Proposta di legge n. 159/9^

RELAZIONE

 

Con la presente legge si intende istituire e disciplinare la Pinacoteca regionale della Calabria, con sede principale nella città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di valorizzare e promuovere le opere di illustri artisti Calabresi che hanno onorato, nel corso del tempo, la nostra Regione.

La Calabria rappresenta uno dei giacimenti culturali più importanti in assoluto dell'intero Paese.

Infatti non vi è zona della nostra terra che non rappresenti, potenzialmente, una fonte inesauribile di reperti archeologici, diretta testimonianza dell'influenza svolta nell'antichità dalla cultura della Magna Grecia.

La Calabria è una terra di antichissima civiltà mediterranea ed è il luogo da cui deriva il nome della nostra penisola. Italia, infatti è stato per lungo tempo il suo nome in onore al re Italo.

Segni visibili importanti dei Romani, dei Goti Longobardi, dei Bizantini, degli Svevi, degli Angioini e degli Aragonesi rimbombano ancora in modo tangibile nel patrimonio artistico- culturale della regione, che si è rivelata nel corso dei secoli un "ponte" tra le diverse culture, terra di passaggio esposta ad invasioni, dominazioni ed assalti. E l'identità dei calabresi nasce proprio dalla combinazione delle tante Calabrie che si sono succedute nel corso della storia, dai condizionamenti di una particolare geografia, dall'intrecciarsi delle rappresentazioni elaborate dai suoi abitanti con quelle di chi l'ha attraversata, dal sovrapporsi continuo di mito e realtà.

Pittura, scultura, bassorilievi, opere d'arte testimoniano lo splendore e l'incanto di una civiltà viva da sempre. Dalla maestosità dei Bronzi di Riace, ormai famosi in tutto il mondo, alle tele dell'artista Mattia Preti, passando per Giuseppe Benassai, Alfonso Frangipane, Alessandro Monteleone, e più recentemente alle opere contemporanee di Umberto Boccioni, Nunzio Bava, Mimmo Rotella e Nick Spatari, la Calabria è in grado di offrire al turista, all'appassionato di Arte ma anche allo studente più esigente, un vastissimo itinerario artistico unico nel suo genere, che si intreccia con la tradizione artigianale ancora viva e palpitante. Dalla ceramica, agli oggetti di rame, dalla scultura in legno ai filati, la Calabria è capace di sbalordire per la ricchezza e la fantasiosa ricerca di una cultura di grande pregio e di un'arte senza tempo.

E' importante, dunque, osservare con interesse e conservare ambienti naturali, modi di vivere, attività intellettuali e testimonianze artistiche, archeologiche, architettoniche, per ritrovarsi, camminando a ritroso ma rivolti al futuro, ancorati ad un unico ceppo.

In Calabria le vie da percorrere sono tante e tutte interessanti; sono porte lasciate socchiuse che basterà spalancare per addentrarsi nei meandri di un passato ricco di cultura, spiritualità, civiltà; per dare un senso a ciò che è stato, riconoscendo il lavoro, la creatività, le gioie e le sofferenze di intere generazioni che hanno vissuto in questa terra prima di noi. Un'infinità di segni da scoprire e da interpretare per conoscere, proprio scrutando fra le tracce del tempo, il segreto e la magia di una terra dalla radici antiche.

Reggio Calabria, grazie al lavoro delle Amministrazioni Scopelliti che si sono susseguite in questi anni, è già sede di una importante Pinacoteca che sin affianca al Museo Nazionale della Magna Grecia, luoghi nei quali sono custodite opere di straordinario pregio.

La Pinacoteca regionale della Calabria, oggetto della presente proposta di legge, si pone anche l'obiettivo di collaborare, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di competenza, ad iniziative culturali con la Soprintendenza, gli organi della Scuola, Istituti e Associazioni culturali di rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale, aprendosi alla possibilità di ospitare al suo interno anche opere di illustri artisti di altre Regioni.

La suddetta proposta di legge contempla la possibilità di istituire sedi distaccate nelle altre città della Regione, al fine di agevolare la visione delle opere in essa contenute.

La Pinacoteca Regionale nasce come strumento al servizio del cittadino e concorre a promuovere condizioni che rendono effettiva la valorizzazione del patrimonio culturale.

La proposta di legge è cosi strutturata:

Art. 1 Istituzione;

Art.2 Finalità;

Art.3 Attività;

Art.4 Requisiti della Pinacoteca regionale;

Art. 5 Consiglio di Amministrazione;

Art.6 Personale direttivo;

Art.7 Comitato tecnico scientifico;

Art.8 Personale tecnico amministrativo;

Art.9 Personale di vigilanza e custodia;

Art.10 Donazioni;

Art.11 Prestiti;

Art.12 Inventari;

Art.13 Disposizioni generali;

Art.14 Regolamento di attuazione ;

Art.15 Norma finanziaria.

 

RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

 

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico all'UPB 5.6.01.01- Patrimonio culturale - che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 2011 e successivi. Il finanziamento regionale iniziale non può essere inferiore a 100.000,00.

