Proposta di legge n. 110/9^

 

Relazione

 

Il concetto di "ecomuseo" (o "museo diffuso") ha una indubitabile portata innovativa che lo differenzia in maniera sostanziale ed evidente da quello di museo "tradizionale" non sottraendo beni od opere dal territorio in cui questi ultimi sono stati creati, bensì proponendosi, esso stesso, come strumento di valorizzazione e riappropriazione del patrimonio naturalistico, storico-artistico e culturale da parte di una determinata comunità.

Il termine "ecomuseo", coniato nel 1971 dal famoso museologo francese Hugues de Varine è, per stessa ammissione dello studioso, di non semplice spiegazione, manifestandosi tutte le definizioni rese, anche a livello legislativo, imperfette e di difficile comprensione.

Molto sinteticamente l'ecomuseo è più che altro un progetto sociale, identificandosi in tutte quelle azioni portate avanti da una comunità per lo sviluppo del territorio che la comunità stessa abita e condivide.

Più chiaramente un ecomuseo è uno spazio, un territorio determinato, di dimensioni variabili (un villaggio, una vallata, una comunità montana, un quartiere di città...) che ha comunque una sua unità (geografica, storica, culturale, economica...) e dove gli stessi abitanti — soggetti protagonisti, coinvolti in via diretta nel progetto — hanno scelto di comunicare la propria storia e la propria identità. In ragione di ciò, una delle definizioni, ad oggi, più efficaci di ecomuseo è quella di "patto con cui una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio" aumentandone il valore.

Per altro verso l'ecomuseo può, ancora, essere considerato un ambiente inteso in senso non solo puramente fisico, ma come espressione dell'uomo e della natura (si ribadisce facente parte di un determinato territorio) nella evoluzione della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura.

I primi ecomusei, realizzati ben prima che assumessero tale definizione, furono pensati proprio come strumenti per tutelare le tracce delle società rurali in un momento in cui l'urbanizzazione, le nuove acquisizioni tecnologiche ed i conseguenti cambiamenti sociali rappresentavano un rischio reale di completo oblio di un patrimonio culturale millenario.

Attualmente le esperienze eco museali in Italia sono già numerose e molto diversificate e sono in crescita le regioni che stanno legiferando in materia (dopo il Piemonte, la provincia autonoma di Trento, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria e Molise si sono dotate di una normativa per la costituzione di ecomusei).

Unici, però, e comuni le finalità e gli scopi individuati essenzialmente nella conservazione, salvaguardia e restauro (inteso come recupero) della memoria collettiva, delle abitudini quotidiane, delle tradizioni religiose, delle tradizioni culturali, dell'attività_lavorativa e di tutti i beni materiali ad essi inerenti; nello studio della relazione tra uomo ed ambiente, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie e delle fonti energetiche; nella predisposizione di percorsi tematici che permettano di relazionare i visitatori con l'ambiente circostante e di offrire una guida culturale incentrata su quei fattori, ambientali e sociali, che nel tempo hanno condizionato il rapporto uomo-natura; nella promozione di attività didattico-educative per l'accrescimento della consapevolezza del ruolo di attore e produttore che ciascun individuo, all'interno della proprio territorio/ecomuseo, svolge influendo su di esso con la vita e le tradizioni quotidiane.

Pertanto, in un'epoca in cui la mondializzazione tende ad omogeneizzare le culture, l' ecomuseo appare come un valido strumento di salvaguardia e conservazione della memoria storica, antropologica ed immateriale del territorio rendendo, peraltro, accattivanti e culturalmente interessanti oggetti della vita quotidiana, paesaggi, spazi e tradizioni, testimoni di saperi e di culture che, altrimenti, rischiano di spegnersi.

Appare come un valido strumento con cui, dinamicamente, le comunità sono stimolate a preservare e gestire la loro eredità culturale rispettando, peraltro, gli standards dello sviluppo sostenibile.

Per tali ragioni e per la possibilità di porgere il patrimonio culturale a servizio dello sviluppo locale si propone, con il presente progetto di legge, l'istituzione degli ecomusei nel territorio regionale calabrese.

 

Art. 1

Definizione e finalità

 

1. La Regione Calabria, al fine del recupero e della valorizzazione del proprio territorio e delle tradizioni culturali e storiche, prevede l'istituzione di Ecomusei.

