Proposta di legge 89

RELAZIONE

Il Difensore civico fu istituito con la Legge Regionale 16 gennaio 1985, n. 4 portante il titolo "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria ".
Tuttavia la nostra Regione, pur avendo previsto tale figura istituzionale, non ha mai provveduto alla relativa nomina. Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto che, all'articolo 6, ha ribadito normativamente l'istituzione di tale ufficio, si pone l'esigenza di procedere alla proposizione del presente PdL : ".Norme sul Difensore civico regionale e abrogazione della Legge regionale 16 gennaio 1985 "
IL nuovo assetto costituzionale ha profondamente modificato la realtà degli enti locali. La legge costituzionale 3/2001 ha eliminato il controllo sugli atti amministrativi delle regioni e degli enti locali.
Venuti meno i controlli esterni di legittimità, la legge 5 giugno 2003 n. 131 (art. 2, comma 4, lett. e), attribuisce ora all'autonomia statutaria "la potestà di individuare sistemi di controllo interno al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità dell'azione amministrativa nonché forme di intervento con criteri di neutralità, sussidiarità ed adeguatezza nei casi previsti dagli articoli 141 commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".
Trattasi, ovviamente, di verifiche completamente diverse, essendo impensabile che fonti subordinate possano adesso reintrodurre ipotesi di controllo esterno su atti di competenza propria degli enti titolari di un'autonomia costituzionalmente garantita. Peraltro, pur avvertiti ormai come superati e, dunque, permanendo una valutazione complessivamente negativa - soprattutto in considerazione del loro riconosciuto fallimento funzionale- l'eliminazione dei controlli presenta anche degli aspetti problematici. Si riconosce, infatti, che oramai sono stati devoluti alla sede giurisdizionale la verifica e l'eventuale ripristino della legalità amministrativa. Ciò comporta più ordini di problemi, che generalmente vengono sintetizzati nella circostanza che, comunque, l'intervento giudiziale avviene quasi sempre a lesione avvenuta (a differenza dei controlli preventivi che condizionavano l'efficacia dell'atto amministrativo) e che il ricorso all'autorità giudiziaria presuppone un interesse ad agire e, pertanto, la presenza di un soggetto che si attiva per far valere il vizio dell'atto. Non sempre, invece, a fronte di un provvedimento viziato vi è un soggetto che agisce: i provvedimenti viziati possono, infatti, portare anche vantaggi ai destinatari, non facendo per questo venir meno l'aspetto patologico dell'atto. A ciò deve, infine, aggiungersi che la tutela giudiziale è, comunque, tutela onerosa.
Allo stato attuale, dunque, la sfida è lanciata agli enti locali, i quali soli possono adesso dotarsi di un efficiente sistema di controlli interni di legittimità, in grado di sopperire alle mancanze dei tramontati controlli esterni ed alle esigenze che, tuttavia, tali controlli erano destinati a soddisfare.
Alla luce di tale breve premessa, si ritiene che il Difensore civico possa oggi assumere una funzione di notevole significato. Accanto agli ordinari compiti, se ne evidenzia infatti uno nuovo: la funzione di garante della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione . Venuto meno un obsoleto sistema di controlli, la difesa civica - di cui non va sottaciuto anche la fondamentale gratuità dell'agire - può divenire un valido strumento non tanto e, comunque, non solo di controllo (sia esso preventivo o successivo), ma di confronto e di costruzione dialettica dell'agire della pubblica amministrazione.
Non va dimenticato, infatti, che la difesa civica si muove su segnalazione dei cittadini, ma anche di propria iniziativa, quando ritiene necessario il proprio intervento ai fini di garantire l'imparzialità, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione. Si vuole dire, cioè, che se le recenti riforme costituzionali non hanno dato nuova spinta alla creazione di un sistema unitario di difesa civica , proprio le stesse riforme hanno, da altro angolo di visuale, reso ancor più necessario l'operato del Difensore civico che, nominato dal Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi, è portatore e garante del valore dell'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione.
In virtù di quanto esposto , è stato concepito il PdL" Norme sul difensore civico regionale e abrogazione della Legge regionale 16 gennaio 1985"; e definisce la funzione del difensore civico che non è solo quella di assistere il cittadino, in un ottica eminentemente conciliativa (di mediatore appunto), ma anche quella di stimolare l'Amministrazione ad adottare comportamenti virtuosi, ad essere promotore di buona amministrazione..