 

Art. 1

(Istituzione)

 

1. La Regione Calabria istituisce la Pinacoteca regionale con sede nella città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Nel comune capoluogo di Regione e nelle altre città più importanti della Calabria possono essere istituite sedi staccate.

Art. 2

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria nell'istituire la Pinacoteca regionale persegue le seguenti finalità:

 

a) promuovere la diffusione delle opere degli artisti calabresi e favorire scambi con analoghe istituzioni nazionali e internazionali;

b) valorizzare, con le raccolte esistenti e con le opere derivanti da acquisizioni a qualunque titolo, la cultura e la conoscenza pittorica degli artisti calabresi;

c) conservare e consolidare la memoria artistica del territorio, contribuendo alla crescita dell'interesse all'arte pittorica;

d) concorrere a promuovere le condizioni che rendono effettiva la valorizzazione del patrimonio culturale, in stretta correlazione alla storia del territorio calabrese;

e) incentivare la presenza turistica nel territorio calabrese;

f) favorire il diritto alla cultura e allo studio e promuovere iniziative culturali a scopo didattico ed educativo per diffondere la conoscenza della storia calabrese e della realtà contemporanea in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

 

Art. 3

(Attività)

 

1. La Pinacoteca regionale, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2, svolge le seguenti attività:

 

a) contribuisce alla identificazione, al reperimento, alla acquisizione, alla raccolta, alla conservazione, all'ordinamento, all'inventario, alla catalogazione e valorizzazione della produzione storica e contemporanea dei maestri del territorio individuati dal Comitato tecnico scientifico previsto nell'articolo 7 della presente legge;

b) cura la formazione della documentazione relativa ai beni in possesso delle istituzioni pubbliche o facenti parte di raccolte private;

c) cura, in proprio ed anche in collaborazione con altri enti, istituti ed associazioni culturali, l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento di mostre d'arte;

d) collabora, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di competenza, ad iniziative culturali con la Soprintendenza, gli organi della scuola, istituti e associazioni culturali di rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;

e) organizza nella propria sede, al fine di promuove la conoscenza e lo studio dei beni artistici posseduti e presenti nel territorio, la biblioteca specializzata, l'archivio fotografico, l'archivio documentario, la sezione didattica.

 

Art. 4

(Requisiti della Pinacoteca regionale)

 

1. La Pinacoteca regionale deve essere ubicata presso edifici, aperti al pubblico, di pregio storico, artistico e architettonico e garantire spazi idonei per l'esposizione delle opere nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza negli edifici pubblici.

2. La Regione garantisce che i locali adibiti a sede della Pinacoteca siano adeguati e funzionali allo scopo e si impegna a rimuovere gli ostacoli e le barriere architettoniche che possono impedire l'accesso, la permanenza e il passaggio nei locali di esposizione e di servizio ai cittadini portatori di handicap.

 

Art. 5

(Consiglio di amministrazione)

 

1. La Pinacoteca regionale è amministrata dal consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale.

2. Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta.

3. I criteri di nomina, i requisiti professionali ed il livello di inquadramento dei componenti il consiglio di amministrazione sono stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

 

Art. 6

(Personale direttivo)

 

1. La gestione della Pinacoteca è affidata ad un direttore nominato dal Presidente della Giunta regionale.

2. I criteri di nomina, i requisiti professionali ed il livello di inquadramento del direttore sono stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Il direttore prende in consegna i lasciti e le donazioni di particolare interesse artistico nonché la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature della Pinacoteca e predispone i relativi inventari.

4. Il direttore assume la piena e completa responsabilità nei confronti della Regione per il funzionamento e l'attività della Pinacoteca e per la cura e la conservazione delle raccolte e degli inventari.

5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

 

a) provvede alla gestione tecnico-artistica e amministrativa della Pinacoteca;

b) detta disposizioni sull'adattamento dei locali alle esigenze artistiche e museografiche;

c) cura lo studio, la conservazione e il restauro delle opere;

d) gestisce la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari;

e) detta indirizzi per la compilazione dei cataloghi e delle guide;

f) definisce la modalità e i percorsi delle visite del pubblico e degli studenti;

g) provvede all'organizzazione delle mostre e delle manifestazioni d'arte e di cultura;

h) presenta obbligatoriamente alla fine di ogni anno una relazione all'amministrazione regionale sullo stato dell'istituto, sui lavori e sulle attività svolte, sull'affluenza di pubblico e, in genere, sul funzionamento dello stesso;

i) vigila sul patrimonio artistico di proprietà o in possesso della Pinacoteca regionale;

j) cura i rapporti tra la Regione ed altri enti amministrativi e culturali, sovrintendenze, musei, università, accademie, scuole d'arte, scuole di restauro etc.;

k) promuove la realizzazione di piani di ricerca e di studio;

1) autorizza la riproduzione fotografica e grafica di disegni e quadri;

m) espleta qualsiasi altra attività necessaria, opportuna e conveniente al fine di assicurare il miglior funzionamento della Pinacoteca.