2. Ai fini della presente legge, per Ecomuseo s'intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui al successivo articolo 2, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

3. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e qilélla del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.

4. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:

 

a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'Ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura dí un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;

b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;

c) la promozione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni - in particolare culturali, scientifiche e scolastiche - delle attività economiche, degli enti e delle associazioni locali;

d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali; delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole; dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonche' il rafforzamento delle reti di relazioni locali;

f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici, nonché di didattica, sport e svago in genere;

g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;

h) la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;

i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici calabresi;

l) il recupero e l'utilizzo, nelle diverse attività, delle lingue originali d'uso o dei dialetti locali., ai sensi:

- della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

- del successivo D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001 - Regolamento di attuazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482;

- della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 (Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria).

 

Art .2

Istituzione e riconoscimento degli Ecomusei

 

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio regionale l'istituzione ed il riconoscimento degli Ecomusei sulla base delle proposte provenienti, in forma singola o associata: o da associazioni o fondazioni culturali ed ambientaliste senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 5; ovvero da Dipartimenti delle Facoltà delle Università calabresi che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. La Giunta regionale si avvale, per la valutazione delle proposte di istituzione di Ecomusei, di un apposito gruppo di esperti, definito "Gruppo di lavoro Ecomusei".

Il Gruppo di lavoro Ecomusei è istituito presso il Consiglio regionale ed è composto da:

 

a) 1 esperto di archeologia;

b) 1 esperto di antropologia storica e culturale;

c) 1 esperto informatico;

d) i esperto di turismo;

e) 1 esperto di Business plan e P.C.M. (Project cycle management).

 

3. Il Gruppo di lavoro Ecomusei è lo strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, dura per l'intera legislatura ed è nominato dal Consiglio regionale nei tempi e secondo le modalità previste dalla L.R. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i.

4. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale.

 

Art. 3

Regolamento di attuazione

 

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approva un regolamento che, ispirandosi ai principi ed alle finalità di cui all'art. 1 ed alle indicazioni provenienti dal Gruppo di Lavoro Ecomusei, determina i requisiti minimi che gli Ecomusei devono possedere affinché possano essere riconosciuti. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:

 

a) caratteristiche di omogeneità culturale paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunita' locale nel progetto di animazione culturale;

c) presenza di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunita', ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunita';

e) allestimento di un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalita' dell'area;

h) presenza attiva e documentata sul territorio;

i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica;

1) progettazione che faccia riferimento alle direttive di progettistica dell'Unione Europea (Project Cycle Management - P.C.M.);

m) progettazione che contenga la previsione di avvalersi di sponsorizzazioni private (per un valore di almeno il 20% dell'investimento) oltre che dell'apporto degli enti locali. Nel progetto deve essere evidenziata la prospettiva di uno sviluppo economico (nel breve, medio e lungo periodo) che superi l'investimento dei fondi da parte dell'ente Regione, consentendo l'autonomia finanziaria dell'Ecomuseo.

n) progettazione che favorisca l'internazionalizzazione dei luoghi di interesse (i.e. pubblicità su TV estere, accordi con compagnie aeree estere e agenzie di turismo, partnerships con associazioni culturali extra-italiane) rispetto a quelle che puntano esclusivamente sulla pubblicizzazione locale (i.e. scuole, associazioni locali, feste patronali).

 

2. I regolamenti di cui al comma 1 individuano anche i soggetti e i requisiti che gli stessi dovranno possedere per assumere la gestione degli Ecomusei.

3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Art. 4

Denominazione e marchio

 

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo, anche a tutela del territorio rappresentato.

2. A tal fine la Regione, contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'art. 3 comma 1, assegna ad ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale ed un marchio. Il marchio è strumento di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3.  La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Calabria.

 

Art. 5

Contributi regionali

 

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo - compresi gli interventi per opere edilizie ed acquisto di beni ed attrezzature - degli Ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e gli stessi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 12 giugno 2009 n. 19.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalita' di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in € 50.000,00 si provvede in termini di competenza: per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 - capitolo 52010261- inerente a "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale".

2. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita, con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna, nel Programma e nell'U.P.B. corrispondente per materia.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.