Il progetto di legge, inoltre, è in linea con le direttive del coordinamento nazionale dei difensori civici, quindi espressione del diritto internazionale e comunitario, dalla prima risoluzione dell'ONU che nel 1946 invitava gli stati membri ad istituire 1'ombudsman, alla risoluzione n. 48 della stessa Assemblea delle Nazioni unite del dicembre 1993, che individua i parametri di autonomia ed indipendenza dell'organo; dalla fondamentale risoluzione del Consiglio d'Europa n. 80/1999 che elenca puntualmente i principi generali cui gli stati membri debbono ispirarsi nella disciplina del Difensore civico, all'istituzione, nel 1995, del Mediatore europeo. Inoltre, è opportuno menzionare l'inserimento di una norma, la quale prevede, che il difensore civico possa segnalare alle competenti commissioni consiliari situazioni di difficoltà e di disagio dei cittadini in merito all'applicazione di norme regionali e avanzare proposte per la soluzione di tali problemi. In tal caso, ed è questo che merita di essere sottolineato, le commissioni sono tenute a pronunciarsi sulle proposte del difensore civico entro trenta giorni.
La legge e' composta da ventuno articoli:
Art.1 Difensore civico regionale: istituisce presso il Consiglio regionale 1' ufficio del difensore civico regionale, ne definisce la figura istituzionale, afferma la sua autonomia nell'esercizio delle funzioni assegnategli, e lo erge elemento di raccordo con il coordinamento della rete civica nazionale e regionale.
Art. 2 Funzioni del Difensore civico regionale: norma le funzioni del Difensore civico regionale e lo pone interlocutore garante dei diritti e degli interessi dei cittadini, nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi, nei confronti dell'amministrazione regionale e di coloro che sono sottoposti a vigilanza o a controllo da parte della regione, inoltre, è stata inserita una norma, che prevede, che il difensore civico possa segnalare alle competenti commissioni consiliari situazioni di difficoltà e di disagio dei cittadini in merito all'applicazione di norme regionali e avanzare proposte per la soluzione di tali problemi. In tal caso, le commissioni sono tenute a pronunciarsi sulle proposte del difensore civico entro trenta giorni.
Art. 3 Sede, personale e strutture istituisce sede e struttura organizzativa del Difensore civico regionale
Art. 4 Modalità di intervento norma i casi e le modalità di intervento del Difensore civico regionale
Art. 5 Procedimento :norma l'attivazione dei procedimenti formulati dai richiedenti.
Art. 6 Procedimento disciplinare: prevede la richiesta dell'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti che impediscono, ostacolano o ritardano la azione del Difensore civico regionale
Art. 7 Modalità dell'azione: norma le modalità di azione promosse dal Difensore civico regionale in relazione ai compiti ad egli affidati.
Gli Articoli 8, 9, 10,11, Requisiti per l'elezione, Elezione, Ineleggibilità e incompatibilità, Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza.
Art. 12 Relazioni e pubblicità delle attività: sancisce gli obblighi per il difensore civico regionale alla presentazione della relazione annuale sulla attività svolta e ne regolamenta la pubblicizzazione.
Art. 13 Rapporti con il garante per l'infanzia e l'adolescenza : sancisce il rapporto di collaborazione tra il garante per l'infanzia e l'adolescenza e il difensore civico
Art. 14 Convenzioni con gli Enti locali: prevede le modalità e l'attivazione di convenzioni con gli Enti locali in forma singola o associata.
Art. 15 Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali: prevede il coordinamento regionale del Difensore civico regionale e il raccordo con i Difensori civici provinciali e comunali.
Art. 16 Indennità : indennità di carica prevista per il Difensore civico regionale
Art. 17 Programmazione delle attività del Difensore civico: prevede la presentazione del programma e l'indicazione del fabbisogno finanziario per l'anno successivo
Art. 18 Norma finanziaria: in allegato relazione finanziaria
Art. 19 Disposizioni transitorie :dispone fissandone un termine l'elezione del difensore civico
Art. 20 Abrogazione di norme: abroga la legge regionale16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria)
Art. 21 Pubblicazione: norme in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione

Art. 1
Difensore civico regionale

1. Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore civico regionale

2. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

3. Il Difensore Civico regionale non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia.

4. Il Difensore civico regionale svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale.

5. Il Difensore civico regionale esercita le funzioni di Garante del contribuente regionale, relativamente ai tributi regionali.

