Proposta di legge n. 117/9^

RELAZIONE

 

L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

Con il presente progetto di legge, anche alla luce delle ultime riforme statutarie, viene disciplinato l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e si regolamenta l'istituto del referendum abrogativo e consultivo. Inoltre, prevede oltre al referendum consultivo obbligatorio, previsto dalla Costituzione per sentire le popolazioni interessate in merito alle proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni di questi ultimi, il referendum consultivo facoltativo, strumento democratico che serve a conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate in merito a determinati provvedimenti che la Regione intende assumere, oppure il corpo elettorale regionale su questioni che interessano l'intera Regione. Il PdL si compone di V titoli e 37 articoli così suddivisi:

Il Titolo I della legge definisce le norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei Consigli comunali, provinciali e delle autonomie locali.

Il Capo i relativo alle Disposizioni generali è composto dai seguenti articoli:

Art. 1 (Titolari dell'iniziativa popolare)

Art. 2 (Limiti dell'iniziativa popolare )

Art. 3 (Modalità di presentazione dei pdl di iniziativa popolare )

Il Capo II disciplina l'Iniziativa dei Consigli provinciali, comunali, e delle Autonomie Locali ed è composto dai seguenti articoli:

Art. 4 (Modalità dell'iniziativa)

Art. 5 (Ammissibilità della proposta)

Art. 6 (Partecipazione dei promotori nella Commissione consiliare.)

Art. 7 (Esame e discussione)

Il Capo III recante le norme sull'Iniziativa degli elettori è composto dai seguenti articoli:

Art. 8 (Esercizio dell'iniziativa popolare)

Art. 9 (Modalità raccolta firme)

Art. 10 (Vidimazione fogli raccolta firme)

Art. 11 (Contenuto e deposito della proposta)

Art. 12 (Regolarità ed ammissibilità della proposta)

Art. 13 (Decadenza della proposta)

Art. 14 (Assegnazione alla Commissione competente

Art. 15 (Esame e discussione)

Il Capo IV concernente le Disposizioni comuni è composto dai seguenti articoli:

Art. 16 (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale) Art. 17 (Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

Il Titolo II della legge norma il Referendum Abrogativo ed è così composto:

Art. 18 Disposizioni generali

Art. 19 Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo,

Art. 20 Modalità di presentazione e contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità

Art. 21 Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

Art. 22 Raccolta delle firme

Art. 23 Esame di regolarità della richiesta di referendum

Art 24 ammissibilità del quesito referendario e procedibilità definitiva del referendum Art. 25 Indizione del referendum

Art. 26 Inefficacia del referendum già indetto

Art. 27 Modalità e giorno di votazione

Art. 28 Quesito referendario e schede per il referendum abrogativo

Art, 29 Pubblicazione dell'esito del referendum

Art. 30 Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali

Il Titolo III norma il Referendum Consultivo ed è composto dai seguenti articoli: Art. 31 Referendum consultivo

Art. 32 Richiesta di referendum consultivo

Art. 33 Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali Art. 34 Esito del referendum e adempimenti conseguenti

Il Titolo IV norma il Referendum Consultivo Facoltativo ed è composto dal seguente articolo: Art. 35 Disciplina del referendum consultivo facoltativo

Il Titolo V contiene le Disposizioni transitorie, finanziarie e finali ed è composto dai seguenti articoli:

Art. 36 Disposizioni transitorie e finali

Art. 37 Disposizioni finanziarie.

 

Titolo I

Iniziativa popolare

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Titolari dell'iniziativa popolare)

 

1. Il diritto d'iniziativa legislativa previsto dall'art. 39 comma Il dello Statuto spetta:

 

a) alla Giunta regionale;

b) a ciascun Consigliere regionale;

c) a ciascun Consiglio provinciale;

d) a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia;

e) a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a diecimila abitanti;

f) agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000;

g) al Consiglio delle Autonomie Locali.

 

Art.2

(Limiti dell'iniziativa popolare)

 

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa, non è ammesso per le proposte riguardanti:

 

a) lo Statuto;

b) i regolamenti interni del Consiglio regionale;

c) le leggi di bilancio;

d) le leggi tributarie;

e) le leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e le intese con altre regioni italiane.

