Proposta di legge n. 140/9^

RELAZIONE

 

La zootecnia calabrese, alla stregua di quella italiana, si è caratterizzata nel corso degli ultimi anni da un forte dualismo, tra l'intensificazione produttiva sempre più spinta, da una parte, e l'estensivizzazione, a salvaguardia delle risorse naturali, dall'altra. Le produzioni animali, infatti, sono state realizzate sempre più con sistemi industriali, attraverso il concentramento delle aziende e degli animali in aree di fondovalle, più abitate e di facile comunicazione, e con l'impiego di alimenti concentrati e di integratori alimentari. Questi sistemi, insieme al notevole sforzo di miglioramento genetico attuato negli ultimi anni, hanno permesso il forte progresso del settore nel dopoguerra. Se, però, da un lato, si è assistito a quest'intensificazione delle produzioni, dall'altro, negli ambienti marginali e meno fertili, si sono mantenuti i sistemi zootecnici tradizionali, basati su un ridotto carico di animali, un modesto ricorso ai mezzi tecnici industriali e una prevalente utilizzazione delle risorse pascolive naturali.

E' proprio in questi ambienti, localizzati frequentemente in aree con maggiore valenza naturalistica, che l'animale, sotto lo stretto controllo dell'allevatore, può svolgere al meglio le sue funzioni "secondarie", trasformandosi così, da mero strumento di produzione, in insostituibile strumento ecologico, di gestione del territorio e di conservazione genetica.

L'allevamento, in queste aree marginali, però è difficile, richiede notevoli sforzi e una grande passione, a fronte di redditi modesti, che talvolta non giustificano nemmeno il mantenimento dell'attività di allevamento. E, per questo motivo, molte aziende sono costrette a chiudere, gli animali spariscono, insieme ai prati falciabili, mentre i pascoli, rapidamente, sono invasi da vegetazione legnosa e si trasformano in macchie, boscaglie e foreste, anche con i conseguenti rischi di dissesto e d'incendio.

Insieme all'animale, "scompare" anche l'uomo, spinto alla ricerca di condizioni di vita più facili, nei nuclei urbani, capaci di offrire una maggior quantità di servizi. E' così che s'instaurano i diffusi fenomeni di abbandono che causano il non presidio del territorio e, quindi, mancato controllo dell'ambiente.

E' questo, sicuramente, il caso dei bovini di razza podolica che in Calabria possono essere individuati quale caso emblematico del trend prima descritto con delle aggravanti peculiari alla razza stessa.

E'accezione comune tra gli studiosi che il bovino podolico, presente allo stato attuale nella Moldavia, nelle steppe dell'Ucraina, nella Pianura ungherese e in Italia, discenda dall'antico Bos primigenius o Uro. La sua culla d'origine è da ritenersi l'Asia Orientale e in particolare la Podolia, attuale Ucraina.

Volendo accettare l'ipotesi, maggiormente condivisa da autorevoli studiosi ungheresi e italiani, che il bovino podolico sarebbe arrivato in Italia proveniente dall'Europa centrale intorno al V secolo d.C., questo tipo genetico si diffuse in tutta la Penisola. La diffusione e la persistenza di questo bovino nelle diverse aree della Penisola è stata favorita dalla sua peculiare costituzione espressa da una spiccata attitudine al lavoro e da un notevole grado di adattabilità. Uno degli aspetti fondamentali del bovino è quello relativo alla resistenza genetica a quelle malattie che si possono definire "tradizionali".

Nei primi decenni del secolo scorso, come prima delineato, ebbe inizio l'evoluzione delle "razze di cultura" che stabilì un diverso comportamento della zootecnia italiana: al Nord verso la produzione della carne e del latte, al Centro verso produzione della carne e del lavoro e al Sud più che altro verso la produzione del lavoro.

