Proposta di legge n. 166/9^

RELAZIONE

 

Il consumo di alcol è uno degli elementi determinati per la salute di una popolazione ed è ormai evidente a livello scientifico la correlazione tra l'elevato consumo di alcol e l'aumento del rischio di morbilità e disabilità psicofisica nonché di mortalità per alcune cause.

L'Italia è un paese in cui il consumo di bevande alcoliche, e in particolare di vino, fa parte di una radicata tradizione culturale e l'assunzione moderata di alcol è una consuetudine alimentare molto diffusa. Negli ultimi anni si stanno però diffondendo, soprattutto tra i giovani, modelli di consumo importati dai Paesi del Nord Europa che comportano un progressivo passaggio da un bere incentrato su bevande a bassa graduazione alcolica, a completamento dei pasti, a un bere fuori dagli stessi e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alta graduazione alcolica e in quantità spesso eccessive. Il presente progetto di legge si pone come obiettivi quello di tutelare il diritto delle persone, presenti sul territorio calabrese, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche; favorire l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati; favorire l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e promuovere le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati, attraverso la predisposizione di un programma di interventi ed azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati (art. 1 e 2)

Il provvedimento prevede, inoltre, all'articolo 3 il riconoscimento dell'ARCAT (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento) Calabria, Associazione di volontariato Onlus (iscritta al n. 43 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — D.G.R. n. 4129 del 19.10.1992), che opera per il trattamento e il recupero dei soggetti alcolisti, con le loro famiglie, nei gruppi di sostegno denominati "Club degli Alcolisti in Trattamento" — CAT, secondo il Metodo Hudolin. Il detto Metodo, così chiamato dal nome del suo inventore, lo psichiatra croato, Vladimir Hudolin, si basa sull'approccio ecologico — sociale familiare, in quanto rivolto alle famiglie degli alcolisti, ma anche alle comunità locali dove i CAT operano e hanno le loro sedi.

 In tale campo, infatti, le Associazioni come l'ARCAT appaiono svolgere, in particolare per quanto riguarda l'incentivazione e il sostegno al cambiamento dei comportamenti e alla promozione di stili di vita sani per la persona, la famiglia e la comunità, nonché per la riabilitazione, un ruolo di supplenza nei riguardi dell'intervento pubblico e in tal modo cooperano al raggiungimento degli obiettivi che la Regione si pone con la presente legge, nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità di intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del volontariato e dell'auto-mutuo aiuto.

All'art. 4 viene, infine, istituita la Consulta regionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, quale luogo di studio, ricerca e supporto alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati

 

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2011 in Euro € 100.000,00, si provvederà con le risorse disponibili, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio.

 

Articolo 1

Obiettivi

 

1. La Regione Calabria, in applicazione dei principi tracciati dalla Costituzione italiana e dallo Statuto della Regione Calabria e delle norme previste dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati):

 

a) tutela il diritto delle persone, presenti sul territorio calabrese, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche;

d) promuove le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

 

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la Regione provvede, attraverso il Piano Sanitario Regionale, alla programmazione di interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.

3. Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura, riabilitazione, ripristino della salute e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati cooperano al raggiungimento degli obiettivi che la Regione si pone con la presente legge, nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità di intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del volontariato e dell'auto-mutuo aiuto.

Articolo 2

Azioni

 

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo precedente, la Regione individua le seguenti azioni prioritari:

 

a) fornire informazioni sui danni che l'alcol può causare alla salute e al benessere degli individui, attraverso l'educazione pubblica e i mass media;

b) organizzare campagne per supportare le politiche contro i danni causati dall'alcol, tra le quali specifica attenzione va data al tema alcol — guida;

c) promuovere politiche sull'alcol nei luoghi di lavoro basate sull'educazione, sulla prevenzione e sull'identificazione precoce e il trattamento degli alcolisti;

d) assicurare un approccio coordinato che coinvolga, oltre ai servizi sanitari, i servizi sociali e le organizzazioni di volontariato;

e) valorizzare e favorire la collaborazione con le reti di volontariato, quali i gruppi di auto-mutuo aiuto, le associazioni di operatori sanitari, i rappresentanti della società civile e le organizzazioni di consumatori;

f) promuovere il cambiamento della cultura alcologica antropologica esistente, che, di solito, accetta o, addirittura, sostiene il bere.

