Proposta di legge 97
RELAZIONE
La pluralità di occasioni in cui la Regione è coinvolta in attività connesse con la gestione degli esiti residuali dei nucleare sul territorio, unitamente ad altri adempimenti cui fa riferimento il legislatore in materia di radioattività, suggeriscono la necessità di effettuare un complessivo riordino della materia relativa alla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti, per quanto concerne in primo luogo l'attribuzione di compiti e funzioni, previsti in capo alle regioni, e la definizione di procedure, in attuazione del d.lgs. 230/95 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i.
L'adozione di una disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti costituisce anche l'occasione per definire compiti e funzioni in ordine all'attività di analisi, controllo e informazione sugli esiti del nucleare sul territorio e all'aggiornamento dello stato di esercizio degli impianti nucleari e delle relative misure di sicurezza adottate, così definendo un disegno complessivo e organico di azioni regionali.
In particolare, il d.lgs. 230/95 prevede che con leggi delle regioni e delle province autonome siano stabilite:
- le autorità competenti per il rilascio del nulla osta all'impiego di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, nonchè le modalità per il rilascio medesimo, e siano individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio del nulla osta;
- le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque nell'ambito di attività non ricadenti nell'ambito di applicazione dei decreto stesso, nonchè le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
Per quanto concerne il rilascio del nulla osta, poiché la materia in questione è strettamente di carattere medico- sanitario il presente proposta di legge individua quale autorità competente, l'Azienda Sanitaria Locale; tuttavia a garanzia anche della tutela dell'ambiente più generale, è previsto che l'ASL si avvalga di un organo tecnico nel quale siano presenti anche le competenze tecniche in materia ambientale
Il d.lgs. 230/95, poi, chiama direttamente in causa le regioni per l'espressione di un parere in relazione:
- alla richiesta di nulla osta all'impiego di sorgenti ionizzanti definite di categoria B;
- alla richiesta di nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti
radioattivi;
- alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare.
Il presente disegno di legge definisce le modalità di espressione del parere, individuando nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria quale autorità competente, supportato dal parere tecnico della commissione per la radioprotezione.
La legge "Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria "b", per le attività comportanti esposizioni a scopo medico" nasce dalla necessità di una carenza legislativa regionale in materia relativa alla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti, per quanto concerne in primo luogo l'attribuzione di compiti e funzioni, previsti in capo alle regioni, e la definizione di procedure, in attuazione del d.lgs. 230/95 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i.
In particolare, I' art. 29 del d.lgs. 230/95 prevede, fra l'altro, che con leggi delle regioni e delle province autonome siano stabilite le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei materiali destinati a essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque nell'ambito di attività non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto stesso, nonchè le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
Si sottolinea peraltro che l'art. 29 del D,Igs 230/95 e, conseguentemente, l'art. 6 del DDL in esame, interviene in quei casi, assolutamente sporadici, in cui l'allontanamento dei rifiuti e dei materiali contenenti sostanze radioattive non è regolato da provvedimenti autorizzativi (nulla osta d autorizzazioni) che sono in capo al ministero delle Attività Produttive, (nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A; nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi; autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare), alle ASL (nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato tipo B, a scopo medico.), od alla Prefettura (nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato tipo B, a scopo industriale e di ricerca).
Art.
1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/ Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni, qui di seguito denominato Decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresì l'autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati.
Art.
2
Nulla osta -
Domanda e autorità competente
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo in relazione:
a) all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. L'autorità competente al rilascio del Nulla Osta di cui al comma 1, di seguito denominata Autorità, è individuata nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria AS competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica, previo parere tecnico obbligatorio della commissione per la radioprotezione, organismo tecnico consultivo, di seguito denominata Commissione, disciplinata dal successivo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata all'Autorità in relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene, al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio della pratica. 4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata da una relazione tecnica recante gli elementi di cui all'articolo 79 del Decreto, redatta e firmata dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del Decreto 5. Le modalità di cui al comma 2 e al comma 3 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.