 

6. Il direttore propone al consiglio di amministrazione acquisti, vendite, permute e depositi di beni.

 

Art. 7

(Comitato tecnico scientifico)

 

1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un Comitato tecnico scientifico, con funzioni consultive, composto da cinque esperti di provata competenza nazionale o internazionale.

2. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica fino al termine della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico è convocato dal consiglio di amministrazione almeno ogni tre mesi o quando se ne ravvisi la necessità.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Il Comitato tecnico scientifico formula pareri sull'indirizzo artistico della Pinacoteca e sulla programmazione di eventi per la valorizzazione e la promozione delle opere.

            

Art. 8

(Personale tecnico amministrativo)

 

1. Il personale tecnico amministrativo è individuato con successivo regolamento.

2. Il personale tecnico amministrativo svolge mansioni amministrative e inoltre:

 

a) cura e custodisce gli inventari e la raccolta;

b) prende in consegna i cataloghi, le guide, il materiale fotografico, audiovisivo, bibliografico, della sezione didattica e ne controlla il servizio interno e al pubblico;

c) custodisce l'archivio di documentazione artistica e bioiconografica degli artisti e provvede all'aggiornamento dello stesso;

d) attua le disposizioni del direttore per la gestione della Pinacoteca.

 

Art. 9

(Personale di vigilanza e custodia)

 

1. Il commesso vigilante deve:

 

a) provvedere alla sorveglianza delle sedi museali nelle ore di apertura al pubblico e assumere la responsabilità delle sale che gli sono assegnate;

b) verificare costantemente il funzionamento degli impianti di sicurezza, di illuminazione, di riscaldamento, etc.;

c) collaborare con il personale tecnico per l'installazione delle mostre;

d) custodire le chiavi di accesso agli ambienti della Pinacoteca;

e) avvisare immediatamente il direttore, o in sua assenza il superiore gerarchico, di qualsiasi sottrazione, danno o abuso che riguardi i locali o le cose che ha in custodia;

f)  nelle ore di visita al pubblico vigilare sulle opere esposte e sui visitatori

 

Art. 10

(Donazioni)

 

1. Le opere donate sono acquisite definitivamente al patrimonio della Pinacoteca regionale.

2. La Giunta regionale sostiene e incentiva le donazioni da privati e istituzioni.

3. La donazione avviene mediante atto pubblico sottoscritto dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore della Pinacoteca e dal donante.

 

Art. 11

(Prestiti)

 

1. Oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti sulla tutela dei beni culturali, nessuna opera può essere rimossa, anche solo temporaneamente, dalla Pinacoteca senza previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore.

2. Il prestito di opere che fanno parte della raccolta della Pinacoteca per mostre ed eventi in Italia e all'estero, limitatamente a richieste provenienti da musei ed enti di riconosciuta fama internazionale, per periodi di tempo limitati e comunque subordinati ad accordi di reciprocità, può essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore e del Comitato tecnico scientifico.

 

Art. 12

(Inventari)

1. I beni acquisiti definitivamente al patrimonio della Pinacoteca, per donazione o per acquisto, devono essere sottoposti a certificazioni comprovanti il particolare pregio artistico. Di essi inoltre è redatta una scheda di catalogazione scientifica con i principali dati di riconoscimento e identificazione.

 

Art. 13

(Disposizioni generali)

 

1. Le opere e le raccolte devono essere visibili e consultabili.

2. Le opere e gli oggetti di particolare pregio e le raccolte custodite nei depositi, possono essere esaminati su richiesta degli interessati.

3. Le opere e gli oggetti presenti nella Pinacoteca devono essere corredate, singolarmente o per gruppi, di cartelle esplicative con i dati dell'autore, soggetto, dotazione, provenienza e nel caso di donazioni, legati e depositi, con l'indicazione del donante, del legatario, del depositante.

 

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema di statuto, degli atti costitutivi e il relativo regolamento di attuazione provvedendo, eventualmente, alla nomina di un Commissario per la prima attuazione della presente legge.

 

Art. 15

(Norma finanziaria)

 

1. Per il mantenimento della sede, per il funzionamento e l'incremento della Pinacoteca, delle strutture della biblioteca specializzata, dell'archivio fotografico di documentazione artistica e della sezione didattica, per l'organizzazione di lavori di ricerca e di studio, mostre, manifestazioni d'arte e di cultura da tenersi presso l'istituto, nonché per la pubblicazione di cataloghi scientifici e di illustrazione delle raccolte e delle mostre, la Regione Calabria provvede annualmente stanziando nel bilancio ordinario un apposito fondo in relazione alle necessità e secondo i contributi finanziari che per gli stessi scopi possono essere concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti.

2. Al finanziamento delle attività sopra descritte potranno contribuire Fondazioni bancarie e non i cui statuti prevedano il sostegno ad attività culturali.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico all'UPB 5.6.01.01- Patrimonio culturale- che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 2011 e successivi.

4. Il finanziamento regionale iniziale non può essere inferiore a € 100.000,00.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.