Proposta di legge 92
RELAZIONE
L'accresciuta sensibilità dei cittadini e la sempre più vigile attenzione da parte delle associazioni di volontari operanti nel settore che genericamente si definisce come "protezione degli animali" hanno condotto, nel corso degli ultimi venti anni, ad una radicale modifica delle tutele legislative in favore degli "animali non umani", come - con una espressione molto "politically correct" ma forse un po' estremista - qualcuno ha definito i rappresentanti del terzo regno della natura.
Per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici, sono state approvate la legge nazionale 281 del 1991; vi è stata la modifica del codice penale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 544bis e dell'articolo 544ter nonché dell'articolo 727 secondo comma.
In questo caso non solo sono state inasprite le pene per i maltrattamenti ma si - per così dire - preso atto di una intervenuta nuova visione, di un nuovo rapporto che deve caratterizzare uomini ed animali, nei confronti dei quali il "sentire comune" non accetta più il vecchio concetto cartesiano della macchina-animata priva di anima.
Un ulteriore segnale importante di cambiamento è arrivato dalla prima applicazione della Circolare sullo stato di attuazione della Legge 281/91 sulla prevenzione del randagismo, emanata nel maggio 2001 dal Ministero della Sanità.
Da parte sua la Regione Calabria ha emanato due ottime leggi, la Legge regionale n.41 del 1990 successivamente modificata dalla L.R. n.4 del 2000.
Si tratta di ottime leggi. Purtroppo alle numerose affermazioni di principio in esse contenute non ha fatto riscontro una adeguata risposta in termini di applicazione.
Si segnalano, infatti numerose le violazioni della legge stessa.
Sul presupposto che tali violazioni siano dovute ad una incompleta determinazione delle concrete modalità operative da parte degli organismi pubblici e privati diretti alla sua applicazione, si è tentato - attraverso un'opera di approfondimento delle varie problematiche, mutuate su analoghi tentativo compiuti in altre parte d'Italia (e segnatamente alla Regione Lazio) di circoscrivere in termini operativi precisi gli obblighi e le opportunità che possono e devono discendere dalla normativa di questo delicato settore.
In un campo come questo occorre naturalmente armarsi di grande equilibrio non solo per non ottenere - nei confronti del grande pubblico - il rifiuto pregiudiziale di accogliere una normativa particolarmente avanzata com'è quella proposta, ma soprattutto per contribuire all'affermazione di valori di civiltà più ampi.
Diceva il filosofo Rudolf Steiner - "Noi dobbiamo sopportare i dolori; ma ogni dolore è per noi un mezzo di perfezionamento; superandolo, saliamo più in alto per mezzo del dolore stesso.... gli animali hanno la capacità del dolore, pero non hanno ancora la coscienza del dolore, ciò che li può elevare al di sopra del dolore per vincerlo. Questo è il destino degli animali .... Occorre che si sviluppi sempre più un sentimento di infinita compartecipazione per il regno animale. Quanto più la nostra civiltà potrà dirsi progredita tanto maggiormente manifesterà in misura elevata la compassione per gli animali."
La legge da noi proposta, infine, si inquadra perfettamente nelle previsioni del legislatore regionale che, nello Statuto calabrese, all'Articolo 2 dichiara di attuare la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.TITOLO I
Art.1
Principi, oggetto, finalità)La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana ed animale, attuazione di quanto disposto nell'articolo 2 del proprio Statuto, che attua la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo,
nonché in attuazione dei Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Accordo dei 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della Legge 20 luglio 2004, n. 189, interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza con gli animali, anche nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientati e di benessere degli stessi.
adotta la seguente Legge, composta di n.44 articoli.Art. 2
DefinizioniAi fini della presente legge, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animati vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
La presente legge riconosce agli animali lo status d esseri senzienti aventi diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologicheTITOLO Il
Art. 3
Competenze della Regione1. La Regione gestisce l'anagrafe canina, conferendo ì anagrafe canina nazionale (obbligatoria dal gennaio 2005), ed istituisce l'anagrafe felina presso le Aziende USI. I Servizi Veterinari delle Aziende USI, e gli altri soggetti abilitati alla vigilanza della presente legge, nonché tutti gli operatori del settore, hanno accesso per consultazioni e aggiornamenti alla Banca Dati dell'anagrafe regionale attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;
2.Predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un modello base di convenzione fra Comuni e canili con precisi standard di qualità e tariffa minima senza possibilità di aste al ribasso, che deve essere adottato dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità Montane entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso. In tale convenzione dovrà essere anche prevista la presenza obbligatoria di almeno un'associazione di volontariato e la regolare apertura delle strutture al pubblico per favorire controlli e adozioni. Il modello base di convenzione deve prevedere precisi piani di adozione e di sterilizzazione.
3. Individua ed aggiorna quando necessario la tariffa minima per il mantenimento giornaliero dei cani in canili, atta a garantire condizioni di benessere per gli stessi;
Promuove tramite campagne di educazione, la conoscenza e rispetto degli animali anche in attuazione dell'articolo 5 della Legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);4. La Regione eroga la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della Legge 14 Agosto 1991 n.281, istituito presso il Ministero della Salute e ripartito con decreto Ministeriale a:
a) gli enti di cui all'articolo 5 come integrazione dei fondo specifico istituito all'articolo 5 comma lettera d. per i compiti di propria competenza.
b) alle Province per i fini previsti dall'articolo 4 comma 2 della presente legge.
La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui alle lettere a e b sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.5. La Regione eroga agli enti descritti nei successivi articoli appositi fondi regionali per il risanamento e la costruzione di canili e di strutture di ricovero temporaneo dei gatti, pubblici o privati, se insistenti su terreno comunale e gestiti da associazioni di volontariato.
6. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi disponibili, per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della Legge 14 agosto 199 1, n. 28 1;
7. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunità montane e Aziende USI, competenti per territorio e associazioni di volontariato;
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta entro il 31 dicembre di ogni anno le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
9. In caso di richieste da parte di Comuni ove il fenomeno del randagismo si presenti in forme e consistenza rilevante, la Regione investe in specifiche campagne di sterilizzazione, anche di cani di proprietà, in collaborazione con le Aziende USL e le associazioni animaliste;
10. Il Presidente della Giunta Regionale può vietare con proprio Decreto in caso di comprovato pericolo, la detenzione e la commercializzazione di una o più specifiche specie animali.
11. Istituisce una Commissione di valutazione e di controllo sull'applicazione e sugli effetti della presente legge denominata Commissione regionale per i diritti degli animali".
Tale Commissione, potrà proporre al Presidente della Giunta regionale ed all'Agenzia Regionale per i Diritti degli Animali, atti conseguenti delle proprie valutazioni.
La Composizione di tale Commissione sarà individuata attraverso apposito Regolamento attuativo che dovrà essere emanato dalla Regione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. La Commissione, i cui componenti durano in carica tre anni e sono nuovamente nominabili comprende le seguenti figure:a) un dirigente regionale con funzioni di presidente
b) un funzionario della regione Calabria con funzioni di segretario
c) un etologo
d) un veterinario comportamentalista
e) un veterinario per ogni Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Azienda USL di
f) un rappresentante per ogni Provincia
g) tre rappresentanti di associazioni nazionali operanti in regione, tre rappresentanti delle associazioni animaliste più diffuse in ambito regionale e cinque rappresentanti di cinque associazioni animaliste diffuse in ciascun ambito provinciale.Art. 4
Competenze delle ProvinceE' compito delle Province coordinare la pianificazione della costruzione dei canili e dì strutture di ricovero temporaneo dei gatti dei Comuni singoli o associati.
Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge provvedendo a:a) Istituire un proprio Ufficio Diritti Animali, responsabile degli atti amministrativi conseguenti. Entro il mese di dicembre di ogni anno tali Uffici realizzano con l'Agenzia Regionale per i Diritti degli Animali una riunione comune di bilancio delle azioni intraprese e di programmazione per l'anno successivo;
b)verificare al 31 dicembre di ogni anno, avvalendosi dell'azione dei Servizi Veterinari Azienda Usi, il numero e la capienza delle concentrazioni di cani e gatti sul territorio di competenza;
c) individuare ed aggiornare al 31 dicembre di ogni anno, avvalendosi dell'azione dei Servizi Veterinari Azienda Usi, il numero di canili e di strutture di ricovero temporaneo dei gatti da costruire o ristrutturare e la relativa capienza massima, in funzione della popolazione umana, della popolazione canina/felina randagia e quella di proprietà, dei requisiti strutturali necessari, anche attraverso periodici contatti con i Comuni;
d) elaborare ed aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno le "Linee di programmazione provinciale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione dei randagismo" con il coinvolgimento di Comuni, Comunità Montane, Servizi Veterinari Aziende Usi, Ordini provinciali dei Medici Veterinari ed associazioni animaliste;
e) coordinare l'azione dei Comuni sotto 120.000 abitanti e delle Comunità Montane, nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero degli animali,
f) promuovere ed attuare periodicamente corsi di informazione e comunicazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di canili e per i volontari designati dalle associazioni animaliste anche per le oasi feline;
g) promuovere ed attuare periodicamente corsi per dog e cat sitter,
h) promuovere ed attuare periodicamente corsi di aggiornamento per il personale della Polizia Provinciale, per l'attuazione della presente legge ed in tema di maltrattamento degli animali.,
i) predisporre ed attuare ogni anno programmi d'informazione ed educazione in materia di etologia comportamentale e rispetto degli animati, rivolti in particolare alle scuole di ogni ordine e grado;
l) richiedere alle amministrazioni comunali, opportuni progetti finalizzati al contenimento e al conti dei randagismo con le relative previsioni di spesa,
m) costruire o rilevare strutture predisposte ad ospitare animali d'allevamento zootecnico, cavalli ed altri equini non più abili allo svolgimento dell'attività agonistica e alla trazione di vetture pubbliche, nonché i cavalli delle forze armate e delle forze dell'ordine o comunque in dotazione ai corpi di polizia statali e locali dichiarati non più idonei al servizio. Tali strutture, da affidare per la gestione ad associazioni che abbiano la finalità di diffondere l'amore e il rispetto per gli animali, possono ospitare animali d'allevamento zootecnico, cavalli ed altri equini appartenenti a privati che non abbiano la possibilità di garantirne l'adeguato benessere. 1 proprietari di cui sopra versano all'Ente gestore della struttura una retta da stabilire con Delibera della Giunta provinciale competente.Art. 5
(Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane)1. I Comuni e le Comunità montane sono responsabili e proprietari di tutti gli animali di cui all'articolo I, comma I, della presente legge, vaganti non di proprietà, nel territorio di propria competenza.
2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono:
a) alla costruzione e%o ristrutturazione dei canili pubblici, sentite le Amministrazioni provinciali, previo parere dell'Azienda USL territorialmente competente, o ad una convenzione con le strutture private che rispettino i criteri di cui agli stessi articoli;
b) alla gestione dei canili pubblici, assicurando la cura, la sterilizzazione. le vaccinazioni, il ricovero, la custodia, le adozioni ed il mantenimento degli animati, fermo restando in tali strutture, l'attività di vigilanza e il controllo igienico sanitario da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL.. l direttori sanitari delle strutture devono essere necessariamente diversi dai controllori ASL.
c) La gestione dei canili pubblici e/o privati convenzionati, non può essere affidata. a persone riconosciute colpevoli di reati di maltrattamento di animali, concussione, malversazione, frode o altri reati contro la Pubblica Amministrazione. La gestione dei canili pubblici deve essere finalizzata al controllo dei fenomeno del randagismo, al contenimento delle nascite e all'incentivazione delle adozioni. Da tali strutture gli animali devono essere dati in affidamento solo se sterilizzati. Tale gestione non può essere affidata a società aventi scopo di lucro, ma solo ad Associazioni ufficialmente riconosciute. Tali soggetti gestori propongono al Comune, ove insiste il canile, un progetto che prevede il controllo del randagismo, la realizzazione e l'incentivazione delle adozioni degli animali detenuti e la tutela degli animali. Tali progetti sono presentati al Comune, il quale provvede alla valutazione e alla eventuale approvazione stipulando apposita convenzione.
d) al servizio di accalappiamento degli animali vaganti e al loro affidamento ai canili pubblici o convenzionati previa effettuazione della profilassi prevista al presente articolo. E' necessario che tale servizio venga espletato da personale competente.
e) all'accalappiamento e alla consegna ai canili e/o alle strutture adibite al temporaneo ricovero di gatti, con funzioni di primo soccorso, dei cani e dei gatti vaganti feriti e%o malati; il servizio di accalappiamento degli animali vaganti feriti e/o malati può rientrare nei progetti di cui al presente articolo.
'0 alla cura dei cane o gatto vagante non di proprietà. L'animale dopo essere stato curato e sterilizzato potrà essere, adottato da terzi, o riammesso sul territorio, o mantenuto in un canile o in strutture adibite al temporaneo ricovero di gatti. Nel caso di cani e gatti reintrodotti sul territorio il Sindaco si accorderà con privati cittadini o con Associazioni, per il mantenimento degli animali, mantenimento che è a spese del Comune e per quanto riguarda i cani, regolato dalle disposizioni successive.
g) alla vigilanza dell'osservanza delle disposizioni in materia di protezione degli animali;
h) alla creazione o individuazione di adeguate aree verdi da destinare ai cani, ai fini di una migliore e corretta convivenza tra uomo ed animale. 1 Comuni litoranei concedono, su richiesta o propria ad opera dei richiedente, con le modalità indicate da successivo Regolamento regionale da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.;
i) al controllo periodico della corretta gestione dei canili pubblici e privati convenzionati o pensioni, allevamenti e di tutte le strutture di ricovero per animali presenti sul territorio di competenza.
o) al ritiro delle spoglie degli animali rinvenuti morti sul territorio, per il successivo smaltimento ai sensi dei Regolamento CEE 1774 dei 0311012002;3. Per i compiti di competenza il Comune può avvalersi, dandone comunicazione al Servizio Veterinario territoriale, di Veterinari liberi professionisti, associazioni di veterinari, associazioni animaliste e soggetti privati autorizzati che garantiscano il benessere degli animali.
4. Qualora il gestore di una struttura di ricovero privata non convenzionata non abbia più la possibilità di gestione e mantenimento degli animali ricoverati, anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, i Comuni si assumono tempestivamente la proprietà e l'onere dei regolare mantenimento degli animati in essa ospitati.
5. I Comuni debbono agevolare la concessione in comodato di terreni destinati alla realizzazione di canili e di strutture di ricovero temporaneo dei gatti, esclusivamente alle associazioni animaliste. La concessione in comodato di terreni revocata reati contro la pubblica amministrazione e può essere immediatamente per normativa igienico sanitaria, della Legge 189 dei 2004, o violazione della presente legge.
6. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni di privati cittadini od in aree da esso individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi dei Regolamento CEE n.177412002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usi competente per territorio;
7. li Comune qualora non abbia un proprio impianto di smaltimento si avvale di impianto autorizzato ai sensi dei Regolamento CEE 1774 dei 0311012002.
8. li Comune e la Comunità Montana possono devolvere la quota prevista per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture preferibilmente da più di sei mesi con i fondi attraverso forniture alimentari mensili c/o prestazioni sanitarie. Tali cittadini sono obbligati al fine dei benessere animale, a sottoporre gli animali adottati a visite periodiche presso l'Azienda USI, competente per territorio o presso veterinari liberi professionisti, che dovranno darne comunicazione alla Azienda USI, competente;
9. I Comuni singoli o associati e Comunità montane possono convenzionarsi solamente con strutture private che rientrino nella competenza territoriale della propria ASI, di riferimento;
10. I corrispettivi delle convenzioni di cui al comma 9 dei presente articolo saranno versate dai Comuni singoli o associati bimestralmente.
Il. Nei canili pubblici o privati convenzionati il Comune deve prevedere l'ingresso in qualsiasi momento delle associazioni di volontariato riconosciute per lo svolgimento delle attività di sua competenza, anche se non espressamente previste nei progetti e nei capitolati d'appalto.
12. 1 Comuni predispongono un servizio di pronta reperibilità e di primo soccorso per cani e gatti vaganti.
13. I Comuni provvedono alla sterilizzazione di tutti i cani e gatti di proprietà comunale.
14 I Comuni individuano ed attrezzano le zone ludiche di libero accesso per gli animali.
15. I Comuni provvedono entro 8 mesi dalla pubblicazione della presente legge:
Art. 6
(Competenze dei Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL)1. I Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL: provvedono alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario dei canili, delle colonie feline e delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti pubblici e privati;
a) relativamente all'anagrafe canina e felina, provvedono, per quanto di competenza, ai compiti di cui all'articolo 3,
b) controllano e vigilano sulle condizioni psico-fisiche ed igienico - sanitarie degli animali posti sotto sequestro nei canili pubblici o privati convenzionati.
c) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle norme per la protezione degli anima/i,
d) collaborano con la Regione, con gli Enti di cui agli articoli 4 e 5, con gli Ordini provinciali dei Medici' Veterinari, con Enti ed Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, per la protezione degli animali ed il loro benessere. Tali iniziative sono rivolte ai proprietari di animali d'affezione, all'opinione pubblica in genere, alla scuole, al Fine della prevenzione dei randagismo, del benessere animale e dei controllo delle nascite.
e) provvedono alla vidimazione dei registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 19 comma2. I compiti di cui al precedente comma I lettere b), e) od d) possono essere affidati dalle Aziende USL o direttamente dai Sindaci anche a medici veterinari liberi professionisti mediante apposite convenzioni e le autorizzazioni stipulate secondo gli indirizzi emanati dalla Regione.