Art. 3
Commissione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 230/95
1. E' istituita la Commissione per la Radioprotezione, quale organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 29, comma 2, del Decreto, rispettivamente presso la AS n.4 di Cosenza per il territorio dell'intera provincia di Cosenza, presso la AS n 5 di Crotone per il territorio dell'intera provincia di Crotone, presso la AS n° 7 di Catanzaro per il territorio dell'intera provincia di Catanzaro, presso la AS n° 8 di Vibo Valentia per il territorio dell'intera provincia di Vibo Valentia, presso la AS n° 11 di Reggio Calabria per il territorio dell'intera provincia di Reggio Calabria, 2. La Commissione per la Radioprotezione è composta da:
a) due fisici specialisti in fisica sanitaria in possesso della qualifica di esperto qualificato di cui all'articolo 78 del Decreto;
b) due medici specialisti in medicina nucleare o in radioterapia o, in mancanza di tali specializzazioni, in radiologia;
c) un medico specialista in medicina del lavoro;
d) un medico in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del Decreto;
e) un rappresentante del Dipartimento Provinciale dell'ARPACAL o un suo sostituto;
f) un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro o un suo sostituto; g) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo sostituto; h) il responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della AS , con funzioni di presidenza o un suo delegato;
i) la Commissione è integrata di volta in volta dal responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della AS competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica o suo delegato. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un amministrativo della AS di cui al punto 1.
3. Alla Commissione per la Radioprotezione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprime all'Autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del Nulla Osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto;
b) fornisce alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. La Commissione dura in carica tre anni.
Art.
4
Nomina della
Commissione
1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di cui al comma 1 art. 3, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei rispettivi Responsabili delle UU.00. Igiene e sanità Pubblica e su designazione degli enti di cui al comma 2 del precedente articolo, nominano i componenti, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art.
5
Regolamento
organizzativo della Commissione
1. Ciascuna Commissione, entro sessanta giorni dall'insediamento, provvede a
dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce:
a) l'ordine di priorità delle riunioni;
b) le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
c) il numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché della formulazione dei pareri.
Art. 6
Procedimento
1. La domanda del rilascio del nulla osta o della. modifica dello stesso viene inoltrata all'Autorità la quale la trasmette celermente alla Commissione per il parere tecnico obbligatorio.
2. La Commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi, può eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui sono o saranno installati gli impianti radiologici, qualora lo ritenga necessario per la formulazione del parere.
3. L'Autorità, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede con proprio decreto al rilascio o al diniego del nullaosta. 4. L'intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della domanda.
Art.
7
Contenuto del nulla osta
- Prescrizioni
1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
c) all'eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
Art. 8
1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n.230/95 relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativi o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità non abbia comunicato l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.
3. Il nulla osta deve essere modificato dall'Autorità nei seguenti casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;
b) Su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) Su richiesta degli organi di vigilanza.
Art.
9
Cessazione, revoca, sospensione
1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all'Autorità, almeno trenta giorni prima della data di cessazione.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta dall'esperto qualificato, di cui all'articolo 77 del Decreto, che attesti, in particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nullaosta inerenti la disattivazione dell'impianto.
3. L'Autorità previo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede alla autorizzazione delle operazioni di disattivazione dell'impianto.
4. Al termine delle operazioni di cessazione dell'attività l'esercente trasmette all'Autorità una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui l'attività è stata effettuata.
5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 provvede alla revoca del nulla osta.
6. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, effettuata dalla Commissione, sulla conclusione della disattivazione stessa, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica dell'attività esercitata e la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.
Art. 10
Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto
1. In caso di variazione della titolarità dell'impianto, il titolare e il subentrante ne danno comunicazione all'Autorità, la quale su parere conforme della Commissione dispone la necessaria voltura nel Registro di cui all'articolo successivo.
2. La mancata comunicazione della variazione da parte degli interessati comporta la revoca del nulla e la cancellazione dell'impianto dallo specifico Registro di cui all'articolo 11.
Art.
11
Istituzione del Registro
1. L'Autorità istituisce il Registro degli impianti autorizzati all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e provvede al suo aggiornamento.
2. L'Autorità provvede all'iscrizione nel Registro dell'impianto al quale viene rilasciato il nulla osta.
Art.
12
Spese
1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico delle Aziende Sanitarie di cui al comma 1 art. 3.
Art.
13
Disposizioni finali e transitorie
1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, già rilasciate ai sensi del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, devono chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti medesimi secondo le modalità di cui all'articolo 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del Decreto.
Art.
14
Entrata
in
vigore
l. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.