 

Art 3

(Modalità di presentazione)

 

1. L'iniziativa legislativa viene esercitata dai titolari indicati all'art 1 mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e , nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico finanziaria.

 

Capo II

Iniziativa dei Consigli provinciali, comunali e delle Autonomie Locali

 

Art. 4

(Modalità dell'iniziativa)

 

1. I Consigli Provinciali, i Comuni di cui all' art. 1 lettere c, d, e, esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio delle Autonomie Locali di cui all' art 1 lettera g, esercita l'iniziativa mediante l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti come previsto art. 484 comma 9 dello Statuto, e secondo le modalità previste all'art 3 della presente legge.

2. La deliberazione consiliare che approva la proposta, munita degli estremi di esecutività, è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, o depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

3. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall'art. 1 lettera e).

4. Le proposte sono presentate, a pena d'inammissibilità, entro i seguenti termini:

 

a) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e dai Consigli provinciali, e dal Consiglio delle Autonomie Locali il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

 

5. La proposta legislativa decade in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei titolari dell'iniziativa legislativa prevista all'art 1 lettera e).

6. Il ritiro della delibera può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta.

 

Art. 5

(Ammissibilità della proposta)

 

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide sulla ammissibilità della stessa 5;

2. Nel caso vengano riscontrate irregolarità formali, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione;

3. Ove rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile;

4. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità o inammissibilità della stessa;

5. Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge che non rispettano gli artt. 1, 2, 3;

6. Di tale invio viene data comunicazione ai titolari dell'iniziativa;

7. Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.

 

Art. 6

(Partecipazione dei promotori nella Commissione consiliare)

 

1. Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare, ai fni dell'illustrazione della proposta, gli Enti locali e il Consiglio delle Autonomie locali che l'abbiano deliberatati, e, rispettivamente, i primi tre sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti, ovvero una delegazione di tre componenti del Consiglio delle Autonomie per illustrare le proposte stesse.

2. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale, provinciale ed autonomie locali può votare per tre nomi.

3. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

 

Art. 7

(Esame e discussione)

 

1. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

2. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione competente vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

 

Capo III

Iniziativa degli elettori

 

Art. 8

(Esercizio dell'iniziativa popolare)

 

1. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge secondo le modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 3.

2. La proposta di legge è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e depositata presso la Segreteria generale, entro il termine dì mesi sei a decorrere dalla data apposta al ritiro dei fogli destinati alla raccolta delle firme.

 

Art. 9

(Modalità raccolta firme)

 

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie , i promotori della raccolta delle firme in. numero non inferiore a dieci devono presentarsi presso la segreteria generale del Consiglio regionale muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

Art.10

(Vidimazione fogli raccolta firme)

 

1. Ciascun foglio vidimato deve contenere il testo del progetto di legge stampato in epigrafe. Il formato dei fogli è libero.

2. Ciascun foglio è firmato, timbrato, datato e numerato dal responsabile del procedimento della segreteria generale del Consiglio regionale il quale una volta compiute tali operazioni da notizia ad uno dei promotori previsti all'art 11 comma 2, che provvede al ritiro degli fogli.

 

Art. 11

(Contenuto e deposito della proposta)

 

1. La proposta è presentata, a cura dei promotori presso la segreteria generale del Consiglio regionale, pena inammissibilità, corredata dalla relativa documentazione e della dichiarazione dei depositanti, i quali sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:

 

a) al numero delle firme raccolte di cui all' art i lettera (f;

b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) alla regolarità delle certificazioni;

d) alla assenza di firme doppie.

 

Il responsabile del procedimento della segreteria generale del Consiglio regionale certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori.

2. I promotori indicano i nomi e i recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa. Tali rappresentanti:

 

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono eventualmente nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano azioni ed iniziative a tutela dell'iniziativa legislativa.

 

3. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 2 vengono effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 12

(Regolarità ed ammissibilità della proposta)

 

1. Il Presidente del Consiglio regionale , entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide sulla ammissibilità della stessa9.

2. Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione.

3. Ove rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

4. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità o inammissibilità della stessa.

5. Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge che non rispettano gli artt. 1, 2, 3.

6. Di tale invio viene data comunicazione ai responsabili di cui all'art. 11 comma 2.

7. Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.

