Proposta di legge n. 178/9^

RELAZIONE

 

Il fiume Neto nasce sulle pendici del monte Botte Donato a circa 1.700 metri di altitudine nel cuore dell'Altopiano della Sula, e dopo una corsa di 80 Km circa si tuffa nelle acque del mar Jonio all'altezza del centro di Fasana a metà strada tra Strangoli Marina e Crotone.

Il fiume Neto scorre profondamente incassato tra la rigogliosa vegetazione silvana dell'alta valle omonima, ricevendo svariati affluenti che ne incrementano di volta in volta la portata. Da destra il fiume riceve i fiumi Arvo e Ampollino, da sinistra il fiume Lese e nei pressi della sua foce, la fiumara Vitravo. Dopo alcuni chilometri percorsi nel cuore oscuro della Sula, giunto presso l'abitato di Cotronei il fiume Neto lascia la provincia di Cosenza per entrare in quella di Crotone.

La statale 107 Silana-Crotonese è l'arteria stradale più importante che percorre 'tutta la vallata del Neto ed oltre: congiunge due grosse città quali Crotone e Cosenza riconfermando quella naturale via di comunicazione che era la vallata del Neto nell'antichità. In prossimità della foce il fiume è attraversato dalla ferrovia Reggio Calabria- Taranto e dalla stradale 106.

Questo corso d'acqua è stato culla della civiltà, garantendo la vita fin dall'era preistorica, ne sono testimonianza le grotte rupestri non lontane dalle sue sponde nel comune di Rocca di Neto. Le medesime grotte accolsero la civiltà romana fino ad essere trasformate in luogo di culto basiliano nel medioevo. Il viaggio nella storia prosegue con la fortezza bizantina di Santa Severina, oggi in eccelente stato di conservazione in unione ad un autentico borgo antico. Nello stesso comune sorge la cattedrale di Santa Anastasia edificata nel 300 (III secolo inglobando un' antico Palazzo Arcivescovile del IX secolo. A mantenere viva la presenza storica dell'uomo nelle sponde del fiume Neto si propongono le storiche architetture all'interno del comune di Caccuri, regalando la presenza di un castello bizantino risalente al VI secolo in unione al Convento di Santa Maria del Soccorso risalente al XV secolo, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie del XVI secolo e la successiva chiesa di san Rocco del XVII secolo. A monumento dell'importanza storica di queste sponde si erge anche la chiesa della Santissima Trinità a Belvedere Spinello risalente al XVII secolo. Queste tracce storiche permettono di definire un itinerario storico culturale lungo il corso del Neto che trae le sue origine dalla preistoria e ci accompagna fino ai giorni nostri con magnifiche manifestazioni artistiche della presenza umana calata in uno splendido contesto naturalistico rifocillato dalle pure e limpide acque del Neto. La storicità del luogo rimane indistintamente legata ad un quadro naturalistico di elevata valenza capace di offrire svariate peculiarità naturalistiche per via della conformazione geomorfologica del territorio. Questo rende il fiume amorevole padre allo stesso tempo di montagna, collina e mare, offrendo a chi volesse ripercorrere le sue vallate un esperienza intrisa di svariate sfaccettature naturalistiche del medesimo territorio. Fertili terre che invitano l'uomo a trovar lì la propria dimora così anche narrato da Strabone nell'opera ΓEΩΓPAΦIKA (GEOGRAFIA ) al Libro VI l'Italia, Capitolo 1 la Lucania, passi in cui si narra l'etimologia del nome del fiume Neto, all'epoca Neto (incendio) dovuto al gesto delle donne troiane di incendiare le navi che avevano portato gli Achei su quelle fertili sponde per non poter più prendere la via del mare.

Ancora oggi la vallata resta sconosciuta ai turisti, malgrado le grandi bellezze che offre al visitatore, e riprendendo le parole dell'archeologo umanista Paolo Orse, che, partendo da Crotone ne visitò i posti alla ricerca di tracce della stratificazione umana, che anche lungo la Valle del Neto ha lasciato segni dalla più remota preistoria fino ai nostri giorni, disse:"la incantevolezza del paesaggio dalla valle del fiume Neto risalendo la quale si passa da una vegetazione di tipo mediterraneo ad una di tipo alpino, stupisce chi vi si addentra per la prima volta".

