Proposta di legge n. 186/9^

 

RELAZIONE

Il presente progetto di legge istituisce e disciplina l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria, in tal modo dando applicazione a quanto stabilito dall'art. 44 del Decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) (articolo 1).

L'istituzione e il corretto funzionamento degli Osservatori regionali per la formazione medico —specialistica sono di enorme importanza, in quanto garanti degli standard formativi ed assistenziali delle singole scuole di specializzazione.

L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione (articolo 1) ed nominato con delibera della Giunta regionale (articolo 2), con la composizione definita dal Decreto legislativo citato.

Compiti dell'Osservatorio sono definire i criteri di rotazione dei medici in formazione tra le strutture inserite nella rete formativa, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea; fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica (articolo 3).

L'Osservatorio si avvale, per le attività di supporto organizzativo e di segreteria, delle strutture e dei funzionari individuati dal Direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Calabria, anche in relazione alla materia di volta in volta specificamente trattata dall'Osservatorio(articolo 3).

Infine, l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria non comporta alcune onere per il bilancio regionale.

ART. 1

ISTUTIZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE MEDICO
SPECIALISTICA DELLA REGIONE CALABRIA

1.      La Regione Calabria, in applicazione dell'art. 44 del Decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) istituisce l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica.

2.      L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione.

ART. 2

NOMINA E COMPOSIZIONE

1. L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria è nominato con delibera della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3.      L'Osservatorio è composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da tre rappresentati dei medici in formazione specialistica e un rappresentante del Segretariato Italiano Giovani Medici (SIAM) Calabria.

4.      L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione.

ART. 3

COMPITI E FUNZIONAMENTO

1.    L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria può articolarsi in sezioni di lavoro.

2.    L'Osservatorio definisce i criteri di rotazione dei medici in formazione tra le strutture inserite nella rete formativa, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 368/ • 9.

3.    L'Osservatorio verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

4.    L'Osservatorio regionale fornisce elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica.

5.    L'Osservatorio si avvale, per le attività di supporto organizzativo e di segreteria, delle strutture e dei funzionari individuati dal Direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Calabria, anche in relazione alla materia di volta in volta specificamente trattata dall'Osservatorio.

ART. 4

PROTOCOLLI D'INTESA

i . L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio è disciplinata da protocolli d'intesa fra università e regione e negli accordi fra le università e le aziende sanitarie, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i..

2. L'Osservatorio verifica periodicamente il grado di applicazione dei protocolli e degli accordi previsti dal comma precedente.

ART. 5

NORME FINANZIARIE

1. Nessun onere finanziario grava sul bilancio regionale dall'istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica della Regione Calabria.

 

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