 

Art 13

(Decadenza della proposta)

 

1. La proposta s'intende decaduta quando parte di sottoscrittori ritirino la propria adesione con firma autenticata e le firme di presentazione diventano inferiori a 5.000.

2. Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta. In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

 

Art. 14

(Assegnazione alla Commissione competente)

 

1. Una volta dichiarata l'ammissibilità, il Presidente del Consiglio assegna la proposta alla Commissione competente per materia.

2. La Commissione comunica la data in cui la proposta verrà discussa ai rappresentanti dei promotori indicati all'art. 11 comma 2, essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta e di presentare documenti e relazioni.

3. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

4. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

 

Art. 15

(Esame e discussione)

 

l. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

2. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione competente vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo IV

Disposizioni comuni

 

Art. 16

(Validità delle proposte nel caso di scadenza

e scioglimento del Consiglio regionale)

 

1. Le proposte d'iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale 2. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

 

Art. 17

(Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

 

1. La Commissione consiliare che sia investita dall'esame di più proposte d'iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

2. Qualora non fosse raggiunta l'unanimità dei proponenti, decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

 

Titolo II

Referendum Abrogativo

 

Art. 18

(Disposizioni generali)

 

1. Il diritto a promuovere il referendum popolare per l'abrogazione , totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione ai sensi dell'art. 1113 dello Statuto , compete ad almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali .

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'amo anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale i. referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio. I referendum sospesi sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta Statutaria ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera (d14.

 

Art. 19

(Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo)

 

1. Non è ammesso referendum ai sensi dell'art 11 comma 215 dello Statuto per l'abrogazione:

 

a) dello Statuto;

b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;

c) delle leggi del bilancio;

d) delle leggi tributarie;

e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

f) delle leggi di attuazione e. di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

 

Art. 20

(Modalità di presentazione e contenuto della proposta di referendum

e sua preliminare ammissibilità)

 

1. I promotori del referendum in numero non inferiore a dieci, debbono presentare apposita istanza scritta al Presidente del Consiglio regionale.

Essi depositano presso la segreteria generale del Consiglio regionale il testo del quesito referendario, in tre copie, contenente l'indicazione della legge o regolamento che si intende sottoporre alla votazione popolare, qualora il referendum riguardi l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'istanza contiene:

 

a) un relazione illustrativa della proposta del referendum abrogativo in tre esemplari;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;

c) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere;

d) i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum;

 

2. Tali incaricati:

 

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela del referendum.

 

3. Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, alla segreteria generale del Consiglio regionale.

 

Art. 21

(Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

 

1. Le firme per la richiesta del_ referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario .

2. Entro venti giorni dagli adempimenti previsti al comma 1 dell'art. 20 la segreteria generale del Consiglio , procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e propria firma.

 

Art. 22

(Raccolta delle firme)

 

1.L'elettore appone sui fogli vidimati la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto e il numero d'iscrizioni nelle liste elettorali. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità.

3. Sono competenti per l'autenticazione, tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

5. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

6. Il Pubblico Ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

7. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro sottoscrittori rilasciano tali certificati entro 48 ore dalla richiesta.

 

Art. 23

(Esame di regolarità della richiesta di referendum)

 

1. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositate presso la segreteria generale del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 2 dell'art 20. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

3. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:

 

a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) alla assenza di firme doppie.

 

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 la segreteria generale verifica:

 

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno 100.000;

b) se almeno 100.000 delle firme di cui alla lett. a risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno 100.000 delle firme sono autenticate e corredate del certificato di iscrizione nelle liste elettorali dì un Comune della Regione.

 

5. Sono dichiarate nulle le firme:

 

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 22;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali della Regione.

 

6. Con apposito verbale la segreteria generale da atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ed è comunicato agli incaricati di cui all'art. 20 comma i lettera e).

7. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto di riscontri di cui ai commi 3 e 4 , il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a 100.000.

 

Art. 24

(Ammissibilità del quesito referendario

e procedibilità definitiva del referendum)

 

1. La Consulta Statutaria, istituita ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, all'atto di ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 art. 23 deve pronunciarsi entro 30 giorni , circa la regolarità e l'ammissibilità del quesito referendario17, il parere è trasmesso in copia, al Presidente del Consiglio.