3) Il Comune procede all'approvazione di un Regolamento comunale sulla tutela degli animali integrativo per quanto ritenuto opportuno delle disposizioni della presente legge; c) ad inviare alla Provincia e alla Regione programmi d'intervento annuali di contrasto al fenomeno randagismo e ne quantifica la spesa. d) a predisporre un fondo specifico per l'attuazione dei programmi per il contenimento dei fenomeno randagismo, finanziato dalla quota parte dei fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della legge 14 agosto 1991 n. 291 istituito presso il Ministero della Salute e ripartito annualmente dalla Regione e da fondi regionale) ad integrare il fondo specifico, di cui al comma precedente, con una propria adeguata quota di fondi.
4). Il Comune provvede alla chiusura delle strutture di ricovero per animati non idonee alla normativa igienico sanitaria e alle disposizioni della presente legge entro 12 mesi dall'approvazione della messa. Gli animali ivi ricoverati saranno trasferiti in canili pubblici o in strutture convenzionate.
5). Il Comune risana tutte le strutture di ricovero per animali non idonee alla normativa igienico sanitaria e alle disposizioni della presente legge, se gestite da associazioni animaliste onlus pronto soccorso e operi nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente comma 3, ed anagrafe canina e felina.
6). Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno dei randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare dei Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
a) Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento dei cane di quartiere vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore dei presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all'Ufficio Diritti Animali - o in sua assenza, al Sindaco ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente - per i parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: alimenti e ricovero.
b) 1 cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il comune di appartenenza o con il Servizio veterinario della Azienda USL competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animati regolarmente iscritte all'Albo regionale.
c) 1 cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione devono essere indicati di volontariato animalista di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove chiaramente i dati relativi al Comune - eventuale Ufficio Diritti Animali - recapito telefonico e al privato cittadino che abitualmente ha cura dell'animale;
d) In caso di Comune inadempiente per uno o più compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale su proposta esercita poteri sostitutivi.TITOLO Il
Art. 7
(Responsabilità e doveri dei detentore e dei proprietario)1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere e a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza Non c'è limitazione numerica di detenzione di animali Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente Comprovati. In particolare deve:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie, le vaccinazioni occorrenti ed un adeguato livello di benessere psico-fisico ed etologico;
c) consentirgli la possibilità di un regolare esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
g) assicurargli la presenza di una cuccia sempre integra, pulita e proporzionata alle dimensioni dell'animale.
E' vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere in legno, plastica o muratura e sufficientemente coibentata, avere il tetto impermeabilizzato, dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo di almeno dieci centimetri, non dovrà essere umida, ne posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.2. E' vietato detenere cani legati in maniera permanente. E' consentito detenere cani legati verificando che la lunghezza della fune o catena sia di almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri cinque e di altezza metri due dal terreno; la fune o la 'catena dovranno essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso il luogo della detenzione deve essere protetto dalle avverse condizioni atmosferiche con apposita tettoia; il cane deve, inoltre, poter disporre di una idonea cuccia. E' vietato detenere cani in maniera continuativa in box o recinti di misure inferiori a 20 metri quadri, in recinti sprovvisti di parti coperte o cucce non sormontate da idonee tettoie. I cani devono avere a disposizione costantemente acqua pulita.
3. E' vietato per qualsiasi scopo:
a. la detenzione, l'utilizzo, la vendita di collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche o con punte;
b. l'utilizzo di fruste e bastoni anche se imbottiti;
c. l'utilizzo e la detenzione di sostanze inibenti o stimolanti senza la necessaria prescrizione medico veterinaria;
d. l'utilizzo di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità,il certificato in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
e. l'utilizzo di museruole "stringibocca: " se non per casi certificati da un medico veterinario.
E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresi vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.4. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
5. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali.
6. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
7. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarti dell'acqua e dei cibo necessario o sottoporti a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
8. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente, isolarti in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o gabbie, anche se poste all'interno dell'appartamento.
9. E' vietato legare animali a mezzi di locomozione siano essi a trazione meccanica, animale o a mano o condurli al guinzaglio sui mezzi sopracitati.
10.E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ernia, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
11. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio o lasciarli chiusi in gabbie salvo motivata disposizione scritta dei medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine dei trattamento.
12, Se non per motivi di tutela degli stessi animali è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione cosi come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.
13. Anche ai sensi dell'articolo IO della Convenzione ETS n. 125 dei Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari non di natura maresi necessari da - condizioni di salute degli animali.
14. Anche i sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 dei Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da con- è fatto divieto di taglio delle unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari non necessari dalle condizioni di salute degli animali..
15. Le condizioni di salute degli animali devono essere attestate per iscritto dal veterinario libero professionista o di sanità pubblica che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio per i relativi controlli.
16. Non possono essere effettuate vendite di animali o affidamenti di animali a minori di anni 18.
17. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale ai sensi delle normative nazionali vigenti non può detenere animali a qualsiasi titolo. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti dianimati provenienti da Centri di Recupero specializzati ed autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
18. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.a)Per i cani di proprietà custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
b) Per i cani custoditi in box la superficie, di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.19. I cittadini che non intendono mantenere il possesso dei proprio cane debbono interessare il Comune territorialmente competente al fine di ricercare con le autorità veterinarie idoneo ricovero o soluzione d'affidamento.
20. E' garantito l'espletamento delle attività di accadimento degli animali liberi sul territorio nel rispetto delle norme di igiene e praticando l'opportuna pulizia egli spazi utilizzati.
21. I proprietari o possessori animali d'affezione ed i veterinari liberi professionisti devono comunicare ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio entro 24 ore dalla scoperta, tutti i casi di malattie trasmissibili ali' uomo, siano esse sospette o documentate L' omissione della comunicazione e la sanzione di cui al presente articolo e la chiusura dell' attività per IO giorni lavorativi . Per i casi sospetti di malattie trasmissibili all'uomo è necessario attuare immediatamente e sotto il controllo dell'Ufficio veterinario dell'USL territorialmente competente i trattamenti necessari contro la diffusione della malattia nel rispetto della normativa vigente;
22 . Ai cani muniti di guinzaglio o museruola è consentito l'accesso agli spazi comunali aperti, compresi i giardini e i parchi, tranne ove non sia espressamente vietato da leggi o regolamenti amministrativi.
Articolo 8
(Campagne di sensibilizzazione e adozione)I Al fine di incentivare l'affidamento dei cani e gatti ospitati nelle strutture sia pubbliche che private la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, in collaborazione con i gestori delle strutture di cui sopra, le associazioni animaliste e gli Ordini provinciali de Medici Veterinari promuovono campagne annuali per l'adozione di animali anche mediante la concessione di contributi mensili concessi agli adottanti sotto forma di buoni per l'acquisto di beni e servizi anche sanitari per l'animale.
2) a coloro che intendono adottare un animale che sia in stato di randagismo verrà erogato un contributo rapportato al costo medio che il Comune stanzia, anno per anno, per la cattura e l'ospitalità presso canili e ricoveri pubblici. Tali dati sono desunti dalle specifiche voci presenti in bilancio e devono essere comunicate, a semplice richiesta, da formularsi a norma della legge 142/90 e seguenti, al Comune di residenza di coloro che intendono procedere all'adozione.
Non possono essere adottati più di due cani per nucleo familiare.3) La verifica sull'adottabilità degli animali e il controllo sull'effettiva dimora degli stessi presso il nucleo familiare è devoluta alle USL competenti che, a tale scopo, possono utilizzare i volontari delle associazioni animaliste riconosciute sul territorio.
Articolo 9
(Smarrimento - ritrovamento)I. In caso di smarrimento, di un animale d'affezione, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore alle autorità di Pubblica Sicurezza e al Servizio Veterinario della ASL, competente per territorio.
Chiunque rinvenga o verifichi la presenza di randagi, vanganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comando della Polizia Municipale che provvederà immediatamente ad informare il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria dell'ASL competente, nonché l'azienda convenzionata per l'accalappiamento o al canile municipale o convenzionato pe il ricovero e la cura dell'animale.
Chiunque rinvenga animali feriti potrà soccorrerli portandoli presso il Servizio veterinario dell'ASL competente o veterinari convenzionati. Ogni relativa spesa è a carico dello stesso servizio veterinario.Articolo 11
(Condizioni per la soppressione degli animali)I. La soppressione dei cani e gatti, compresi quelli di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e giunti allo stadio terminale della malattia inguaribile, senza possibilità di miglioramento con terapie farmacologiche. Lo stato terminale della malattia deve essere documentato da analisi cliniche specifiche e relativo certificato medico veterinario che dovrà essere conservato dal proprietario dell'animale.