 

Articolo 3

Riconoscimento dell'ARCAT Calabria

(Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento)

 

1. La Regione Calabria, in applicazione della lett. e) del precedente articolo 2, riconosce ARCAT (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento) Calabria, Associazione di volontariato Onlus (iscritta al n. 43 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - D.G.R. n. 4129 del 19.10.1992), che opera per il trattamento e il recupero dei soggetti alcolisti, con le loro famiglie, nei gruppi di sostegno denominati "Club degli Alcolisti in Trattamento" — CAT, riconosciuti dall'associazione, in quanto formalmente aderenti all'ARCAT Calabria e coerenti nell'applicazione del Metodo Hudolin.

2. Nessun altra denominazione è riconosciuta dalla presente legge rispetto all'acronimo CAT, il cui significato è "Club degli Alcolisti in Trattamento", secondo l'originale denominazione indicata nel Metodo Hudolin.

3. Al fine di sostenere l'attività dei CAT, la Regione concede all'ARCAT un contributo annuale, pari al 75% delle spese sostenute nell'anno precedente.

4. Le spese ammesse a contributo sono quelle di rimborso spese ai volontari, organizzazione di eventi formativi o di aggiornamento indirizzati agli operatori volontari e alle famiglie in trattamento, organizzazione di eventi socio-ricreativi, pubblicazione di materiale divulgativo e di ricerca, attività di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati, secondo un approccio ecologico sociale di popolazione.

5. La domanda di concessione del contributo va inoltrata, corredata della documentazione comprovante le spese per cui lo stesso si chiede, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Calabria, che provvede ad erogarlo entro il 30 giugno dello stesso anno.

 

Articolo 4

Consulta regionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati

 

1. Presso l'Assessorato alle Politiche Sociali è istituita la Consulta regionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati .

2. La Consulta è composta dall'Assessore alle Politiche Sociali, che la presiede, dall'Assessore alla Sanità, dal Presidente dell'ARCAT Calabria, dal Presidente dell'Associazione Alcolisti Anonimi Calabria, dal Presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) Calabria, da un rappresentante dei direttori dei SerT, indicato da FederSerT e SITD (Società Italiana Tossicodipendenze) e da un esperto medico, con comprovato e documentato curriculum in campo alcologico, nominato di concerto dall'Assessore alle Politiche Sociali e dall'Assessore alla Sanità.

3. La Consulta dura in carica 5 anni.

4. La Consulta effettua studi e ricerche circa i problemi connessi all'abuso di bevande alcoliche.

5. La Consulta propone, con successiva integrazione annuale, il programma relativo agli interventi in campo alcologico da inserire nel Piano Sanitario Regionale.

6. La Consulta indice annualmente la Conferenza dei servizi, del privato sociale e del volontariato sulle problematiche alcolcorrelate, anche al fine della predisposizione del programma di cui al comma precedente.

7. La Consulta opera per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

8. La Consulta presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione alla Commissione consiliare competente nella quale illustra i programmi e gli interventi realizzati in materia di alcolismo e problemi alcolcorrelati.

 

Articolo 6

Norma finanziaria

 

1. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di Euro 100.000,00 con allocazione all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a " Servizi ed attività socio assistenziali" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'ari. 10 della L.R. n. 8/2002.

3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

Articolo 7

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la domanda di cui al comma 4 dell'articolo 3 è inoltrata all'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Calabria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, 1' Assessorato alle Politiche Sociali provvede all'erogazione dei contributi di comma 2 dell'articolo 3 entro 90 giorni dal termine di presentazione della domanda previsto dal comma precedente.

3. In sede di prima applicazione, la Consulta di cui all'art. 5 è costituita entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.