Proposta di legge n.300/8^

RELAZIONE

Il presente progetto di legge regionale contiene delle disposizioni per regolamentare "l'apprendistato professionalizzante" alla luce delle novità introdotte dall'art. 49 del D. Lgs n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
La cosiddetta Legge Biagi, infatti, si limita a tracciare la cornice normativa di riferimento all'interno della quale la disciplina di dettaglio viene demandata alla potestà regolamentare delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Per tale motivo, al fine di dare piena e concreta attuazione alla suddetta riforma con riferimento a questo nuovo istituto contrattuale per la tipologia dell'apprendistato professionalizzante, la Regione Calabria deve dotarsi di una apposita legge con l'obiettivo di interrompere, da un lato, il periodo transitorio durante il quale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella Legge n. 25/1955, come modificata dall'art. 16 della Legge 196/1997, e di rafforzare, dall'altro, l'integrazione tra formazione e lavoro, favorendo l'occupabilità dei giovani e promuovendo la qualità dei lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo.
Infatti, è noto a molti che, tra gli strumenti contrattuali di accesso al mondo del lavoro, l'apprendistato rappresenta da sempre, a determinate condizioni, una scelta particolarmente conveniente per il datore di lavoro, e una opportunità formativa per il giovane assunto per la prima volta e desideroso di acquisire conoscenze e competenze per elevare il suo livello culturale e professionale. Da qui scaturisce l'esigenza di rendere immediatamente operativa, anche nella Regione Calabria, la tipologia dell'apprendistato professionalizzante quale strumento idoneo per favorire l'occupazione giovanile e per fornire agli apprendisti la possibilità concreta di conseguire una qualifica e di acquisire, lavorando, conoscenze e competenze appropriate.
Occorre evidenziare inoltre che, dopo la riorganizzazione dei contratti a contenuto formativo, il nuovo apprendistato, di fatto, resta l'unico contratto a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, atteso che il contratto di formazione e lavoro, almeno nel settore privato, va ad esaurimento e che il contratto d'inserimento, nel quale la formazione del lavoratore é solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale, ha una finalità ben diversa.
L'apprendistato professionalizzante ha, dunque, lo scopo di far conseguire al lavoratore una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, di tipo trasversale ed anche tecnicoprofessionali. Esso rappresenta, quindi, una sorta di prosecuzione delle precedenti tipologie contrattuali a contenuto formativo e si candida probabilmente ad essere quella maggiormente utilizzata a regime. Tanto è vero che questo nuovo istituto, che può essere adoperato in tutti i settori produttivi e da tutti i datori di lavoro, compreso le associazioni sindacali, per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, acquisisce la finalità di strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita del lavoratore.
La presente legge regionale, composta da 13 articoli, persegue, pertanto, duplice obiettivo:
-quello di rendere la Regione Calabria parte attiva nelle politiche sul lavoro, mettendola al passo con le altre regioni italiane, attraverso l'effettiva applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante;
-quello di favorire nel mercato del lavoro l'incontro tra domanda ed offerta tenendo conto delle esigenze delle imprese e delle aspettative dei giovani.

Al raggiungimento dei suddetti obiettivi si intende principalmente arrivare mediante:
-il piano per l'offerta formativa, denominato P.O.F. che la Giunta Regionale adotta annualmente, previa concertazione con le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, che contiene una serie di indirizzi in materia e che individua le risorse comunitarie da destinare allo sviluppo della componente formativa dei percorsi di apprendistato;
-l'incentivo economico concesso dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, alle imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo indeterminato.

Ulteriori elementi qualificanti della legge sono rappresentati:
-dalla certificazione dei risultati della formazione sul libretto formativo dell'apprendista disciplinata con apposito regolamento regionale;
-dal monitoraggio costante posto in essere dall'Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale, per verificare l'efficacia e l'efficienza degli strumenti adoperati in materia;
-dalla possibilità di ampliare, mediante avviso pubblico, l'accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna.

L'art. 13 infine prevede la copertura finanziaria in Euro 5.000.000,00 di cui 100.000,00 con fondi di bilancio e la restante parte con fondi comunitari attingendo alle risorse della programmazione 2007/2013.

Art. 1
( Principi generali )

La presente legge, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia, regola gli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ( Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) al fine di rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro, favorire l'occupabilità dei giovani e promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo.