2. I cani od i gatti pericolosi possono essere soppressi previo parere vincolante del Servizio veterinario dell'ASL
3. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico ed evitando - nei limiti della conoscenza medica - ogni tipo di sofferenza all'animale, i Veterinari iscritti all'ordine professionale.,
4) L'inosservanza delle regole prescritte integra il reato di maltrattamenti o di soppressione di animali, previsto dagli art. 544bis e 544 ter del codice penale.
Articolo 12
(Decesso e Cimiteri per gli animali)I) Gli Enti locali possono istituire - nel proprio territorio - cimiteri per gli animali d'affezione. Il caso di decesso di un cane o di un gatto, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore al Servizio veterinario della ASI, competente per territorio.
2. In caso di soppressione di un cane o gatto il proprietario è tenuto a fornire alla Azienda USI, certificazione comprovante l'avvenuto decesso e la relativa causa, rilasciata da un medico veterinario abilitato alla professione. L'ASL provvede ad aggiornare il relativo registro anagrafico.
3 Gli animali deceduti possono essere seppelliti in appositi spazi comunali, ove previsti dal regolamento municipali o inceneriti ai sensi dei Digs 14.12.1992 n.508. Il tutto nel rispetto delle norme igieniche e previa autorizzazione del Dipartimento di Sanità pubblica Veterinaria dell' ASL competente per territorio, che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili all'uomo e agli animali.
Articolo 14)
(Accesso degli animali a case di riposo e cura)E' consentito l'accesso di animali al seguito di malati ricoverati in ospedali e case di cura - specie ove la presenza di detti animali possa essere considerata di aiuto per le condizioni fisio-psichiche del malato - e previo assenso da parte dell'autorità medica ivi competente.
II proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura per evitare che l'animale sporchi o arrechi danno alla struttura.Articolo 15
(Destinazione di cibo per animali)1. I Ai sensi dei Decreto Legislativo n. 22 dei 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 dei 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale". le associazioni animaliste, regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini, che gestiscono strutture di ricovero per animali randagi o non di proprietà, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende privato, per il prelievo dei residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animati ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma precedente tutte le strutture di ricovero per animali convenzionate o economicamente sostenute a qualsiasi titolo da Ente Comuni o comunque Pubbliche Amministrazioni. Sono altresì escluse le associazioni o i privati cittadini che perseguono scopi lucrativi. I privati cittadini, possono liberamente alimentare i cani e gatti randagi, nel rispetto delle norme per l'igiene dei suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati dopo ogni pasto.Articolo 16
(Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio)1. E' vietato, su tutto il territorio regionale, offrire direttamente o indirettamente animali in premio o vincita, oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale dei volontariato o enti giuridici riconosciuti) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, o in manifestazioni preventivamente autorizzate.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla disposizione dei comma I del presente articolo, viene disposta la chiusura dell'attività per giorni dieci lavorativi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente Legge.
Articolo 17
(Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali)1. E' vietata, su tutto il territorio regionale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro. che comporti l'utilizzo di animali. li divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dall'Area Diritti Animali della Regione. Sarà compito dei Servizi Veterinari della ASI, competente per territorio Verificare preventivamente il rispetto dei requisiti a tutela dei pubblico, degli animali e della normativa vigente in materia di trasporto di animali e igienico sanitaria. Solamente dopo aver verificato il rispetto dei dettami di cui sopra, il Servizio Veterinario competente per territorio rilascerà il nullaosta necessario per il regolare svolgimento dell' attività sopraccitata. La mancanza dell' autorizzazione da parte dei Servizi Veterinari della ASL, competente per territorio comporta la cessazione immediata dello spettacolo o dell' intrattenimento pubblico e la sanzione amministrativa di cui alla presente legge. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali impiegati.
2, E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma I, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con Delibera dei IO maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 dei 9 dicembre 1998 e dei decreto Legislativo n. 73 dei 21 Marzo 2005.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo dei pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. E' vietato l'utilizzo di animali selvatici ed esotici per riprese di cinema, tv, pubblicità. L'utilizzo di animali domestici per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato al Comune competente per territorio che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali l'eventuale presenza sul luogo.
6. delle riprese di un proprio delegato al controllo.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni dei presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente legge.
Articolo 18
(Attraversamento di animali rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri)I. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune può installare degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia richiesto per le particolari caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, verranno predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animati e contemporaneamente barriere fisso o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
3. Nelle zone sedi di attraversamento in superficie o sotterraneo ciascun assessorato comunale all'Ambiente propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili c/o di restauro conservativo, di carattere pubblico do privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree14 interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea c/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici.
5. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere.
6. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
7. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.
Articolo 19
(Trasporto di animali)1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 dei Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 Attuazione della direttiva 911628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, la Regione prevede che:
a) il trasporto e la custodia di tutti gli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
b) i mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. Gli automezzi adibiti a trasporto ai fini commerciali devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria.2. Sui mezzi di trasporto pubblici è consentito il trasporto di animali domestici. I cani devono avere il guinzaglio e la museruola ed i gatti debbono viaggiare all'interno dei trasportino.
3. Sulle navi che effettuano trasporto passeggeri è consentito il passaggio per cani e gatti anche in cabina. Nelle parti comuni i cani devono avere il guinzaglio e la museruola ed i gatti, debbono viaggiare all'interno dei trasportino.
Articol 20
Pet therapyI. La Regione promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere soggetti che dimostrino di aver conseguito un titolo di studio o un'esperienza considerata equipollente confacente allo scopo secondo un Regolamento attuativo emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La cura e la salute degli uomini i in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare domanda agli uffici dell'ASL competente per territorio, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e tempie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti io stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini ' dei loro impiego da parte dei medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da associazioni animaliste o da allevamenti per fini alimentari.
Articolo 21
(Avvelenamenti)1. Su tutto il territorio regionale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente contro la distribuzione di sostanze velenose, per l'esercizio della caccia, ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere. depositare, liberarsi c/o disfarsi in qualsiasi modo, di sostanze velenose, esche o bocconi avvelenati o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possano accedere animali. Da tale divieto sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguito da ditte specializzate con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.
2. I medici veterinari operanti all'interno dei territorio regionale sono obbligati a segnalare alla ASL competente per territorio, All'Area Diritti Animali della Regione e al Comune di competenza, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, che dovrà avvenire entro ventiquattro ore dal rinvenimento, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3.Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo-pastorali il Sindaco dei Comune competente ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana immediatamente conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività venatorie per anni uno e delle altre attività, comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali c/o di persone.
Il Sindaco del Comune competente, con propria ordinanza prescriverà, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, le modalità di bonifica dei terreno c/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.Articolo 22
Manifestazioni popolari, storiche e culturali)1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animati sul terreno asfaltato o cementato b) il percorso della gara, nei caso di cui alla tenera al sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
2.In applicazione dell'articolo 3 della Legge 20 luglio 2004, n. 199 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"che ha inserito l'articolo 19 ter seconda parte secondo cui "le disposizioni dei titolo IX-bis dei libro H dei Codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzato dalla regione competente". entro il 30 gennaio di ogni anno il Presidente della Giunta Regionale può emanare il Decreto con l'elenco delle manifestazioni riconosciute per i successivi dodici mesi.
3.L'autorizzazione di cui al precedente comma 2 viene rilasciata:
a. su richiesta dell'ente organizzatore e responsabile della manifestazione;
b. previo parere favorevole della Commissione Cultura del Consiglio Regionale che attesti sulla base di elementi documentali, il carattere effettivamente storico e nei contempo culturale della manifestazione stessa;
c. l'accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano morti o non siano stati appositamente uccisi animali anche solo per premi o bersagli e che nessuno degli organizzatori e dei partecipanti abbia riportato condanna, od applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 dei Codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies del Codice penale;
d. previa adozione di regolamento di attuazione dell'articolo 8 del DPCM 28.2.2003 nel caso di gare di equidi o di altri ungulati4. L'autorizzazione viene immediatamente revocata dal Presidente della Giunta Regionale nel caso in cui nello svolgimento della manifestazione si verifichi la morte o l'apposita uccisione di un animale per realizzarla o l'uso di animale morto quale bersaglio.
Articolo 23
(Sperimentazione animale)1. E' vietato allevare e riprodurre animati ai fini di sperimentazione o altri fini scientifici o tecnologici.
2.1 cani vaganti quelli reintrodotti nel territorio, quelli adottati in canili pubblici o privati, quelli ospitati nei canili pubblici o privati, perché catturati o ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso, non possono essere usati a scopo di sperimentazione a norma delle leggi vigenti, pertanto è vietato fame commercio o cessione gratuita per tale scopo.
