Proposta di legge 378/8^

Art.1
Finalità

La Regione Calabria, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria disciplina, promuove e sostiene le attività di pescaturismo ed ittiturismo, alfine:

1) di favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali;
2) di favorire la valorizzazione, la conservazione e la tutela delle risorse naturali della pesca;
3) di tutelare e valorizzare le attività del pescatori;
4) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e dì qualità legati alla pesca;
5) preservare il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
6) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

Art.2
Attività dì pescaturismo e ittiturismo

Per pescaturismo ed ittiturismo si intendono le attività eserciate da pescatori professionisti singoli o associati. e connessi a quelli di pesca effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impegnate nell'attività ittica esercitata:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pesca turismo;
b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative e culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura dì pesca nella disponibilità dell'imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo.

Le denominazioni dì. "pescaturismo" e "ittiturismo", nonché i. riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.
Il regolamento di cui all'art. 4 di seguito denominato Regolamento, fissa i parametri per la definizione del rapporto di connessione e prevalenza di pesca rispetto all'attività di pescaturismo.

Art.3
Disciplina delle attività di pesca turismo e di ittiturismo

Le attività di pescaturismo e di ittiturismo risultano connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività dà pesca è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dal regolamento di cui. all'articolo 4.
L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di i.ttiturismo deve rispondere ai. seguenti criteri:

a) i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole calabresi, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei, prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in. ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte;
b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale o mediante l'utilizzo dell'abitazione del pescatore.

La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di. uno specifico piano di attività aziendale.
E' istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittìturis:mo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 4.
Con il regolamento dì cui all'articolo 4 sono altresì stabiliti. modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività, per la predisposizione dei, piani aziendali e degli elenchi regìonali nonché di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività offerta.

Art. 4
Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione perle attività di pescaturiarno ed ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giornì dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:

a) modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività di pescaturismo e fitti turismo;
b) modalità per la predisposizione degli specifici. piani aziendali di attività;
c) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate;
d) le modalità per la tenuta. e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché ì limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
f) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di con.n.essione con l'attività di pesca;
g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei. prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;
h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività dì ittiturismo;
i.) l'individuazione dei. centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
j) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
k) le modalità per avvalersi della denuncia dà inizio attività a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
1) í criteri, e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;
m) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Art.5
Esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo

Fatte salve le competenze delle autorità preposte alala sicurezza della navigazione, l'attività di pescaturismo ed ittiturismo è esercitata previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della 1. 241/1990 e successive ,modificazioni.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo deve:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
b) esporre al, pubblico copia dell'autorizzazione, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
e) consentire ì controlli, e le ispezioni previste da apposite norme di. legge;
f) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla. data del rilascio dell'autorizzazione;
g) presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini, previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di. comunicazione si intendono confermati í prezzi massimi e le caratteristiche funz.ional..i. dell'anno precedente;
h) comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla stessa;

Art.6
Controlli e vigilanza

Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione Calabria, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

Art.7
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all' articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 2.500 a curo 7.500.
2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 250 a eu.ro 1.500.
3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi, 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Le funzioni, amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune.
5. 1 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 8
(Contributi)

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti. comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione Calabria, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende pescaturistiche ed ittituristiche per investimenti, secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri ed i parametri per la determinazione dei .medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.
3. Gli, immobili e gli allestimenti, finanziati, ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi. debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per í quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui. al comma 2 sono delegate al Comune.

Art. 9
Entrata in vigore

Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4