Proposta di legge n. 155/9^

 

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di promuovere la crescita intellettuale e sociale dei cittadini sordi, di modo che vengano superate tutte quelle cause che determinano negli stessi condizioni di diseguaglianza e di disagio, attraverso la predisposizione di precoci interventi diagnostici, abilitativi, riabilitativi, in modo che i soggetti affetti da sordità imparino, per quanto possibile, a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano, pertanto la piena integrazione sociale.

Il provvedimento prevede, inoltre, il riconoscimento da parte della Regione Calabria di alcune associazione, in specie la F.I.A.D.D.A. (Famiglie italiane associate a difesa dei diritti degli audiolesi) e la F.N.S. (Federazione Nazionale sordi), che si pongono come obiettivo quello dell'autonomia sociale e della completa integrazione dei disabili dell'udito, attraverso la realizzazione di programmi di informazione e di corsi di formazione e offrono alle famiglie un aiuto concreto per il superamento delle difficoltà quotidiane.

Il presente progetto di legge si compone di nove articoli; nell'art. 1 (Principi e finalità) vengono individuati i principi e le finalità dello stesso, rifacendosi a quanto disposto dallo Statuto e ponendosi quale obiettivo quello di promuovere la crescita intellettuale e sociale dei disabili dell'udito. L'art. 2 (Destinatari) individua quali destinatari i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. L'art. 3 (Riconoscimento Associazioni F.I.A.D.D.A., F.N.S e Scuola dell'infanzia e Centro "Filippo Smaldone" di Palmi) prevede il riconoscimento delle associazioni F.I.A.D.D.A. e F.N.S. e della Scuola dell'infanzia e Centro "Filippo Smaldone" di Palmi. Gli artt. 4 (Attività prevista) e 5 (Interventi socio-sanitari di inserimento ed integrazione sociale) dettano gli interventi operativi per realizzare l'obiettivo dell'integrazione sociale. L'art. 6 (Modalità di concessione dei contributi) disciplina le modalità di concessione dei contributi da parte della Regione Calabria.

 

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2011 in Euro E 80.000,00, si provvederà con le risorse disponibili, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio.

 

Articolo 1

Principi e finalita'

 

           1. La Regione Calabria, nell'ambito dei principi tracciati dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti di persone con disabilità, dalla Costituzione Italiana e dall'art. 2, comma 2, lett. b) e g) dello Statuto della Regione Calabria, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi;

           2. Promuove il benessere della persona audiolesa, lo sviluppo di facoltà linguistiche individuali e       la predisposizione di idonei strumenti comunicativi per assicurarne la crescita intellettuale e           sociale, per una piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;

           3. Predispone precoci interventi diagnostici, abilitativi, riabilitativi, in modo che i soggetti affetti da sordità:

 

a) imparino, per quanto possibile, a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti;

b) acquistino autonomia nella comunicazione;

c) raggiungano una piena integrazione sociale.

 

Articolo 2

Destinatari

 

Ai fini della presente legge sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

 

Articolo 3

Riconoscimento Associazioni F.I.A.D.D.A., F.N.S. e Scuola dell'infanzia e Centro "Filippo

Smaldone" di Palmi

 

           1. La Regione Calabria, al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si avvale degli Istituti, dei Centri di istruzione e formazione operanti nel territorio regionale, quali mezzo teso al superamento delle cause che determinano nei soggetti sordi condizioni di disuguaglianza e di disagio e, al contempo, per assicurare loro maggiori opportunità crescita culturale, sociale e civile.

           2. In tale contesto riconosce le seguenti Associazioni:

 

- F.I.A.D.D.A. (Famiglie italiane associate a difesa dei diritti degli audiolesi);

-F.N.S. (Federazione Nazionale sordi);

-Scuola dell'infanzia e Centro "Filippo Smaldone" di Palmi.

 

           3. Le associazioni, che devono avere sede legale in Calabria, forniranno attività di assistenza socio-sanitaria ai soggetti affetti da sordità.

 

Art. 4

Attività prevista

 

Per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 1 della presente legge, le Associazione si propongono di:

           a) Offrire un servizio di informazione, anche tramite la creazione di canali informatici, su argomenti medico-audiologici, riabilitativi, sociali e didattici a disposizione delle famiglie, degli audiolesi, degli insegnanti ed educatori, degli operatori socio-sanitari.

           b) divulgare la conoscenza delle problematiche dei sordi a livello medico e l'importanza della consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche; nonché sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce;

           c) mantenere i contatti con gli Assessorati interessati per l'emanazione di leggi per la tutela dei diritti di tutti i malati ed in particolare per i soggetti audiolesi;

           d) informare gli Enti locali delle problematiche dei soggetti audiolesi nell'ambito della scuola, del lavoro e del tempo libero;

           e) sensibilizzare la sanità (Assessorati, ASL, Medici, ecc.) a formare Centri di audiologia in ogni Azienda sanitaria ospedaliera e/o territoriale;

           f) realizzare corsi di formazione.

 

Articolo 5

Interventi socio-sanitari di inserimento ed integrazione sociale

 

           1. La Regione, eroga agli Istituti Scolastici, ai Centri riabilitativi, nonché alle Associazioni di cui all'art. 3, presenti sul proprio territorio, contributi finalizzati:

           a) alla predisposizione di un progetto riabilitativo che assicuri la terapia logopedica e l'erogazione di rapida protesizzazione nonché di tutti gli ausili forniti oggi dalla tecnologia;

           b) alla possibilità della famiglia di richiedere, una volta esperiti gli interventi logopedici e protesici per il bambino sordo, l'abilitazione linguistica orale precoce.

           c) alla predisposizione di interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio e di aiuto a favore dell'intero nucleo familiare;

           d) all'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

           e) all'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della scuola;

           f) alla diffusione della Lingua dei Segni come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi informativi, a quelli di interesse politico e all'insieme dei programmi culturali e di interesse generale, trasmessi sia dal sistema televisivo che dal sistema web, che tramite altri strumenti di comunicazione.

 

ART. 6

Modalità di concessione dei contributi

 

1. I contributi di cui al presedente articolo 5 vengono concessi agli Istituti, ai Centri ed alle Associazioni che ne fanno richiesta all'Assessorato alle Politiche Sociali, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alla richiesta va allegata copia degli specifici programmi di attività e i documenti di spesa relativi all'anno precedente.

3. In sede di prima applicazione è necessario presentare solo un programma d'interventi per l anno successivo.

 

Articolo 7

Norma transitoria

 

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento nel quale sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ed individuati i piani ed i programmi già contemplati dalla vigente legislazione regionale, nei quali inserire le previsioni stesse.

 

ART. 8

Norme finanziarie

 

1. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di Euro 80.000,00 con allocazione all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a " Servizi ed attività socio assistenziali" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'ari. 10 della L.R. n. 8/2002.

3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

ART. 9

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare coma legge della Regione Calabria.