3. I gatti che vivono in libertà in forma singola o associata e quelli ospitati nelle strutture di ricovero temporaneo dei gatti pubbliche o private non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. Il 6119/92; pertanto è vietato fame commercio o cessione gratuita per tale scopo.
4. Per le violazioni al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è prevista la confisca immediata dell'animale, la sanzione amministrativa prevista dalla presente Legge e la chiusura o sospensione dell'attività per trenta giorni.
TITOLO IV
Articolo 24
(identificazione degli animali anagrafe dei cane e dei gatto e codice dì riconoscimento)1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i cani e gatti debbono essere identificati in maniera univoca mediante inoculandone sottocutanea di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip». La Giunta regionale con apposito provvedimento detta le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione dei sistema identificativo di cui sopra. Tutti gli animali cosi identificati devono essere iscritti all'anagrafe regionale.
2. Per adempiere alle finalità informative della presente legge, tutti gli animali di cui al comma I debbono essere altresì iscritti nello Stato di Famiglia del proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le operazioni di identificazione e di iscrizione all'anagrafe regionale, devono avvenire contestualmente, presso il Servizio Veterinario, della ASL di appartenenza dei proprietario o detentore dell'animale. I passaggi di età degli animali di cui al comma I devono essere registrati presso i Servizi Veterinari della ASL di appartenenza dei proprietario o detentore dell'animale.
4. Le operazioni di cui ai commi I e 2 possono essere effettuate anche presso medici veterinari liberi professionisti abilitati alla professione ed autorizzati dalla ASL. li medico veterinario trasmette l'attestazione di identificazione e registrazione al competente Servizio Veterinario entro e non oltre cinque giorni successivi alla identificazione, trattenendone una copia agli atti e rilasciandone una al proprietario o al detentore.
5. Le spese necessarie per le operazioni di cui ai comma precedenti sono a carico dei proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale. L'importo di cui sopra è stabilito con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale.
6. I soggetti di cui al comma 4 dovranno munirsi a proprie spese di adeguati mezzi tecnologici per l'accesso alla Banca Dati dell'anagrafe centralizzata regionale e per la lettura dei microchips.
7. I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti residenti in Calabria, od ivi dimoranti per un periodo superiore a novanta giorni sono tenuti ali' iscrizione dell' animale ali' anagrafe canina o felina entro e non oltre sette giorni dalla nascita, acquisizione dei possesso dell'animale o trasferimento della dimora nella Regione Calabria. L'inoculazione sottocutanea dei microchip dovrà avvenire inderogabilmente entro I' ottava settimana di vita dei cucciolo o entro quindici giorni dall'acquisizione del possesso dell' animale o trasferimento della dimora nella Regione Calabria.
8. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe regionale il proprietario dell'animale è tenuto ad esibire un documento d'identificazione in corso di validità. Contestualmente il veterinario identificatore provvede alla registrazione presso l'anagrafe centrale regionale dei seguenti dati:
- generalità del proprietario e dell'eventuale detentore;
- specie di appartenenza dell'animale;
- caratteristiche morfologiche dell'animale (taglia, mantello, sesso, età); - sede di detenzione; - dati dei microchip applicatoNel documento d'identità dell'animale deve essere sempre previsto apposito spazio ai sensi dei comma 12 e comma 13 dei presente articolo, inoltre devono essere riportati - luogo e data di nascita dell'animale; - nome dell'animale; - generalità e indirizzo dei proprietario o detentore; - numero di microchip.
9. All'atto dell'iscrizione di cui al comma I viene rilasciato al proprietario una Carta d'identità dell'animale ovvero il Passaporto previsto dal Regolamento (CE) n.99812003 dei Parlamento Europeo e dei Consiglio del 26 maggio 2003, valida per per l'espatrio e come documento nazionale di identificazione e deve essere sempre esibito a richiesta di uno degli Organi di Vigilanza.
10. Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio ai sensi dell'articolo 4, devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti nome e numero telefonico di riferimento per la rintracciabilità dei proprietario.
11. Il furto degli animali, dovrà essere denunciato all'autorità di pubblica sicurezza ed alle Aziende ASL entro 24 ore dalla data dei furto.
12. I proprietari o detentori che fanno riprodurre i cani o gatti di sesso femminile, hanno l'obbligo di registrare entro 72 ore dalla nascita dei cuccioli, la data di nascita , il loro numero ed il sesso, nell'apposita scheda dell'anagrafe della cagna e della gatta. Nell'apposito spazio della scheda anagrafica dovrà essere trascritto anche il numero di microchip che verrà applicato ad ogni singolo cucciolo.
13. La nascita di una cucciolata deve essere denunciata alla ASI, competente per territorio dal proprietario o dal detentore e dal veterinario libero professionista che eventualmente ha assistito al parto entro 7 giorni dall'evento, specificando il numero di cuccioli ed il loro sesso.
14. il documento d'identità dell'animale deve "sere consegnato al proprietario od eventualmente al detentore su delega dei proprietario, e deve seguir l'animale nei trasferimenti di proprietà.
Articolo 25
Canili pubblici e privati - Requisiti strutturali e attrezzature)1. I canili devono poter ospitare non più di 200 cani. Tali strutture hanno come scopo principale le adozioni, devono essere adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati, conformarsi alle disposizioni di legge, devono essere fornite di un'area adeguata riservata al libero movimento dei cani ospitati ed hanno l'obbligo di consentire l'ingresso al pubblico, ai fini delle adozioni, per un periodo minimo di quattro ore al giorno, due la mattina e due il pomeriggio, da individuarsi tra le ore 10,00 alle 19,00, dal Lunedì al Sabato compresi. L'orario d'ingresso al pubblico deve essere notificato alla Azienda USL competente per territorio ed all'Amministrazione Comunale, esposto all'esterno dei cancello d'ingresso della struttura con apposito cartello di dimensioni minime 60 cm x 40 cm.
2. Requisiti minimi dei box destinati ai cania - mq 20 per box singolo;
b - multipli di 6 mq per soggetto, per box con più cani;
c - per cagne con prole fino a trenta giorni di età, le dimensioni minime dei box sono le medesime del box singolo dopo i 30 giorni e fino ai 60 i requisiti minimi del box sono di 25 mq.
d - 1 box e l'eventuale arredo interno debbono essere facilmente disinfettabili e disinfestabili.
e- ogni box, in riferimento ai mq sopra citati deve prevedere due zone: una per la notte coperta e coibentata (protetta dalle temperature esterne ed una per il giorno con una protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50%
f - La pavimentazione deve avere adeguata pendenza verso una rete di scarico per consentire al meglio la pulizia giornaliera.3. Un minimo dei 20% dei box deve essere adibito a controllo sanitario e deve essere separato dal resto dei box adibiti al mantenimento dei cani. Un altro 10% dei numero totale dei box deve essere destinato alle cagne con i propri cuccioli e adeguatamente separato dagli altri box.
4. I box adibiti a controllo sanitario sono costituiti da box singoli di 8 mq con gli stessi requisiti previsti ut sopra.
5. II lato dei box adibiti a controllo sanitario, deve essere adeguatamente separato dal resto dei box e destinato a soggetti affetti da malattie che necessitano di isolamento; tali box devono avere una dimensione minima di 4 mq. Un ulteriore 10% dei box adibiti a controllo sanitario deve essere adeguatamente separato dal resto dei box e destinato alla degenza post operatoria dei cani.
6. Ogni canile deve prevedere uno spazio esterno recintato non visibile ai box di mantenimento dei cani, adibito al passeggio e corsa degli animali.
7. In attesa che le spoglie degli animali deceduti vengano inviati allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente in materia, i canili devono essere dotati di impianto frigorifero adeguato al numero degli animali ospitati.
8, Ogni canile deve essere dotato di un blocco servizi caratterizzato da locali ufficio, servizi igienici, spogliatoi per il personale, locale preparazione pasti, struttura sanitaria veterinaria dedicata agli animali ricoverati, deposito mangimi e magazzino attrezzature.
9. I canili pubblici ed i canili privati che intendano convenzionarsi con i Comuni debbono avere un veterinario libero professionista come responsabile sanitario e devono avere quotidianamente un veterinario e/o un addetto alle terapie ogni 60 cani.
10. Tutti i canili debbono tramettere alla Regione una relazione semestrale sulla movimentazione degli animali dati in adozione, quelli di nuova introduzione e quelli deceduti, unitamente alle relative certificazioni veterinarie.
11. I requisiti di cui al presente articolo sono vincolanti per il rilascio dell' autorizzazione sanitaria e dell' autorizzazione comunale indispensabili per il ricovero degli animali.
12. I canili pubblici devono essere adeguali ai requisiti di cui sopra entro 24 mesi dati approvazione della presento legge.
13. Ad ogni animale deceduto deve essere apposto un cartellino riportante data e causa del decesso, eventuali patologie riscontrate, timbro e, fuma dei veterinario.