Questo progetto di legge, pertanto, ha come finalità l'istituzione del Parco fluviale del Neto al fine di poter tutelare, valorizzare e fruire uno dei posti naturalistici più belli della nostra Regione.

Il progetto di legge è formato da 14 articoli .

 

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Il presente progetto di legge viene finanziato attraverso gli UPB:3.1.01.02 Ambiente; 3.1.01.02.04 "Interventi di tutela delle risorse naturali e ambientali nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole"; 3.2.01.01 "Interventi di educazione ambientale e per la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

 

ART. 1

ISTITUZIONE

 

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 2, lett. r dello Statuto Regionale, dell'art.6 della L.R. n. 10/2003, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,del 2/4/1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con D.P.R. 12/3/2003 n.120, istituisce il Parco fluviale del Neto, ente con personalità di diritto pubblico.

2. Nell'ambito del Parco fluviale del Neto, in conformità all'art. 10, comma 3 della L.R. n. 10/2003 viene definito un sistema di perimetrazione a diverso regime di conservazione e utilizzazione al suo interno, graficamente individuato in via preliminare sulla cartografia,allegato a) parte integrante della presente legge, e così definito in zone:

2.a      zona A (riserva integrale);

2.b      zona B (riserva generale orientata);

2.c      zona C (area di protezione);

2.d      zona D (area di sviluppo).

 

 

ART. 2

ANALISI STORICA, TERRITORIALE E PAESAGGISTICA AMBIENTALE

 

1. Il territorio interessato dalla presente legge è quello dove scorre il fiume Neto che nasce dalle visceri di Monte Corbello e Monte Donato, percorre la Valle del Fallistro e attraverso Croce Magara, raggiunge il lago di Ariamacina, quindi attraversa tutta l'alta valle fino ad arrivare al centro di S. Giovanni in Fiore, raccoglie nel suo alveo i propri affluenti tra cui più importanti sono:il fiume Vitravo (lungo Km 43), il fiume Lese (lungo Km 39), il fiume Ampollino (lungo Km 18) e il fiume Arvo (lungo Km 15).

2. Sono presenti dei laghi artificiali utilizzati per lo sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua e i più importanti sono l'Ampollino e l'Arvo. Il lago Ampollino raccoglie le acque del fiume Ampollino ed è circondato dai Monti Scorciavuoi, Gariglione, Zingomano e Monte Nero e si trova a 12 Km da S. Giovanni in Fiore e 19 Km da Cotronei. La diga che forma il lago è alta circa 39 metri, si trova a 1.271 metri s.l.m. e può raccogliere circa 68 milioni di me. d'acqua. La diga del lago Arvo è alta circa 35 metri si trova a 1.278 metri s.l.m. e può raccogliere 84 milioni di me. acqua.

 3. Il territorio ospita la fauna tipica delle zone appenniniche tra cui il lupo, il gatto selvatico (a rischio di estinzione), la volpe, i mustelidi (rari), il ghiro, lo scoiattolo nero, il capriolo, il cervo e il daino, le forme autoctone del cinghiale e della lepre non sono state preservate, sono presenti solo a scopo venatoria Notevole è la presenza della popolazione ornitologica, (tutelata dalla Comunità Europea. è Oasi di protezione della fauna, Sito dì interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 25/3/2005 in attuazione direttiva 92/43/CEE), dei rettili e dei pesci.

4. La flora, che caratterizza il territorio, è dominata dai boschi, rappresenta un patrimonio di grande valore scientifico. Numerose sono anche le erbe officinali presenti.

5. Il fiume bagna numerosi Comuni tra Crotone e Cosenza per cui il territorio è caratterizzato dalla presenza di moltissimi siti archeologici appartenenti a diverse epoche storiche, dall'età arcaica alla civiltà industriale.