Alla fine del secolo scorso, grazie al lavoro di selezione svolto e al miglioramento delle

condizioni agricolo-zootecniche, la Romagnola e la Chianina avevano acquistato rinomanza mondiale, mentre la Maremmana e la Podolica, legate ad una agricoltura più o meno profondamente povera, erano divenute il famigerato "male necessario" al quale si richiedeva un po' di lavoro per sostenere una modesta cerealicoltura.

In seguito la Podolica rimase sempre più relegata ad animale da lavoro. Le caratteristiche di rusticità, di frugalità e di resistenza di questo tipo genetico, pregi indiscussi ed esaltati nelle aree ad agricoltura più povera, persero ogni significato nelle aree suscettibili di trasformazione agraria. Difatti, in queste aree già negli anni '30, ma soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, la bonifica di vasti territori, la trasformazione fondiaria, la razionalizzazione degli ordinamenti colturali, la maggiore disponibilità foraggera, l'avvento della meccanizzazione con conseguente orientamento degli allevatori verso tipi genetici più produttivi, determinarono una sensibile flessione della consistenza del bovino podolico. Con l'introduzione nel 1936 della legge n. 126 del 3.2.1936 con la quale veniva vietato l'uso dei riproduttori maschi appartenenti a tipi genetici per i quali non fosse stato istituito il Libro Genealogico (LG), il bovino podolico ha corso il rischio di estinguersi e se ciò non è avvenuto lo si deve alla passione e alla tenacia di quegli allevatori, che eludendo tale divieto, hanno continuato ad allevare il bovino podolico in purezza. Solo verso la fine degli anni '70 l'attenzione degli zootecnici fu rivolta a quei tipi genetici locali a rischio estinzione al fine di salvaguardarne il patrimonio genetico e al contempo recuperare anche le cosiddette "aree marginali" caratterizzate da ambienti particolarmente difficili, ove questi tipi genetici locali, vivevano da secoli e avevano acquistato, in seguito ai complessi meccanismi di adattamento, una notevole resistenza all'ambiente stesso. Con l'introduzione del registro anagrafico, prima, e del LG, dopo (luglio 1984), è stato dato l'avvio a una fase di ripresa dell'allevamento di bovini podolici. Attualmente, tali bovini vengono allevati essenzialmente in Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Molise.

L'allevamento del bovino podolico è diffuso con diverse forme nel Mezzogiorno d'Italia. Le caratteristiche orografiche e climatiche del territorio, la struttura fondiaria e i rapporti di complementarietà e di integrazione tra diverse aree hanno consentito differenti tipologie riconducibili ad alcuni sottosistemi di allevamento, basate sui criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse alimentari del territorio. Nell'ambito del "sistema bovino podolico" tre sono i sottosistemi individuati: il "pastorale", il "semipastorale" e lo "stanziale brado". Il sottosistema "pastorale", basato sulla transumanza, è caratterizzato dalla utilizzazione scalare di aree pascolative più o meno lontane tra loro; la transumanza può essere distinta in normale, quando gli allevatori si spostano da una altitudine minore ad una maggiore, ed una inversa, quando lo spostamento avviene da una altitudine più elevata ad una meno elevata. Nella quasi totalità dei casi gli animali non usufruiscono di alcun ricovero. Il sottosistema "semipastorale" è caratterizzato dalla monticazione locale su aree pubbliche e\o private; tale tipo di allevamento è sostenuto dalla disponibilità e dal basso costo d'uso delle terre demaniali, per cui il suo futuro è legato alla regolamentazione di tale disponibilità. Infine, il sottosistema "stanziale brado" è caratterizzato prevalentemente dalla utilizzazione di risorse pabulari di vasti territori sia pubblici che privati con eventuale integrazione in stalla. La base aziendale è, di norma, in questo caso limitata al solo ricovero. A volte non esiste alcun ricovero ma solo dei recinti affiancati a dei "corridoi" o "passaggi obbligati" che costringono il singolo animale ad un percorso obbligato. In Calabria, il sottosistema prevalente è il "transumante normale" verso l'altopiano silano in provincia di Cosenza. In questo modo gli animali nel periodo di fine primavera lasciano la base aziendale per trasferirsi nelle zone della Sila ove permangono fino alla fine dell'autunno, epoca in cui le condizioni ambientali rendono la vita più difficile per gli animali e per gli uomini che li custodiscono.