2. Qualora la Consulta statutaria esprima parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate il Consiglio regionale nella prima seduta utile esamina il parere della Consulta statutaria e qualora non intenda adeguarsi delibera a maggioranza assoluta con decisione motivata.

3. La deliberazione assunta dal Consiglio regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

4. La Consulta Statutaria si pronuncia sulla regolarità e sulla ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

 

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 23;

c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.

 

5. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 4, la consulta Statutaria , con provvedimento motivato, può proporre al Presidente del Consiglio regionale la sospensione della procedura, e chiedere di invitare i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti. La consulta Statutaria, prima di esprimersi in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

 

Art. 25

(Indizione del referendum)

 

1. Il Presidente della Giunta 18, indice il referendum con decreto entro il 15 febbraio, fissando -la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.

2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, è notificato al presidente della Corte d'appello di Catanzaro, ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo di provincia ed è comunicato ai sindaci.

3. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.

4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

5. Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative o referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del presidente della Giunta emanato entro il M agosto e con fissazione della data di referendum in una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 15 novembre.

6. Nel caso che nel periodo compreso tra il i ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

 

Art. 26

(Inefficacia del referendum già indetto)

 

1. Se prima della effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali , il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

 

Art. 27

(Modalità e giorno di votazione)

 

1. La votazione per il referendum si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

3. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

 

Art. 28

(Quesito referendario e schede per il referendum abrogativo)

 

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: "volete che sia abrogato/a " seguita dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.

2. Il quesito contiene inoltre la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.

3. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.

4. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari ed è riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum rispondono a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

5. Le schede per il referendum abrogativo sono di carta consistente , di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio Regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto con decreto del Presidente della Regione. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dal comma 1 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore : " si all'abrogazione", " no all'abrogazione".

6. All'elettore vengono consegnate , per la votazione , tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

 

Art. 29

(Pubblicazione dell'esito del referendum)

 

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale dei risultati del referendum , dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica.

2. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione , ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi 3 anni.

 

Art. 30

(Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

 

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'articolo 28, sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni interessati, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, e depositate presso la segreteria generale del Consiglio regionale.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

 

a) in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 18.

b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel giorno in cui perviene alla segreteria generale l'ultima deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 18.

 

4. Tra la data della prima deliberazione di Consiglio provinciale o comunale e quella dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 18, non possono intercorrere più di novanta giorni.

5. Nelle deliberazioni i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui alla lettera f) comma 1 dell'articolo 20. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.

6. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 18.

7. Segue l'iter degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 

Titolo III

Referendum Consultivo

 

Art 31

(Referendum consultivo)

 

1. L' art 1219 dello Statuto prevede l'indizione del referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.

2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

4. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, le disposizioni degli arti 27 e 29.

 

Art 32

(Richiesta di referendum consultivo)

 

1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 31 contiene:

 

a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

b) il quesito referendario formulato a norma dell'art 28, in quanto compatibile.

 

2. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge cui la proposta si riferisce.

3. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno.

 

Art.33

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

 

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, mediante referendum consultivo, sentite le popolazioni interessate ed è disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso ili cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 è preceduta dall'acquisizione dei pareri di più Consigli comunali interessati.

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

 

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni ove su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.

 

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni.

5. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni, interessate.

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

 

a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione

b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;

c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

 

Art. 34

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

 

1. Il quesito sottoposto al referendum di cui all'art. 28 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito e' favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

 

Titolo IV

Referendum Consultivo Facoltativo

 

Art. 35

(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)

 

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio regionale.

4. Si osservano le modalità di svolgimento previste dall' arti. 31, 32, 34.

5. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Titolo V

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

 

Art. 36

( Disposizioni transitorie e finali )

 

1. La regione adegua la propria struttura organizzativa entro alle disposizioni della presente legge fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le norme vigenti.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplinai referendum.

 

Art. 37

( Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, si provvederà con le risorse disponibili all'UPB 1.1.01.04 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Consultazioni popolari ".

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni.

3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali, provinciali e delle autonomie locali e disciplina dell'istituto del referendum nella Regione Calabria".