 

ART. 3

OBIETTIVI

 

1. La Regione, così come definito all'art. 1 della presente legge, riconosce il valore dell'idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.

2. La tutela e riqualificazione paesaggistica del fiume Neto è volta, pertanto, a realizzare seguenti obiettivi:

• salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità dell'alveo, anche tramite una attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire una adeguata presenza d'acqua;

• tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici del fiume, quali cascate, forre e orridi;

• salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativi e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;

• riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.

3. Gli obiettivi indicati al comma precedente verranno attuati attraverso le seguenti azioni:

• garantire la conservazione e il miglioramento dell'ecosistema fluviale proteggendolo dai fattori inquinanti;

• tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, archeologica storica, architettonica e culturale dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;

• tutelare le aree protette della foce del fiume;

• promuovere, incentivare e valorizzare le attività agro-silvo-culturali, in coerenza con la destinazione d'uso, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento compatibili con il sistema naturalistico dell'area del Parco, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;

• salvaguardare i biotipi, le formazioni geologiche e geomorfologiche;

• migliorare le condizioni idrobiolgiche e proteggerle da fattori inquinanti al fine di salvaguardare i popolamenti ittici e macrobentonici del fiume e dei suoi principali sottobacini (Lese e Vitravo);

• ripristinare e garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, le condizioni idrobiologiche delle aste fluviali, quelle paesaggistiche delle zone riparali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;

• promuovere il recupero dei borghi antichi dei centri ad elevata valenza storico-culturale partendo dal principio che la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico-culturale è un valore determinante per lo sviluppo economico e la trasformazione sociale delle realtà locali;

• salvaguardare e valorizzare il parco come laboratorio dì sostenibilità luogo di sperimentazione permanente di nuovi rapporti tra uomo e natura in senso scientifico, educativo, formativo e culturale, ed anche economico e sociale al fine di consolidare e sviluppare l'economia dei luoghi, arrestare il calo della popolazione, nonché promuovere i valori naturali e paesaggistici,

• salvaguardare i valori degli ambienti costruiti (Sistema antropico), attraverso la conservazione e risanamento del sistema insediativo storico (centri storici, edifici e manufatti di valore storico-artistico, ecc..), della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;

• realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici ed archeologici e la promozione di uno sviluppo ordinato delle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi nell'area del parco e in quelle d'influenza socio-economica;

• valorizzare le risorse ambientali naturali ed antropiche, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;

• promuovere l'attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;

• valorizzare e tutelare gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

• promuovere al fine di realizzare l'autosufficienza delle utenze l'inserimento di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

• promuovere iniziative e sistemi di riduzione dei fabbisogni energetici e di uso razionale dell'energia;

• favorire la conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predispone misure di salvaguardia dell'ecosistema;

• promuovere sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi nonché il riciclaggio dei rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle aree perimetrale purché non presentino fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;

• favorire la promozione turistica ecocompatibile;

• concorrere alla realizzazione di piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della parte terza del D.L. 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia di tutela ambientale);

• sostenere e promuovere, con l'eventuale partecipazione dei comuni situati lungo il percorso del fiume,la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette.

 

ART. 4

CONFINI E PERIMETRAZIONE

 

1. I confini del Parco fluviale del Neto incidono sui territori dei Comuni S. Giovanni in Fiore, Rocca Bernarda, Caccuri, Cotronei, Belvedere Spinello, Scandale, Santa Severina, Rocca di Neto, Crotone, Strangoli, Casabona, Verzino, Pallagorio, Castel Silano, Savelli e Cerenziae sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25000, le aree, a diversa classificazione così come previste dal comma 2 dell'art. 1, interne al Parco sono puntualmente indicate in cartografia nella perimetrazione provvisoria che vige fino all'approvazione del piano per il parco e del relativo regolamento previsti dall'art.11. della L.R. n.10/2003.