L'allevamento del bovino podolico è basato essenzialmente sull'utilizzazione del pascolo nudo, arborato e\o cespugliato e del bosco.

La carne prodotta da animali appartenenti alle razze locali tipiche quali quelle del bovino podolico deve essere considerata prodotto di qualità garantito istituzionalmente e, come tale, salvaguardato nella sua produzione e commercializzazione; ogni adulterazione o contraffazione, anche non contravvenenti la legislazione alimentare vigente, deve essere considerata fraudolenta.

L'allevamento delle razze tipiche deve essere difeso e tutelato perché la perdita della biodiversità è un danno non solo economico ma anche culturale.

Poiché l'allevamento è un'attività di natura strettamente economica è indispensabile che gli strumenti che si appronteranno debbano agire sul piano dell'economia tenendo, comunque, conto che per le produzioni tipiche la valorizzazione economica è inscindibile dalla valorizzazione territoriale.

In Italia le razze autoctone si sono radicalmente ridotte di numero e' quindi indispensabile che la nostra regione attui un piano per la difesa della propria biodiversità ad iniziare dalle razze bovine per poi gradualmente estenderla alle altre specie in pericolo di sopravvivenza.

Nel Primo Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animale del Paese redatto nel 2005 dal ConSDABI su incarico del MiPAF, considerando le classi di rischio genetico ( critica, danneggiata, vulnerabile e rara), la podolica è stata inserita, con 4.737 fattrici esistenti a livello nazionale, nella categoria "danneggiata"

Tale livello di rischio genetico ha consentito alla Regione Calabria di prevedere all'interno del proprio PSR, a fronte di un impegno da parte dell'allevatore a:

• mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;

• effettuare la riproduzione in purezza;

• provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.

un aiuto economico di 200 € per UBA ad integrazione del minor reddito percepito per la rinuncia ad allevare una razza più redditizia, tra quelle ordinariamente allevate nei territori in cui sono presenti le razze ín via di estinzione quale la razza podolica

Ma esistono altre ragioni che richiedono, oltre e quanto previsto nel PSR, interventi di tipo generale finalizzato alla conservazione ed all'incremento di questa razza.

I bovini di razza podolica sono, infatti, da considerare un vero e proprio bene 'culturale', cioè essa è un patrimonio connaturato e connesso all'antropizzazione dell'ambiente peculiare di quella determinata 'nicchia ecologica'.

In genere, a diversità biologica è l'unica che può permettere domani di disporre di geni atti a favorire la 'capacità al costruttivismo' degli esseri viventi in occasione di cambiamenti, oggi imprevedibili, sia delle condizioni ambientali sia delle esigenze in nutrienti dell'uomo; è lo strumento principe che permette alla natura di sincronizzarsi alla velocità dei cambiamenti ambientali, grazie a complessi e sofisticati meccanismi in grado di modulare la velocità di trasferimento e di adeguamento dell'informazione genetica. Pertanto, la riduzione o l'assenza di variabilità genetica comporta una diminuzione (o scomparsa, nei casi estremi) della capacità omeostatica o di autogoverno del sistema biologico, con il rischio di perdere informazioni che non sono piú recuperabili.La diversità biologica deve essere considerata anche ai fini della produzione di 'beni materiali' o `servizi', quali, a esempio, i servizi di gestione e presidio ambientale di aree geografiche altrimenti destinate a essere abbandonate, con tutti gli effetti conseguenti. Pertanto, le risorse genetiche autoctone danno un contributo al 'terziario verde' di natura non commerciale. L'imprenditore agricolo, grazie alla sua innata propensione all'inventiva, non svolgerebbe piú un ruolo di semplice controllo e di adattamento alle innovazioni messe a punto fuori dal contesto in cui egli opera, ma, come tutti gli esseri viventi, ritornerebbe a evidenziare la sua elevatissima 'capacità al costruttivismo'. A tal fine, il recupero e la valorizzazione della diversità possono avere una valenza superiore alla stessa innovazione di processo e/o di prodotto.

