida" di cui alla legge 353/2000, approvate con Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26.2.2002), forniscono alle regioni le indicazioni generali circa i contenuti essenziali dei piani regionali per la lotta agli incendi, il cui obiettivo è la "riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco", che ogni regione adeguerà alle singole esigenze e particolarità.
La Regione Calabria ha l'obbligo, dunque, di dotarsi di una apposita Legge Regionale per la realizzazione di programmi specifici e progetti di rilevante entità e complessità, al fine di adeguare, migliorare e potenziare l'azione di difesa degli incendi.

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge detta le norme in materia di incendi boschivi in attuazione della Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353.
2. La Regione Calabria, con la presente legge, persegue le finalità di:

a) conservare e difendere i boschi dagli incendi;
b) preservare e tutelare la flora e la fauna regionale;
c) attuare interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
d) promuovere azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione ambientale, nonché corsi di formazione di base ed avanzati per il personale addetto alle attività antincendio;
e) favorire studi e ricerche nel settore della prevenzione antincendio;
f) provvedere a ricostituire i boschi danneggiati dal fuoco, secondo le indicazioni contenute nel presente testo.

ARTICOLO 2
(Programmazione)

1. Il Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, per le finalità della presente legge, predispone ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353 il Piano Pluriennale Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il Piano Pluriennale Regionale, sottoposto a revisione triennale, è attuato in stretta correlazione con il Piano Attuativo annuale di Forestazione.

ARTICOLO 3
(Compiti e ruoli della Regione)

1. La Regione Calabria provvede a:

a) assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, la Sala Operativa Unificata Permanente Regionale (SOUP), così come previsto dal punto 1 dell'art. 7 della L. n. 35312000;
b) costituire le strutture operative provinciali AIB (SOUP provinciali);
c) stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo dei Vigili del Fuoco;
d) stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per compiti di avvistamento, di sorveglianza e spegnimento degli incendi;
e) assicurare la dotazione di personale idoneo per le operazioni di sorveglianza, avvistamento, e spegnimento degli incendi, nonché di mezzi e attrezzature terrestri ed aerei a ciò destinabili;
f) curare l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi in caso di emergenza;
g) organizzare i corsi di formazione e/o di aggiornamento tecnico-pratico rivolti ai soggetti da impiegarsi nelle azioni di antincendio boschivo.

2. Il Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria è preposto al coordinamento delle azioni antincendio, Ad esso è demandato il compito della istituzione e del corretto funzionamento della SOUP Regionale e di quelle provinciali.

ARTICOLO 4
(Dichiarazione dei periodo di grave pericolosità)

1, La Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 15 giugno al 30 settembre. Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche a ciò preposte e su proposta degli Uffici Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale periodo.
2. Della dichiarazione dei periodo di grave pericolosità di incendi è data ampia diffusione mediante i più vari sistemi di informazione.

ARTICOLO 5
(Catasto degli incendi boschivi)

1. La Regione Calabria assiste i Comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3 della L. 353/2000, erogando agli stessi un contributo finanziario la cui entità sarà definita dal Piano Pluriennale Regionale.
2. I Comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate.
3. Il catasto degli incendi boschivi è trasmesso in copia al Ministero dell'Ambiente entro i limiti prescritti dalla legge 353/2000, dandone la più ampia diffusione pubblica.

ARTICOLO 6
(Attuazione delle misure antincendio)

1. L'A.FO.R. ed i Consorzi di Bonifica, delegati ai sensi della L.R. n. 20/92, e la Regione Calabria per il tramite di strutture o società appositamente convenzionate curano la realizzazione e la manutenzione di opere ed attuano interventi idonei all'attività antincendio, come definite e programmate nel Piano Pluriennale Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, quali:

a) viali parafuoco e fasce taglia fuoco;
b) strade forestali e piste di servizio;
c) torri e posti di avvistamento, ivi compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.;
d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) serbatoi idrici e punti d'acqua fissi o mobili;
f) interventi di selvicoltura preventiva idonei a limitare il rischio d'incendio;
g) interventi selvicolturali di ricostituzione dei boschi danneggiati o percorsi dal fuoco;
h) interventi di spegnimento eseguito da idoneo personale e con idoneità fisica, accertata mediante visita medica e svolgimento di prove psico-fisiche.

2, Nelle aree naturali protette nazionali e regionali gli interventi antincendio, sono concordati con gli Enti Gestori, sentito il C.F.S, riservando le attività di sorveglianza e prevenzione agli stessi Enti Gestori e quelli dello spegnimento agli Enti Delegati.

