Proposta di legge n. 413/8^

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari per adulti e minori, oltre che presso i servizi della Giustizia minorile ubicati nel territorio regionale attraverso l'attuazione del trasferimento di ogni competenza sanitaria in capo al Servizio sanitario nazionale , così come previsto dal comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e secondo le disposizioni del D.P.C.M. 1 Aprile 2008.
2. La Regione garantisce ai detenuti, adulti e minori, ed agli internati attraverso le aziende sanitarie , i livelli essenziali di assistenza con erogazione delle prestazioni in coerenza con "Le linee guida nazionali" e con specifico riferimento a:

a) medicina generale e valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi;
b) prestazioni specialistiche;
c) risposte alle urgenze;
d) patologie infettive;_
e) prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche;
f) prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale;
g) tutela della salute delle detenute e delle minorenni e della loro prole; h) tutela della salute delle persone immigrate.

Articolo 2
Funzioni della Regione

1. Funzioni e competenze della Regione sono quelle individuate negli Accordi ed Intese stabilite in sede di Conferenza Stato Regioni, già recepite con provvedimenti della Giunta regionale
2. La Giunta regionale , sulla scorta delle verifiche di cui al successivo articolo 3, presenta annualmente al Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, una dettagliata relazione in ordine alla efficacia ed efficienza del sistema sanitario regionale penitenziario.

Articolo 3
Funzioni delle Aziende sanitarie

l. Le aziende sanitarie della Regione attuano negli istituti penitenziari gli obiettivi di salute previsti dagli strumenti di programmazione sanitaria al fine di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.
2. Il direttore generale della azienda sanitaria , attraverso le strutture di cui al successivo comma 3, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul grado di soddisfazione degli stessi detenuti sull'assistenza sanitaria, con riferimento a parametri oggettivamente riscontrabili .
3. Le verifiche sono poste a base di una relazione annuale che viene trasmessa al competente Dipartimento regionale della Salute entro il 31 Dicembre.
4. Le Aziende sanitarie, per l'assolvimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari, provvedono a def nire in ambito distrettuale una struttura organizzativa secondo le linee di indirizzo di cui all'allegato A del DPCM 1 Aprile 2008.

Articolo 4
Osservatorio permanente

1. Per la costituzione, funzioni e competenze dell'Osservatorio permanente valgono i contenuti già individuati dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 317 del 9 Giugno 2009.

Articolo 5
Personale

1. La Regione assume come linee guida per l'organizzazione del sistema i contenuti delle "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro" adottate dalla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni in data 10 Giugno 2009.
2. Il personale dipendente di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile - medici, psicologi, infermieri- è inquadrato secondo la tabella B allegata al DPCM 1 aprile 2008, tenendo conto delle qualifiche e dei titoli posseduti in relazione ai requisiti richiesti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità.
3. Il personale , già utilizzato dall'Amministrazione penitenziaria è distinto nelle categorie di seguito indicate:

a) medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 740/1970;
b) Medici incaricati "provvisori" nominati ai sensi dell'articolo 50 della predetta legge n. 740/1970;
c) Medici di guardia medica interna ( SIAS);
d) Medici specialisti;
e) Psicologi utilizzati con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 80 della Legge n. 354 del 1975;
f) Infermieri e Tecnici sanitari a rapporto orario ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 740 del 1970.

4.A1 fine di garantire la piena continuità assistenziale alla popolazione detenuta, le Aziende Sanitarie, sede di istituti penitenziari:

a) Istituiscono appositi elenchi ad esaurimento in cui vengono inseriti i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 ed il loro rapporto continua ad essere disciplinato dalla legge n. 740/1970 fino alla naturale scadenza;
b) Individuano, attraverso procedure concorsuali, i soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma 3 tenendo conto, sia della loro collocazione nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, sia, per quelli in servizio alla data del 14 Giugno 2009, dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 2 della Legge n. 740/1970 e la continuazione delle attività in regime di contratto libero professionale, nel rispetto delle norme nazionali ed europee vigenti in tema di orario di lavoro;
c) Disciplinano, ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali di categoria, ogni rapporto relativo al personale che svolge funzioni di specialistica ambulatoriale negli Istituti penitenziari;
d) Definiscono la platea di psicologi, biologi e chimici, provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia,operanti nel sistema penitenziario, e di quelli dipendenti delle Aziende sanitarie, precisando, per questi ultimi, la continuazione delle attività in regime di contratto libero-professionale, nel rispetto delle norme nazionali ed europee vigenti in tema di orario di lavoro;
e) Attivano procedure concorsuali per l'assunzione di infermieri, puericultrici e tecnicisanitari in coerenza con la normativa vigente per l'accesso al comparto del ruolo sanitario, con forme e modalità che tengano conto dell'esperienza maturata nel settore della sanità penitenziaria, valutata ai sensi del D.P.R. n. 220/1991. Nel caso in cui detto personale o parte di esso fosse già dipendente delle Aziende sanitarie e al fine di assicurare la piena continuità assistenziale alla popolazione detenuta, nelle more della copertura dei posti tramite procedure concorsuali, le stesse Aziende ricorrono a forme di contratto libero-professionale;
f) Attivano procedure ad evidenza pubblica per l'instaurazione di rapporti professionali con psicologi e psichiatri cui sono corrisposti onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

5. Gli atti deliberativi di ridefinizione delle dotazioni organiche nonché della programmazione del fabbisogno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. della presente legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
6. Eventuali provvedimenti già- assunti dalle Aziende Sanitarie in contrasto con le previsioni di cui alla presente legge sono nulli di diritto e decadono automaticamente, fatta salva ogni azione di responsabilità amministrativa e contabile in capo ai dirigenti.

Articolo 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse trasferite ai sensi del DPCM del 1 aprile 2008.

Articolo 7
Abrogazione di norme

1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 31.12.2008, n. 46.

Articolo 8
Entrata in vigore

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.