2. I confini delle aree classificate a riserva integrale, a riserva generale orientata, ad area di protezione e ad area di sviluppo sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: REGIONE CALABRIA — PARCO FLUVIALE DEL NETO.

 

ART. 5

SEDE

 

1. La sede legale ed operativa dell'ente di gestione del parco verrà identificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L.R. n. 10/2003.

2. La sede legale dovrà il più possibile mostrare un aspetto architettonico che meglio rappresenti le finalità del parco nello specifico obbiettivo di eco compatibilità ed integrazione con il contesto naturalistico del Parco attraverso,anche, la creazione di una struttura da destinare ad osservatorio e museo naturalistico.

 

ART. 6

ENTE DI GESTIONE

 

1. L'ente di gestione del Parco verrà realizzato secondo le indicazioni previste dal 1° comma dell'art. 12 e dai successivi arti. 13, 14, 15 e 16 della L.R. n.10/2003.

2. La forma giuridica individuata è quella di un Consorzio costituito in prevalenza dai componenti delle Province e da quelli di ogni singolo Comune ricadente nell'area di perimetrazione del Parco.

 

ART. 7

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

 

1. Il perseguimento delle finalità istitutive del parco, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della L.R. n. 10/2003:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

 

ART. 8

PIANO PER IL PARCO

 

1. Il piano per il parco dovrà essere redatto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in conformità ai dettami dell'art 18 della L.R. 10/03 tenuto conto di quanto esposto al comma 3 dell'articolo 3 della presente.

2. Il piano per il parco dovrà in ogni sua espressione tener conto delle finalità d'istituzione del parco di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente.

3. Il piano per il parco dovrà prevedere in prima istanza lo sviluppo delle opere necessarie alla salvaguardia e tutela delle biodiversità floro-faunistiche, delle opere che permettano la fruizione del parco e degli strumenti materiali ed immateriali che permettano lo sviluppo di un sistema antropico ecocompatibile integrato con l'ambiente naturalistico capace di concorrere allo sviluppo di quest'ultimo.

 

ART. 9

REGOLAMENTO DEL PARCO

 

1. Il Regolamento del parco piano per il parco dovrà essere redatto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/2003, disciplinando l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

2. Il piano per il parco dovrà in ogni sua espressione tener conto delle finalità d'istituzione del parco di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente, e delle indicazioni di tutela predisposte nella presente.

 

ART. 10

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE

 

1. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.10/2003, dalla Comunità del parco entro e non oltre 12 mesi dalla sua costituzione.

2. Il Piano pluriennale economico e sociale dovrà in ogni sua azione tener conto degli obiettivi al comma 2 dell'articolo 3 della presente, mettendo in campo così le azioni che permettano il raggiungimento di queste.

 

ART. 11

SISTEMA INFORMATIVO

 

1. L'Ente Parco avrà l'obbligo entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento del parco di predisporre un apposito sportello informativo fisico o telefonico o telematica:

2. L'Ente Parco avrà l'obbligo entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento del parco di predispone un apposito portale web informativo che contenga almeno i seguenti:

a. Sezione tematica istituzione e normativa

i.    La composizione dell'Ente e dei suoi organi

ii.   La perimetrazione del Parco

iii.  Il piano per il parco

iv.  Il regolamento

v.   Tutti i documenti dell'ente ad evidenza pubblica

b. Sezione tematica di promozione

i.    Una rappresentazione grafica del territorio del parco

ii.   Le peculiarità dei siti d'interesse del parco con descrizioni ed archivi fotografici

iii.  Le specie vegetali con descrizioni, report fotografici ed individuazione delle aree a maggior presenza

iv.  Le specie animali con descrizioni report fotografici ed individuazione delle aree di maggiore stanzialità

v.   Un brochure per il turista che presenti le indicazioni di viabilità, la localizzazione dei siti di maggiore interesse, un vademecum delle regole del parco, i luoghi di fruizione di servizi di emergenza, i riferimenti telefonici e telematici dello sportello informativo dell'ente.