Nell'ambito di uno sviluppo rurale ecosostenibile la salvaguardia della risorsa genetica animale endogena (quale quella della razza bovina podolica) riveste un ruolo fondamentale per almeno le seguenti motivazioni:

a) socio-economica: i tipi genetici autoctoni (TGA) , per lo più allevati in aree marginali dove il modello di produzione intensivo non può essere applicato in assenza dei presupposti economici che lo rendono conveniente, sono gli unici a poter esprimere un proprio ruolo zootecnico, in considerazione della propria capacità a produrre utilizzando quasi esclusivamente le risorse alimentari autoctone pabulari;

b) naturalistico e di conservazione dell'ambiente: l'animale allevato allo stato brado e semibrado, che utilizza i pascoli quale fonte di alimentazione, può controllare l'evoluzione della vegetazione, attraverso la brucatura dell'erba e degli arbusti, il rilascio di urina e di feci, il calpestamento delle piante e del suolo. In tal modo, si contrasta l'invasione delle piante arbustive e arboree, si limita l'espansione di specie erbacee non pabulari e di scarso valore alimentare e si favorisce la sovrapposizione di più specie vegetali e animali, con l'incremento del loro numero complessivo per unità di superficie. Se si rispetta la capacità di carico di pascoli e suoli, l'effetto combinato di quanto si è ora elencato che, ripetiamo, è dovuto direttamente all'azione dell'animale pascolante, permette la sopravvivenza delle aree aperte a pascolo. In tal modo, quindi, se ne conserva la funzione di habitat per determinate specie vegetali e animali che, altrimenti, sarebbero destinate a scomparire. Si incrementano, inoltre, gli indici di biodiversità e si riducono quelli di dominanza (indicatori, questi, di ecosistemi semplificati e monotoni) e si mantiene una buona eterogeneità ambientale, costituita dall'alternanza di boschi, pascoli e colture.

c) biologica: la biodiversità è da considerarsi contemporaneamente quale anello congiunzione con il passato e quale base del divenire biologico: solo un suo ampio spettro è garanzia di una possibilità di evoluzione o di cambiamento in grado di consentire il divenire della vita degli esseri viventi. Nel momento in cui l'allevatore impiega i cosiddetti 'tipi genetici autoctoni' (TGA), al posto di razze selezionate per elevata attitudine produttiva, mantiene in situ un prezioso patrimonio genetico, a scapito di produzioni economicamente più redditizie, rendendo così un servizio insostituibile all'uomo e alla natura. E' opportuno ricordare, infatti, che dall'analisi delle consistenze e dei parametri demografici dei 'tipi genetici autoctoni' allevati in Italia (complessivamente 140), molti risultano a rischio genetico critico o danneggiato e, quindi, in reale pericolo di estinzione. I bovini di razza podolica, come sopra riportato, secondo tale analisi risultano iscritti nella classe di rischio genetico "danneggiato" . La sopravvivenza di queste popolazioni è dunque strettamente legata al mantenimento dell'attività zootecnica nelle aree meno produttive, dove queste razze rustiche, con il loro patrimonio genetico, sono maggiormente in grado di adattarsi.

d) turistico/culturale: i TGA possono essere considerati alla stregua di beni culturali in quanto costituiscono un patrimonio dallo straordinario valore di documentazione, sia storico che biologico; è, pertanto, dovere della collettività tramandarlo alle generazioni future. La presenza di un'attività zootecnica vitale, di per sé, ha indubbi effetti positivi, anche estetici, sul paesaggio, arricchendo, così, l'offerta turistico-ricreativa, cui peraltro è fornita spesso anche la stessa struttura ricettiva (a esempio, nelle aziende agrituristiche). Ciò è vero soprattutto nelle aree montane e collinari, dove l'animale in stalla o al pascolo, l'alternanza di prati fioriti e sfalciati, gli abbeveratoi e le andane di fieno, rappresentano elementi fondamentali e, talvolta unici, di richiamo per coloro che cercano nuovamente il "contatto" con la natura.