ARTICOLO 7
(Divieti, prescrizioni, deroghe e cautele per l'accensione di fuochi nei boschi)

1. Nel territorio della Regione Calabria è fatto divieto:

a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l'abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1, dei successivo Art. 8;
b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
d) abbandonare rifiuti nei boschi;
e) usare il fuoco per l'eliminazione dei rifiuti in discarica;
f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell'evento per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
i) realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l'incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
l) intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione dei Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici.

2. Sono ammesse deroghe ai divieti dei comma 1, valide solo dall'alba al tramonto e nelle giornate senza vento, per:

a) l'accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative con l'obbligo dello spegnimento totale prima di abbandonare l'area;
b) l'eliminazione mediante abbruciamento di eventuali residui vegetali provenienti da lavori selvicolturali eseguito da idoneo personale impiegato nei cantieri forestali. Tale pratica dovrà essere preferibilmente sostituita dalla triturazione in situ dei materiale e suo successivo spandimento sul terreno;
c) l'uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed burning) e il controfuoco utilizzato durante gli incendi per evitare il propagarsi dell'incendio, e per la pulizia dei viali parafuoco deve essere eseguito da personale addetto ai cantieri forestali ed idoneo a tali pratiche.

Nel Piano Pluriennale andranno inserite e dettagliatamente descritte apposite norme che regolino tali operazioni.
3. E' fatto obbligo a chiunque provvede alla accensione di fuochi, di cui al comma 2., procedere all'accensione solo dopo aver preventivamente messo in atto gli accorgimenti necessari ad isolare il fuoco ed eventualmente a contrastare la propagazione dello stesso.
4. Il personale addetto potrà allontanarsi solo a completo spegnimento del fuoco e delle braci.
5. Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, previo parere del Comando Stazione dei C.F.S. competente territorialmente, fermo restante che dovranno essere messi in atto, d'intesa con gli Enti Delegati, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi

ARTICOLO 8
(Misure precauzionali)

1. Le Società Ferroviarie, l'ANAS, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, lungo le tratte di rispettiva competenza devono provvedere, prima del dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione dei fuoco a boschi limitrofi.
2. l proprietari o i conduttori privati di boschi, che effettuano operazioni selvicolturali, devono asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e propagazione d'incendi boschivi.
3. l residui della potatura delle coltivazioni legnose possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombera da piantagioni e distante da boschi.
4. I Comandi Militari sono tenuti, nell'allestimento dei campi e- nell'effettuare le esercitazioni a fuoco, ad adottare tutte le necessarie precauzioni per prevenire gli incendi boschivi.
5. I rifornitori e depositi di carburante, di legname o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e ai criteri cautelativi di sicurezza e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alla prevenzione incendi; i relativi proprietari e gestori dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc.
6. I proprietari o gli amministratori degli insediamenti turistico-residenziali, i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi ubicati all'interno dei boschi o ad essi limitrofi dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc..

ARTICOLO 9
(Bruciatura delle stoppie)

1. La bruciatura delle stoppie, salvo quanto diversamente disposto ai successivi punti 5 e 7, deve essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore.
2. Il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.
3. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 8,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
4. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione ai Comando Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.
5. I sindaci, con propria ordinanza e nei propri comuni, possono:

a) posticipare, per un periodo di venti giorni, le date di inizio della bruciatura, di cui al precedente punto 1;
b) consentire, laddove normalmente sono praticate le colture intercalari estive, l'anticipo della bruciatura delle stoppie per un massimo di 15 giorni rispetto ai tempi previsti al precedente punto 1, su esplicita e comprovata richiesta del proprietario o del conduttore del fondo interessato.

6. L'ordinanza sindacale è trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli enti ed organismi preposti all'antincendio, competenti per territorio e così come individuati dalla presente legge, almeno dieci giorni prima dei nuovi termini stabiliti. 7, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, può variare i termini temporali della bruciatura, sull'intero o su parte del territorio regionale, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, che risultino favorevoli allo sviluppo e propagazione degli incendi.

ARTICOLO 10
(Ricostituzione boschi percorsi dal fuoco)

1. Per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco il Piano Pluriennale Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi indicherà in apposito capitolo le linee guida, per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.
2. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei meccanismi naturali di ripristino degli ecosistemi.

ARTICOLO 11
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale ed e tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si provvederà mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Relativamente alle risorse regionali alla copertura della presente legge si provvederà con le risorse annuali allocate sul competente capitolo di bilancio regionale U.P.B 2233211 - Forestazione

ARTICOLO 13
(Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Calabria.