Art. 2
( Definizione dei profili formativi )

Per profilo formativo si intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini.
La Giunta Regionale definisce, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con le associazioni dei datori di lavori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.

Art. 3
(Contenuti della formazione)

La formazione formale dell'apprendista è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 8 aprile 1998 ( Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), ed è impartita sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Per formazione formale si intende la formazione svolta in un ambiente strutturato ed organizzato, assistita da figure professionali con competenze adeguate ed attuata mediante una specifica progettazione, i cui esiti sono verificabili e certificabili. La formazione formale impartita annualmente all'apprendista in nessun caso può essere inferiore a centoventi ore, articolate in contenuti di base e tecnico-professionali tra cui elementi di normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La formazione interna viene svolta dalle imprese con capacità formativa in luoghi non destinati alla produzione.

Art. 4
( Piano annuale dell'offerta formativa)

La Giunta Regionale adotta annualmente, previa concertazione con le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale ed in collaborazione con le Province, un piano per l'offerta formativa, denominato P.O.F., al fine di promuovere gli interventi di formazione inerenti all'apprendistato professionalizzante.
Il P.O.F., più precisamente, contiene indirizzi in merito all'integrazione dei sistemi formativi, alla predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti delle strutture formative accreditate, all'individuazione di risorse comunitarie da destinare allo sviluppo della componente formativa dei percorsi di apprendistato, all'elevamento del monte ore annuo di formazione formale in relazione alle esigenze delle imprese e dei giovani e al monitoraggio ed alla valutazione della formazione in apprendistato sul territorio regionale.

Art. 5
( Piano formativo individuale)

Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l'apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.
Il piano formativo individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Calabria, entro novanta giorni, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l'impiego competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto di apprendistato.
I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale competente per territorio la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dall'ente bilaterale cui abbiano aderito.
Entro dieci giorni dalla data di avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.
I centri territoriali per l'impiego trasmettono alla Regione Calabria - Assessorato al Lavoro e formazione professionale- i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi.

Art. 6
(Certificazione dei risultati della formazione )

Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e delle strutture di formazione esterna ed il riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali.
Le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo o in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, nonché le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, della formazione effettuata e della qualificazione conseguita, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 10, previo accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale. Gli apprendisti che ne fanno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 7
( Caratteristiche e formazione del tutore aziendale )

Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.

Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.
Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;
b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa;
d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

Ciascun tutore aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.
La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 4 programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali al fine di consentirne una adeguata formazione. Tale percorso formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante è di almeno 16 ore e può essere erogato anche a distanza.

Art. 8
(Verifica e controllo degli interventi formativi)

La Regione collabora, mediante apposite intese con le Province e con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, al fine di verificare e controllare l'effettiva erogazione degli interventi formativi indicati nel piano di cui all'articolo 4.

Art. 9
(Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato )

La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo indeterminato e a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Con il regolamento di cui al successivo articolo 10 sono disciplinate la percentuale dell'incentivo economico di cui al comma 1 in misura inversamente proporzionale alla durata del contratto di apprendistato, nonché le modalità di erogazione dell'incentivo stesso.
L'incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i casi di dimissioni dei lavoratore o di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge comportano la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione dell'incentivo di cui al presente articolo.

Art. 10
( Regolamento di attuazione)

Con regolamento regionale di attuazione da adottare, previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, la Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare:

a) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'articolo 6;
b) le modalità di adeguamento alla normativa contenuta nella presente legge delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
c) la percentuale e le modalità di erogazione dell'incentivo economico di cui all'articolo 9.

Art 11
(Monitoraggio)

L'applicazione della disciplina di cui alla presente legge è annualmente oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica da parte dell'Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale e le relative informazioni sono comunicate alle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, al fine di migliorare, attraverso un monitoraggio costante, l'efficacia e l'efficienza degli strumenti adoperati in materia.

Art. 12
(Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna )

La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati secondo la normativa vigente.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'anno in corso in euro 5.000.000,00, si provvede con la somma di Euro 100.000,00 utilizzando le risorse allocate all'UPB 08.01.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Per la restante parte la copertura degli oneri relativi è garantita attingendo alle risorse comunitarie.