Certamente il nostro Altopiano Silano non sarebbe lo stesso senza la presenza e il suono dei campanacci dei bovini podolici. Contribuire, quindi, alla valorizzazione di tale prodotto di eccellenza che veicolerebbe immagini e sapori della nostra regione, creando sviluppo e occupazione in sinergia con il mondo della ristorazione e del turismo, è un obbligo legislativo improcrastinabile che và ad inserirsi nella filiera agricola di eccellenza che porta sviluppo e reddito al nostro territorio.

 

Art. 1

(Finalità)

La regione Calabria promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consolidamento della presenza dei bovini di razza podolica calabrese sul territorio regionale e la commercializzazione della carne e dei suoi derivati.

 

Art. 2

(Ambito di applicazione)

 

E' da considerarsi zona regionale di allevamento del bovino podolico l'Altopiano della Sila e dei territori limitrofi (sia per quanto attiene la provincia dì Cosenza che di Catanzaro e Crotone) e l'area del Parco Nazionale del Pollino.

 

Art.3

(Identificazione del prodotto e dei soggetti della filiera)

 

Le caratteristiche morfologiche della razza Podolica, sono quelle stabilite dal Disciplinare del Libro Genealogico, sezione Norme Tecniche, capitolo I, articolo 5.

Tali capi devono essere nati e allevati nell'area di produzione sopra individuata - come verificabile dalla marca auricolare, dal passaporto e/o dalla banca dati informatizzata dell'Anagrafe Bovina Nazionale - e macellati in Calabria.

I dati relativi al soggetto e al genitore iscritto al LGN devono essere rilevati da un documento ufficiale (registro di stalla, passaporto, C.I.F., autodichiarazione) così come previsto nel capo V, artt. 33-34 del Decreto Ministero Politiche Agricole n. 403/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Se il vitello è nato da fecondazione artificiale o da impianto embrionale, la documentazione richiesta è la copia del Certificato di lnterevento Fecondativo (C.I.F.), mentre, se è nato da monta brada, la documentazione richiesta è l'autodichiarazione di nascita dell'allevatore, posta ai sensi della legge 445/00 e successive modifiche ed integrazioni. La verifica dell'iscrizione al LGN del genitore viene effettuata incrociando i dati rilevati con quelli della banca dati del LGN dell'ANABIC.

Le carni e i derivati sono quelli ottenuti dalla lavorazione delle carcasse dei capi prima definiti ed etichettate e tracciate da un organismo riconosciuto.

 

Art.4

(Valorizzazione e commercializzazione)

 

Ai fini della conservazione, della diffusione ed il consolidamento della presenza dei bovini di razza podolica, la valorizzazione del prodotto è un aspetto fondamentale per lo sviluppo di tutta la filiera produttiva soprattutto per le aziende di allevamento.

La valorizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di incrementare il consumo di carne di bovino podolico calabrese su tutto il territorio nazionale (attraverso una maggiore conoscenza della salubrità del prodotto, delle caratteristiche organolettiche e della garanzia sulla rintracciabilità).

 

Art.5

(Consorzi di valorizzazione)

 

Allevatori singoli o associati, macellatori, ristoratori, strutture e soggetti che intendono

valorizzare la produzione lungo tutta la filiera possono costituire ai sensi dell'Articolo 2602  e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedano espressamente il perseguimento, senza fini di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di bovino podolico. E che, comunque, più in generale abbiano Io scopo di promuovere e sostenere l'allevamento del bovino podolico calabrese come fattore strategico di tutela e valorizzazione del territorio, degli usi e delle tradizioni ad esso collegate.

