Proposta di legge n. 105/9^

RELAZIONE

La politica della riforma carceraria pone dei principi in materia di lavoro dei detenuti, in quanto la pena e conseguenzialmente gli istituti penitenziari devono favorire, in ogni modo, la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la Regione. Il lavoro non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi di lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, per agevolarne il reinserimento sociale (art. 20 Legge n. 354/1975).

Nello stesso spirito vi sono fondamentali decisioni della Corte Costituzionale (ad es. sentenze n. 158/2001 e n. 26/1999) nelle quali il disposto legislativo stimolato occasionalmente dalle valutazioni in materia di lavoro all'interno delle carceri, si è incentrato intorno al concetto di recupero della persona in attuazione dell'essenziale funzione rieducativa della pena. Tutto ciò va visto anche con riferimento alle posizioni soggettive del detenuto e dell'ex detenuto nel quadro dell'art. 27, comma 3 della Costituzione, per il quale tutti i soggetti (liberi o detenuti) sono eguali nella tutela della dignità dell'uomo e nel "bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo". Pertanto, confrontando tutta la normativa in materia, si evince che questa è mirata "alla preparazione del detenuto alle condizioni normali del lavoro libero" disciplinando in alcune norme (Legge n. 381/1991 disciplina delle cooperative sociali, che prevede agevolazioni contribuitive  per l'assunzione di determinate "persone svantaggiate", tra le quali "i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli articoli. 47, 47 bis, 47 ter e 48 - Legge 354/1975), l'attività lavorativa dei detenuti anche all'interno del carcere e per incentivare la stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche successivamente alla cessazione dello stato di detenzione.

Analizzando, quindi, la vicenda degli operai idraulico - forestali ex detenuti che hanno scontato la pena che a tutt'oggi non sono potuti rientrare nel posto di lavoro, nonostante vi siano state varie interpretazioni sulla vicenda, seguite da n. 2 delibere della Giunta Regionale che in prima istanza accoglievano le richieste di riammissione al lavoro prodotte dai lavoratori idraulico forestali sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personali per cause esulanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro, condannati a pene detentive che non hanno consentito l'avviamento al lavoro e con successiva delibera annullava tale decisione, con la motivazione che non potevano essere riammessi (nonostante la disciplina normativa sul lavoro dei detenuti e degli ex detenuti) ai sensi della Legge n. 442/1984 in quanto, "in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che prevede l'assunzione esclusivamente di lavoratori idraulico - forestali che nell'anno precedente abbiano prestato alle dipendenze degli enti attuatori attività lavorative per almeno 51 giornate, considerando utili, a tal fine, anche le giornate di assenza per infortunio, malattia indennizzata e servizio militare; tenuto presente che la citata deliberazione n. 718/2003 veniva adottata sul presupposto della possibile applicazione, nella materia considerata, delle norme recate dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, tendente a favorire l'attività lavorativa dei detenuti."

Tutto ciò dal punto di vista normativo, se si fa riferimento alla Legge n. 442/1984, può avere la sua validità, ma essendoci, nel contempo, una normativa nazionale che tutela gli ex detenuti, e la Regione stessa ha evidenziato questa consapevolezza, si può applicare, a questi soggetti, la Misura -POR 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Asse III: Risorse umane 2.2 Integrazione sociale - Azione 3.4.d - Incentivi, che testualmente sancisce: Incentivi alle imprese per l'occupazione.

Questa tipologia di progetti prevede incentivi economici destinati alle imprese pubbliche e private e finalizzati al finanziamento di aiuti all'assunzione delle categorie di soggetti svantaggiati destinatari della misura; l'Afor può attraverso la presentazione di progetti finalizzati, riassumere e reinserire i soggetti ex detenuti che hanno scontato la pena già operai idraulico forestali, anche al di fuori della legge n. 442/1984, ma utilizzando le esperienze acquisite dai soggetti interessati e nell'ambito della normativa vigente in materia di lavoro agli ex detenuti, visti come soggetti svantaggiati per il loro reinserimento nella società libera e con la dignità di uomini liberi.

Il presente progetto di legge è in linea con quanto fin qui esposto e nei suoi cinque articoli ne disciplina le procedure di attuazione.

 

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2010  la spesa di Euro 5.000.000,00 con allocazione all'UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell' UPB 8.1.01.01. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4.2.2002, n. 8.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione dei bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

Art. l
Finalità

 

Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della normativa statale, in attuazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, della Legge n. 56/1987, D.L. n. 187/1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 296/1993, della Legge n. 8/11/1991, n. 381, della Legge n. 354/1975 e Legge n. 193/2000 e dei POR Calabria Ob. 1, approvato con Decisione della Commissione C(2000) 2345 dell'8/8/2000 e dei 12/7/2001, Misura 3.4 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati e del POR Calabria 2007/2013, la Regione Calabria al fine di aumentare il grado di occupabilità delle categorie svantaggiate, garantisce l'accesso alle politiche generali di reinserimento lavorativo attraverso la realizzazione di progetti finalizzati all'assunzione di soggetti socialmente svantaggiati.

Art. 2

Destinatari degli interventi

 

Sono ammessi ai benefici della presente legge gli operai idraulico forestali già detenuti che hanno scontato la pena.

 

Art. 3

Procedure

 

L'AFOR, nell'ambito di attuazione dei POR - Misura 3.4 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, attua progetti finalizzati alla riassunzione e al reinserimento dei soggetti di cui al precedente art. 2. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla forestazione autorizza l'Afor all'attivazione dei progetti di cui al comma precedente. Tali progetti applicando la normativa vigente in materia, diverranno esecutivi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

Norma finanziaria

 

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di  Euro 5.000.000,00 con allocazione all'UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell' UPB 8.1.01.01. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4.2.2002, n. 8. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione dei bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza e entrata in vigore

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.