Articolo 26
(Protezione dei gatti)1. I gatti vivono normalmente liberi. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà in forma singola o associata di seguito definite colonie feline. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat". Dietro nulla osta del Servizio Veterinario, per casi particolari c/o di comprovata gravità e rischio per l'incolumità della colonia, si può intervenire con lo spostamento della colonia felina in strutture di ricovero temporaneo dei gatti pubbliche o private convenzionati o comunque luoghi più idonei e di maggior garanzia per il benessere degli animali.
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda USI, di competenza a titolo non oneroso, oppure da medici Veterinari liberi professionisti e riammessi nel loro gruppo muniti di sistema identificativo facilmente rilevabile a vista. Con successivo 20 regolamento la Regione, determinerà le modalità e le procedure per individuare i responsabili delle colonie feline ed il sistema identificativo rilevabile a vista.
3. I privati cittadini autorizzati dalla Regione e le Associazioni di Volontariato Animalista possono, in accordo con le Aziende USI, competenti per territorio, avere in gestione le colonie feline che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di benessere.
4. E' fatto divieto a chiunque tenere il gatto in condizioni incompatibili con il benessere animale proprio della specie.
5. I/le gattaril/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6.1/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene dei suolo pubblico e dei decoro urbano evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.
Articolo 27
(Requisiti minimi degli ambienti destinati ai gatti)1. I gatti sono animali che vivono in libertà.
2. Le strutture di ricovero temporaneo deì gatti devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati secondo le disposizione dettate all'Allegato B della presente legge
3. Le strutture dì ricovero temporaneo dei gatti devono essere dotati di un'area all'aperto proporzionata al numero dei gatti ospitati, recintata al fine di impedirne la fuga e dotata di idonei spazi destinati alle deiezioni.
4. Tali aree devono essere provviste di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie ed avere ripiani sviluppati anche in altezza accessibili ai gatti.
5. In tali aree ogni gatto deve avere uno spazio minimo di 50 metri quadri, quando il numero dei gatti supera le 50 unità, lo spazio minimo è ridotto a 30 metri quadri.
6. Ogni struttura deve essere dotata - di norma - di un blocco servizi caratterizzato da locali ufficio servizi igienici, spogliatoi per il personale, locale preparazione pasti, area sanitaria - veterinaria dedicata agli animali ricoverati, deposito mangimi e magazzino attrezzature.
7. Le strutture di ricovero temporaneo dei gatti pubbliche e private che intendano convenzionarsi con i Comuni, debbono avere un veterinario libero professionista come responsabile sanitario e devono avere quotidianamente un veterinario e/o un addetto alle terapie ogni 60 gatti.
8. Tutte le strutture di ricovero temporaneo dei gatti debbono trasmettere alla Regione una relazione semestrale sulla movimentazione degli animali dati in adozione quelli di nuova introduzione e quelli deceduti, unitamente alle relative certificazioni sanitarie.
9. I requisiti di cui al presente articolo sono vincolanti per il rilascio dell' autorizzazione sanitaria e dell' autorizzazione comunale indispensabili per il ricovero degli animali.
10. Le strutture dì ricovero temporaneo dei gatti pubbliche devono essere adeguate ai requisiti di cui sopra entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
11. Le strutture di ricovero temporaneo dei gatti private devono essere adeguati ai requisiti di cui sopra entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.
TITOLO V
Art. 28
Obblighi degli allevatori e possessori d animali d'affezione1. II commercio. l'allevamento, l'addestramento e la custodia ai fini commerciali, sono sottoposti ad autorizzazione regionale, previo parere favorevole dei Comune e del Servizio Veterinario Azienda USI, competente per territorio. Ai fini dei rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Regione per il tramite dei Servizio Veterinario ASI, competente per territorio, allegando:
a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
b) le specie di animali d'affezione che si intendono commerciare, allevare, addestrare o
custodire;
c) un curriculum con il quale si dimostra che la persona responsabile dell'attività, è in possesso
delle nozioni necessarie all'esercizio di tale attività e di una qualificata formazione professionale,
d) l'autorizzazione regionale per le attività sopra citate, non può essere rilasciata a soggetti
riconosciuti colpevoli di maltrattamento degli animali autorità giudiziaria;
e) all'atto della domanda, il responsabile dei Centro di addestramento ed educazione, fornisce il curriculum degli addestratori impiegati, allegando una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani;
f) gli allevatori ed i possessori di animali a scopo di commercio, hanno l'obbligo di presentare idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente. Tale fideiussione è utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato da provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e o degli animali ricoverati. L'importo di tale fideiussione sarà successivamente individuato con apposito Decreto della Regione.
g) gli allevamenti di animali a fini commerciali, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, dovranno adempiere agli obblighi di cui ai precedenti comma, presentando la domanda entro 90 giorni. Per tale inadempienza è prevista la diffida dell'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizza one e la sanzione come previsto dalla presente Legge. Per inadempienza alla diffida è prevista la chiusura o sospensione dell'attività, fino alla regolarizzazione della domanda.3. Gli allevatori ed i possessori di animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali. Tale registro predisposto dalla Giunta Regionale, è vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
4. Il registro di carico e scarico degli animali è soggetto a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USI, competente per territorio e da parte di tutti gli organi proposti alla vigilanza
5. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive c/o infestive, rilasciata da Medici Veterinari liberi professionisti o medici veterinari dipendenti di ASI, non competente per territorio. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale certificazione sono a carico dei soggetti di cui al comma l, quali hanno l'obbligo di conservare copia dei certificato per almeno due anni.
6 . I cuccioli di cani nati in Italia non possono essere ceduti e comunque allontanati dalla madre prima dei 60 giorni, mentre per i cuccioli di gatti nati in Italia tale limite è fissato in 45 giorni,e questo ai fini di un equilibrato sviluppo etologico/comportamentale degli animali.
7. I cuccioli di cani gatti e furetti non nati in Italia non possono essere ceduti e comunque allontanati dalla madre prima dei tre mesi e ventuno giorni di vita.
8. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole e riforniti regolarmente di acqua e cibo a seconda della specie.
9. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
10. La compravendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti fra privati, è consentita solo se il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, è in possesso di un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, nel quale dovranno essere annotati tutti i trasferimenti di proprietà o affido temporaneo di ogni singolo animale. E' consentita la riproduzione di cani o gatti a fini commerciali solo ed esclusivamente ad allevatori iscritti regolarmente all'Albo Regionale degli Allevatori di cui alla Deliberazione n. 846 dei 3 settembre 2004. Nel caso di violazione di tale disposto, gli animali saranno sequestrati dagli organi di vigilanza e consegnati al Comune territorialmente competente, il quale, provvederà alla confisca, alla cura ed al mantenimento dell'animale. Tali animali saranno ricoverati presso il canile comunale, o in canili-rifugio di associazioni animaliste, o in altre strutture adeguate o affidati temporaneamente ai cittadini che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti necessari. Gli animali confiscati registrati, vaccinati e sterilizzati potranno essere affidati, con l'ausilio di associazioni animaliste, ai cittadini che ne facciano richiesta di adozione, se in possesso dei requisiti necessari.
11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
12. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme dei presento articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente Legge la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni quindici lavorativi e in caso di recidiva per giorni trenta lavorativi.
TITOLO VI
Articolo 29
(Tutela degli equini)1. E' vietato l'allontanamento dei piccoli di cavalli o di altri equini dalla madre, prima dei sesto mese di vita, ad eccezione di quelle situazioni che possano mettere in pericolo la salute della madre o dei cuccioli.
2. Le situazioni particolari di allontanamento di cui al precedente comma, devono essere comprovate da attestazione medico veterinaria e la relativa documentazione deve -re conservata dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, della madre dei piccoli di equini per un periodo di due anni.
3. I piccoli di equini prima di essere ceduti a terzi, devono aver eseguito tutte le vaccinazioni e profilassi previste dalla normativa vigente Tali trattamenti devono essere documentati da apposita certificazioni medico veterinaria, dove dovranno essere riportati anche i dati identificativi dell'animale.
4. Gli equini destinati alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere devono essere tutelati in modo da evitare loro sofferenze sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
5. Gli equini non più idonei al servizio per decisione dei vetturino dei proprietario o per mancata idoneità alla abilitazione, cosi come gli equini utilizzati per compagnia o attività sportiva, non possono essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.
6. Gli equini che vivono in recinti all'aperto o liberi allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti regolarmente.
7. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta. I box devono essere di misura minima di tre metri per tre metri.
8. Gli equini non devono essere sotto- a sforzi o a pesi eccessivi c/o incompatibili alle proprie caratteristiche naturali e non devono essere montati o sottoposti a fatiche, cavalli anziani o malati.
9. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
10. Gli equini che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno, hanno diritto tra un tragitto e l'altro, a delle pause adeguate di riposo; in estate tali pause devono svolgersi all'ombra, i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
11. E' vietato trasportare, sulle vetture pubbliche trainate da equini un numero di persone superiore a quello dei posti per cui la carrozza è omologata - incluso il posto vicino al vetturino- ed è consentita la sola andatura al passo.
Articolo 30
(Tutela dei conigli d'affezione)I . Evietato detenere perennemente conigli d'affezione in gabbie chiuse.
2. Al fine di garantire il benessere dei conigli d'affezione, la tutela delle loro caratteristiche etologiche e lo svolgimento delle loro funzioni psicomotorie è obbligatorio detenere gli animati suddetti in un'area adeguata, in cui possano muoversi liberamente; all'interno di tale area, i conigli d'affezione, dovranno avere un rifugio atto a nascondersi. Tale rifugio o altro contenitore adeguato, deve essere utilizzato liberamente dagli animali come riparo e giaciglio, dovrà essere lungo almeno tre volte la dimensione di ogni singolo coniglio ospitato ed abbastanza alto da consentirgli di sedersi comodamente sugli arti posteriori. Deve esse costruito con materiali resistenti, non tossici, facili da pulire e non deve presentare elementi taglienti. E' vietato utilizzare rifugi di legno, teche di vetro o plexiglas. li fondo della gabbia, rifugio o altro contenitore adeguato, deve essere morbido, pulito e asciutto. All'interno della suddetta gabbia dovrà essere predisposta una lettiera, senza additivi chimici, per le funzioni fisiologiche dei coniglio d'affezione.
3. E' obbligatorio sottoporre il coniglio d'affezione a visite veterinarie periodiche al fine di garantirne il benessere.
4.E consentito il trasporto dei conigli d'affezione solo con il trasportin, la gabbia o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga.
Articolo 31
(Tutela dei furetti e dei cani della prateria)1 . E' vietato detenere perennemente furetti o cani della prateria in gabbie chiuse.
2. Al fine di garantire il benessere dei furetti o cani della prateria, la tutela delle loro caratteristiche etologiche e lo svolgimento delle loro funzioni psicomotorie è obbligatorio detenere gli animali suddetti in un'area adeguata, in cui possano muoversi liberamente; all'interno di tale area i furetti o cani della prateria, dovranno avere un rifugio atto a nascondersi. Tale rifugio o altro contenitore adeguato, deve essere utilizzato liberamente dagli animali come riparo e giaciglio, deve essere lungo almeno tre volte la dimensione di ogni singolo ospite ed abbastanza alto da consentirgli di svolgere le sue funzioni motorie; esso deve essere costruito con materiali resistenti, non tossici facili da pulire e non deve presentare elementi taglienti. E' vietato utilizzare rifugi di legno, teche di vetro o plexiglas. Il fondo della gabbia, rifugio o altro contenitore adeguato, deve essere morbido, pulito e asciutto. All'interno della suddetta gabbia deve essere predisposta una lettiera, senza additivi chimici, per le funzioni fisiologiche dei coniglio d'affezione.
3. Ai possessori di furetti e cani della prateria, è fatto obbligo di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la fuga degli animali dall'ambiente domestico.
4. In particolare è fatto obbligo a possessori di furetti e cani della prateria, ove gli animali abbiano libero accesso a giardini, terrazzi o balconi, di provvedere ad idonee recinzioni che non consentano l'allontanamento degli animali.
5. E' consentito il trasporto dei furetti e dei cani della prateria solo con il trasportino, la gabbia o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga.
Articolo 32
(Tutela dei volatili detenuti)1. I volatili detenuti in gabbia, non possono essere esposti a condizioni climatiche incompatibili con la loro natura.
2. I contenitori dell'acqua e dei cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti di acqua, cibo e puliti regolarmente.
Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili le dimensioni minime delle gabbie non possono essere inferioria) per un esemplare, rispetto all'apertura alare: altezza 2 volte, lunghezza 4 volto, profondità 2volte;
b) per ogni esemplare in più, le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
c) E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.3. E' vietato:
a) mutilare o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario
b) amputare le ali o arti salvo per ragioni chirurgiche di forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un veterinario;
c) mantenere i volatili legati al trespolo;6. E' fatto assoluto divieto di:
a) lasciare permanentemente all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali do subtropicali o migratrici;
b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche do forza maggiore nel qual caso dove essere effettuato da un medico veterinario;
c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche c/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario;
d) mantenere i volatili legati al trespolo;
e) detenere chirotteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
f) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono ricompresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili.
g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
h) effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo. i) esporre volatili selvatici.
l) il presente comma non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.Articolo 33
(Tutela dei volatili liberi)1. E' vietato distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, ai volatili allo stato libero che sono nel nido o rifugio. Sono considerati nidi o rifugi, anche i cassonetti ripari o tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili.
2. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. E' vietato effettuare potature o tagli di alberi, restauri o ristrutturazioni d' immobili che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali senza l'autorizzazione dell' Assessorato ali' Ambiente dei Comune competente.Articolo 34
(Tutela degli animali acquatici)1.Il volume minimo dell'acquario deve essere calcolato moltiplicando la lunghezza totale, in centimetri, degli animali ospitati. per un coefficiente fisso di 4 litri per centimetro e non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua; le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. E' fatto divieto di esporre animali acquatici per fini commerciali se non nei negozi regolarmente autorizzati.
5 . E' assolutamente vietato:
a. lasciare ittiofauna in vasche con condizioni ambientali non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
b. conservare ittiofauna viva posta a contatto dei ghiaccio;
c. conservare e%o vendere ittiofauna viva, non immersa nell'acqua con ossigenatore;
d. mantenere crostacei vivi in vasche non adeguate. La lunghezza minima del contenitore deve essere sei volte superiore alla lunghezza dei corpo dell'animale più grande. In vasche con più di due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate dei 30% per ogni animale aggiunto;
e. tenere le chele legate ai crostacei;
f. spellare pesci vivi.Articolo 35
(Tutela degli Animali Esotici)I. E' vietato mantenere animali esotici in condizioni incompatibili con la loro natura.
2. E' vietato mantenere animali esotici alla catena e senza possibilità di un rifugio ove nascondersi. Tale rifugio dovrà essere di grandezza adeguata alla specie ospitata, mentre per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per ogni soggetto.
3. I detentori di animali esotici detenuti in cattività, devono riprodurre le condizioni climatiche, fisiche, strutturali ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura.
4. E' vietato condurre gli animali esotici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Articolo 36
(Tutela della piccola fauna)1. In sintonia con le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09,1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92143 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n. 151/92, la Regione tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svemamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo regionale - oggetto di tutela sono: a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e cioè: Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii), Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), Geotritone italiano (Speleomantes italicus) Tritone punteggiato italiano Triturus vulgaris meridionalis), Tritone , crestato italiano Triturus carnifex Tritone itatico Triturus italicus), Rospo comune (Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Uluione appenninico (Bombina pachypus), Raganella italiana (Hyla intermedia), Rana dalmatina (Rana dalmatina Rana temporaria (Rana temporaria), Rana appenninica (Rana italica), Rana verde (Rana sinki. hispanica ); b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili e cioè: Testuggine palustre europea (Emys orbiculw*), Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), Tartaruga caretta (Caretta caretta), Tartaruga verde (Cheloffia verrucoso), Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), Lucertola campestre (Padarcis sicula), Lucertola muraiola (Podamis muralis), Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), Geco comune (Tarentola mawltanica), Geco verrucoso (Hemidactylus turcicus Orbettino (Anguis fragilis), Luscengola comune (Chalcides chalcides), Saettone comune (Elaphe longissima), Cervone (Elaphe qualuorlineata), Natrice dal collare (Natrix narrix), Natrice tassellata (Natrix tessellata), Biacco (Coluber viridiflavus Colubro liscio (Coronella austriaca), Colubro di Riccioli (Coronella girondica) Vipera comune (Vipera aspis) Vipera di Orsini (Vipera ursinii) c) oltre a quelle già protette ai sensi della Legge Il febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi : Riccio europeo (Erinaceus europaeus), Talpa cieca (Talpa caeca), Talpa romana (Talpa romana) Toporagno comune (Sorex araneus), Toporagno appenniinico (Sorer sammnitus) Mustiolo (Suncus truscus Crocidura minore (Crocidúra suaveolens), Scoiattolo (Sciurus vulgaris), Ghiro (Glis glis), Moscardino (Muscardinus avellanarius), Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), Arvicola di Savi (Pitymffi savi" Istrice (Hystrix cristata Tasso (Meles meles), Puzzola (Mustela putorius) Donnola (Mustela nivalis), Martora (Martes martes), Faina (Martes foina), tutte le specie appartenenti. all'ordine dei Chirotteri (Chiroptera); d) le seguenti specie dei-la classe dei Crostacei: gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), Gamberetto di fiume (Palemonetes antennarim), Granchio di fiume (Potamon fluviatile); e) tutte le popoCalabriani di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui ai commi seguenti.