Lo statuto del consorzio dovrà prevedere, espressamente, la possibilità di adesione di tutti i soggetti della filiera e di eventuali soggetti, compresi gli Enti Pubblici, deputati alla valorizzazione del bovino podolico calabrese.

 

Art.6

(Finanziamenti)

 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 1 è concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'Articolo 5 un contributo annuo per le seguenti attività:

• realizzazione di iniziative intese a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari dell'allevamento del bovino podolico calabrese;

• promozione e comunicazione intesa a valorizzare il Sistema Podolico ed il territorio di riferimento;

• realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati e iniziative di trasferimento delle innovazioni d'intesa con il mondo della ricerca ed altri organismi del settore;

• realizzazione di attività di formazione professionale e corsi didattici riferiti allo specifico settoriale;

• creazione di reti telematiche per il commercio elettronico;

• promozione e gestione di progetti di sviluppo rurale, in virtù del ruolo insostituibile che tale allevamento svolge nello sfruttamento delle aree interne e marginali;

• l'organizzazione di eventi culturali, convegni, meeting e congressi, legati alla ristorazione e al settore turistico e ricettivo in genere. Le attività di promozione possono prevedere con le associazioni di ristoratori le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di bovino podolico calabrese e dei suoi derivati;

• l'organizzazione di fiere, manifestazioni, mostre, eventi pubblici ed esposizioni di importanza nazionale ed internazionale e/o la partecipazione alle stesse, per promuovere l'immagine dei prodotti;

• la pubblicazione di libri, riviste, guide e cataloghi.

2. Il contributo annuo per la realizzazione delle attività non può superare le seguenti percentuali di finanziamento, per singola misura, della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attività presentati dai consorzi di valorizzazione:

 

Misura

Descrizione della misura

Percentuale finanziamento pubblico

Misura 1

Azioni di comunicazione e promozione

100

Misura 2

Organizzazione di mostre, fiere, manifestazioni, eventi culturali, convegni, meeting, congressi ed eventi pubblici comprese le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni

 

100

Misura 3

Implementazione di servizi di e-commerce

50

Misura 4

Formazione e informazione

100

Misura 5

Ricerche di mercato

100

Misura 6

Attività di ricerca e sviluppo

100

Misura 7

Pubblicità

75

 

3. Presso l’Assessorato all’Agricoltura Foreste e forestazione è istituita un’apposita commissione tecnica, presieduta dal Responsabile di Settore, al fine di valutare le proposte di attività di valorizzazione e di promozione dei bovini di razza podolica e decretarne l'ammissibilità al finanziamento di cui al presente articolo.

4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono a carico della legge di bilancio, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo denominato "VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI BOVINI DI RAZZA PODOLICA CALABRESE" per importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) a valere sull’U.P.B…………………  

5. La durata del regime di aiuti di cui al comma 1 è di 5 anni.

 

Art.7

(Accesso ai finanziamenti)

 

1. Le istanze di finanziamento e i relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 6 devono essere presentate almeno 4 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento del programma specifico.

2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 è effettuata, a cura della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri generali:

 

a) numero di aziende di allevamento presenti nel consorzio;

b) validità delle attività previste nei programmi;

c) rappresentatività territoriale del consorzio rispetto all'ambito regionale;

d) consistenza della platea sociale e della rete territoriale attivata;

e) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera.

 

Art.8

(Procedure attuative)

 

Le procedure attuative di cui alla presente legge trovano regolare applicazione, fermo restando che l'esecutività dei provvedimenti di concessione del finanziamento è subordinata al parere di conformità della commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

 

Art.9

(Entrata in vigore)

 

La presente Legge trova applicazione con decorrenza immediata dall'atto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.

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