Art.2
Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico regionale interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:

a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

2. Il Difensore civico regionale, nell'esercizio della funzione di Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente. In tal senso:

a) l'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie;
b) il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione;
c) il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente.

3. Il Difensore civico regionale esercita le funzioni previste da leggi statali e regionali.

4.Spettano, inoltre, al Difensore civico regionale le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.

5.Il difensore civico regionale segnala alle competenti commissioni consiliari situazioni di difficoltà e di disagio dei cittadini in merito all'applicazione di norme regionali, inoltre, ha facoltà di avanzare proposte per la soluzione di tali problemi e le commissioni sono tenute a pronunciarsi sulle proposte del difensore civico entro trenta giorni.

6. Il Difensore civico regionale può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Art. 3
Sede, personale e strutture

1. Il Difensore civico regionale ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria

2. Il Difensore civico regionale si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Difensore civico e posta alla dipendenza funzionale dello stesso.

3. Al difensore civico regionale al fine di consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

Art. 4
Modalità di intervento

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma-1 il Difensore civico regionale interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;
b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.

2.Le istanze al Difensore civico regionale possono essere presentate mediante comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.

3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al Difensore civico regionale.

4. Il Difensore civico regionale può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

5. Il Difensore civico regionale non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

6. Il Difensore civico regionale non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 5
Procedimento

1. Il Difensore civico regionale effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. Il Difensore civico regionale, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:

a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
c) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;

4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

5. Il Difensore civico regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

6. Il Difensore civico regionale, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore civico valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.

7. Il Difensore civico regionale dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

8. Al Difensore civico regionale non può essere opposto il segreto d'ufficio.

9. Il Difensore civico regionale è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti

10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore civico regionale non siano state, in tutto o in parte, recepite.

Art. 6
Procedimento disciplinare

1. Il Difensore civico regionale può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.

2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore civico regionale.

Art. 7
Modalità dell'azione

1. Il Difensore civico regionale, in relazione ai compiti ad esso affidati, opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate. Indica, anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.

2. Il Difensore civico regionale può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico.

3. Il Difensore civico regionale, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.

Art. 8
Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore civico regionale è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale

Art. 9
Elezione

1. L'elezione del Difensore civico regionale è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 1.

3. Il provvedimento di elezione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché reso pubblico secondo ulteriori modalità ritenute opportune.

Art. 10
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a Difensore civico regionale:

a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione di comuni;
c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 5 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico regionale, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1, lettere a), c) ed e) possono essere eletti solo se siano decorsi tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

3. L'incarico di Difensore civico regionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Difensore civico regionale ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

Art. 11
Durata del mandato, Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore civico regionale dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Difensore civico regionale ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

3. Il Difensore civico regionale può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico regionale , quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 10, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.

5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Art.12
Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il Difensore civico regionale invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma 1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico regionale può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché rese pubbliche secondo ulteriori eventuali modalità ritenute opportune.

Art. 13
Rapporti con il garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza e il difensore civico si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 14
Convernzioni con gli Enti locali

1. La domanda di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.

Art. 15
Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali

1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali al fine di:

a) coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici locali, con la finalità di adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i diversi Difensori civici;
b) verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.

Art. 16
Indennità

1. Al Difensore civico regionale spetta l'indennità di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Art.17
Programmazione delle attività del Difensore civico regionale

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario

Art. 18
Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Difensore civico regionale dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato "Spese per il funzionamento del DIFENSORE CIVICO REGIONALE" art. 6 Statuto

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.

Art. 20
Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionalel6 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 21
Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.