4. Quanto indicato al precedente punto I è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. L'Ufficio Diritti Animali dei Comune, o in assenza di sua istituzione, il Sindaco, può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), c), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o Istituti pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.
6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non superi i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili indicando o allegando - ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero - per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine dei disegno dorsale o ventrale individuale e quant'altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.
7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore dei presento Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciamo il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Diritti Animali dei Comune o, in sua assenza, al Sindaco.
TITOLO VII
Articolo 37
(Istituzione dei Servizio unitario veterinario mutualistico regionale per cani e gatti)1. Allo scopo di adottare misure per la salvaguardia e la cura degli animali da affezione, è istituito. all'interno dei territorio della Regione, il Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, di seguito denominato 'Servizio'; hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato dei Servizio i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese dei Sevizio sanitario nazionale per motivi di reddito; ai fini della frizione delle prestazioni dei Servizio, i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma I, della Legge 14 agosto 199 I, n° 28 I.
2. Oltre ai soggetti indicati al comma I, hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato dei Servizio:
a. i cani e gatti vaganti, da chiunque condotti, esclusivamente per il primo intervento;
b. i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte all'albo regionale dei volontariato o degli enti giuridici o i possesso di altro analogo riconoscimento:
c. i cani liberi strettamente integrati nel territorio urbano. riconosciuti e protetti dai Comuni di appartenenza nonché accuditi c assistiti da associazioni di volontariato animalista o da associazioni di quartiere, denominati 'cani di quartiere';
d. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;
e. le colonie Mine riconosciute dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e/o d i Comuni;
f. i cani e gatti impiegati in terapie ed attività assistite da animali a fini curativi e riabilitativi.3. I Servizi Veterinari già operanti presso le ASL provvedono, con i propri mezzi e le proprie strutture, ad erogare le prestazioni riconosciute in convenzione dal Servizio. Ove ciò non risulti possibile, su certificazione motivata dei Direttore dell'Azienda stessa, la Regione provvede alla stipula di convenzioni con medici veterinari ai sensi della presente legge.
Articolo 38
Commissione regionale per le prestazioni veterinarie1. Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituita una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico dei Servizio, di seguito denominata Commissione presieduta dall'Assessore alla Sanità o da un suo delegato.
2. Fanno altresì parte della Commissione:
a. due rappresentanti delle Aziende USL;
b. due rappresentanti dell'Ordine professionale dei veterinari:
c. due rappresentanti dei sindacati dei veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale,
d. due rappresentanti delle Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione;3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Regione.
4. La Commissione ha il compito di:a. redigere ed aggiornare l'elenco dei medici convenzionati di cui all'articolo 38 comma 3, nonché delle strutture delle associazioni di cui all'articolo 65,
b. determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;
c. dirimere eventuali questioni relative all'attuazione delle precedenti lettere a) e b).Articolo 39
(Accesso alla convenzione)1. I veterinari, libero professionisti che intendano accedere alla convenzione con il Servizio, devono presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla Commissione.
2. La Commissione definisce l'elenco dei veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione in base ai seguenti criteri: a. uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori; b. titoli dei richiedente; c. anzianità di servizio dei richiedente.
3. La Commissione provvede al rinnovo degli elenchi di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati dei servizio svolto e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.
4. Sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 2 i veterinari delle ASL che esercitano la loro attività libero-professionale all'interno della struttura sanitaria regionale in regime di libera professione intramuraria, nonché presso gli ambulatori delle facoltà di medicina veterinaria della Regione.
Articolo 40
(Servizio di emergenza veterinaria)1. I Comuni attivano poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati c/o ammalati da realizzare presso le strutture canile o presso studi medici convenzionati.
2. Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento dei benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati c/o ammalati.
3. I Comuni possono altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere richiesto il parere preventivo dei Servizio Veterinario dell'Azienda USI, competente per territorio.
TITOLO VIII
Articolo 41
( Guardie Zoofile )1. Oltre agli organi di vigilanza previsti per legge, la vigilanza sulla esecuzione delle disposizioni di cui alla presente legge, è affidata alle Polizie Municipali alle Polizie Provinciali ed alle guardie zoofile volontario delle associazioni animaliste di cui all'articolo 3 della presente legge. Le associazioni di cui all'articolo 3, iscrivono le aspiranti guardie zoofile ad appositi corsi istituiti dalla regione e il conseguimento dell'idoneità è ottenuto a seguito di un esame dinanzi ad una commissione di cui all'art. 38.
2 La guardia zoofila volontaria regionale è una figura nominata con decreto dei Presidente della Giunta Regionale
3. I soggetti conseguono tale titolo al termine di un corso, con obbligo di frequenza. Possono essere iscritte ai corsi esclusivamente persone indicate dalle associazioni animaliste.
4. Il corso promosso Per il tramite da associazioni animaliste riconosciute, termina con un esame abilitante, presieduto da un'apposita Commissione.
5 La Commissione è costituita da: un Veterinario dei Servizi Veterinari ASI, un rappresentante dell?ordine dei Medici Veterinari, un rappresentante delle Associazione animaliste riconosciute, un rappresentante delle Forze dell'Ordine, un giurista specializzato nella tutela giuridica degli animali ed un funzionario amministrativo della Regione con compiti di segreteria.
6 La guardia zoofila, per operare sul territorio deve conseguire la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 138 dei T.U. leggi P.S. ( regio decreto 18 giugno31 numero 773.) e successive modifiche ed integrazioni.
7. A seguito dell'abilitazione conseguita con esame di cui al comma 3 , il Presidente della Regione con apposito decreto nomina la guardia zoofila. Successivamente, l'associazione d'appartenenza richiede la nomina di guardia particolare giurata al Prefetto competente per territorio
8. La Regione Calabria al termine dell'iter di cui ai precedenti commi rilascia apposito tesserino di riconoscimento alle Guardie Zoofile.
9. E' istituito un albo regionale delle guardie zoofile nominate in virtù della presente legge.
10. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito direttamente per conto dell'associazione o ente di appartenenza o della Regione, delle Province, dei singoli Comuni, delle Comunità Montane o dei Servizi Veterinari delle ASI, e sono addette al controllo dei randagismo, e dei benessere animale, in applicazione della presente legge e delle altre normative per la tutela degli animali e la protezione della fauna.
11. Alle guardie zoofile possono essere riconosciute dei rimborsi spese ad insindacabile giudizio delle amministrazioni, a cui prestano tali servizi di volontariato ai sensi dei comma 9.
12. La Regione o l'associazione d' appartenenza chiede alla Prefetto la revoca il decreto di nomina alle guardie zoofile che operano al di fuori delle competenze o in contraddizione con quanto sancito dalle norme in vigore.
13. Fermo restando le disposizioni di legge che disciplinano la loro nomina, la loro designazione, la loro attività e il loro servizio, sono altresì agenti accertatori ai fini della vigilanza della presente legge e delle altre normative per la tutela ed il controllo degli animali anche le guardie zoofile nominate ai sensi dell'art.5 dei D.P.R. 31 Marzo 1979, nonché all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
14. Le guardie zoofile nell'espletamento dei proprio servizio redigono appositi verbali in conformità alla normativa vigente. In caso di notificazione differite dei verbali, le guardie zoofile possono avvalersi degli appositi servizi delle ASL competenti territorialmente, le quali provvedono alla notifica degli atti e forniscono le relative attestazioni.
Articolo 42
(Formazione e aggiornamento del personale e del volontariato)Le Associazioni riconosciute per i Diritti degli Animali nella Calabria organizzano con periodicità almeno annuale in collaborazione con l'istituto Zooprofilattico della Calabria corsi di formazione od aggiornamento anche su etologia e legislazione, per il personale delle Aziende USI, veterinari di sanità pubblica, veterinari liberi professionisti altre figure professionali interessate dalla presente legge, personale di canili e delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti, Centri di Recupero della Fauna Selvatica, volontari delle associazioni animaliste, Guardie zoofile, allevatori, educatori cinofili, commercianti trasportatori, agenti delle Polizie locali e nazionali, Uffici Diritti Animali delle Province e dei Comuni.
Articolo 43
(Copertura di spesa)Le spese relative alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge saranno imputate alla UPB 6.1.04.01 Sanità pubblica veterinaria - appartenente alla Funzione obiettivo 6.1.04 del bilancio Pluriennale 2006-2008 Area di intervento n.6 - servizi alla persona.
Articolo 44
(Abrogazione di norme)La presente Legge abroga le leggi regionali n.41 del 5.5.1990 e n. 4 del 3.3.2000.