vi.  L'elenco di tutti i comuni territorialmente interessati dall'Ente Parco e della provincia, con i relativi link ai siti web ufficiali.

c. Sezione tematica di promozione dei servizi turistici delle aziende agroalimentari

i.    Elenco di tutte le aziende che vorranno essere pubblicizzate eroganti servizi turistici ricettivi e ristorativi a cui sarà dedicata una pagina pubblicitaria con i contenuti concordati tra ente ed azienda con una rappresentazione grafica della localizzazione. Tale elenco verrà aggiornato con scadenza almeno trimestrale

ii.   Elenco delle aziende operanti nel settore agroalimentari di filiera di prodotti tipici o di produzione biologica, con le medesime modalità del punto ii del medesimo comma.

iii.  Elenco delle botteghe artigiane o degli antichi arti o mestieri, con le medesime modalità del punto li del medesimo cornma.

d. Sezione tematica di promozione degli eventi ed iniziative

i.    Elenco di tutte le iniziative e gli eventi organizzate dall'Ente con le opportune informazione ed eventualmente pagine o link di approfondimento

ii.   Elenco di tutti gli eventi o iniziative promossa dai Comuni territorialmente interessati dal Parco. Al fine di permettere l'adeguata completezza di tale sezione si obbliga a tutti i comuni e la provincia territorialmente interessati dalla presenza del parco di dare comunicazione all'Ente parco di tutti gli eventi o iniziative che ricadono nell'ambito delle finalità del Parco di cui all'articolo 4 della presente, con l'obbligo di quest'ultimo di pubblicarli all'interno del proprio portale web.

3. Il portale tematico web di cui al comma 2 del medesimo articolo potrà contenere tutti i contenuti aggiuntivi che concorrono al perseguimento delle finalità del Parco di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Tutti i comuni e le province territorialmente interessati dalla Ente Parco dovranno predispone sul proprio portale web ufficiale un link di collegamento al sito dell'Ente Parco

5. L'ente avrà l'obbligo, entro e non oltre 24 mesi dall'approvazione del regolamento, di pubblicare un'opportuna guida turistica naturalistica del parco da destinare a mirate campagne di sensibilizzazione che perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

ART. 12

NORME DI SALVAGUARDIA

 

1. Le azioni di salvaguardia così come previste dall'art. 10 della L.R. n. 10/2003 vengono realizzate a fini multipli, naturalistici, educativi, scientifici, ricreativi ed economiche e vengono esplicate secondo gli obiettivi previsti all'art. 3 della presente legge e secondo le seguenti azioni:

- opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

- opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- attività culturali nei campi di interesse del Parco;

- restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

- recupero dei nuclei abitati rurali;

- agriturismo, attività sportive compatibili;

- strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale;

- conservazione delle biodiversità;

- contenimento dell'urbanizzazione;

- mantenimento della biopermeabilità ambientale;

- deframmentazione ambientale eliminandone le cause attraverso l'immissione dei seguenti divieti: eliminazione della vegetazione lungo i corsi d'acqua, espansione dei centri urbani, aumento del reticolo stradale, riduzione complessiva della superficie territoriale e naturale e seminaturale.

2. Nell’ambito delle azioni di salvaguardia, di cui al precedete comma, l’ente di gestione stabilirà le norme d’uso nelle singole zone così come previsto:

- Zona A di riserva integrale nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

- Zona B di riserva generale nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite utilizzazioni produttive tradizionali e le infrastrutture strettamente necessarie (strade di accesso, opere dì miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali);

- Zona C di protezione nella quale sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno volte alla valorizzazione del Parco stesso;

- Zona D di controllo, facente parte del medesimo ecosistema sottoposto a tutela, ma più estesamente modificato dai processi di antropizzazione, nella quali sono consentite attività compatibili con gli obiettivi del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

 

ART. 13

NORMA FINANZIARIA

 

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di Euro 300.000,00 con allocazione all'UF'B 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso dì approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.1.01.2, 3.1.01.02.04 e 3.2.01.01.

 

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria.