Proposta di legge 265/8^
Relazione
In agricoltura, l'uso dei fitofarmaci (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici), di alcuni tipi di fertilizzanti e di buona parte di mezzi chimici di produzione, sono responsabili di fenomeni di inquinamento locale e diffuso delle acque e dei suoli. Un loro utilizzo non appropriato può comportare la presenza di sostanze nocive negli alimenti, dannose per la salute dei consumatori e degli animali.
La presente proposta di Legge, si pone come uno strumento indispensabile per il ggiungimipn di importanti obbiettivi tra cui:
1. prevenire l'inquinamento causato dall'uso indiscriminato di fertilizzanti, fitofarmaci e prodotti coadiuvanti;
2. salvaguardare la salute dei cittadini;
3. promuovere la qualità del sistema della filiera della produzione agroalimentare:
4. incidere, più in generale, sulla tutela ambientale nella Regione Calabria.
La medesima introduce alcuni criteri che forniscono precise garanzie volte ad una severa regolamentazione di quelle sostanze altamente pericolose per la salute umana, animale e per l'ambiente.
Per le finalità di cui sopra viene istituito il Servizio Agronomico Regionale con compiti e funzioni tra cui quelli di:
· realizzare la Classificazione Agronomica del Territorio;
· di elaborare strategie per il miglioramento dell'ambiente rurale, per la ricerca, il controllo dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e prodotti coadiuvanti.
Al Servizio Agronomico è demandato il compito di far rispettare la Classificazione Agronomica del Territorio da parte dei Tecnici agricoli e degli agricoltori, esprimere parere vincolante sull'uso e la regolamentazione e controllo dei contenitori vuoti dei fitofarmaci.
Al Servizio Agronomico è demandato, altresì, il compito della:
· regolamentazione della vendita, dell'utilizzo e dell'uso dei fitofarmaci, prodotti coadiuvanti e fertilizzanti;
· messa in commercio di tutti i fitofarmaci, prodotti coadiuvanti e fertilizzanti;
· autorizzazione aperture fitofarmacie, della amministrazione e controllo delle ricette agronomiche.
Per il raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla presente Legge ed al fine di promuovere la necessaria consapevolezza e professionalità del settore, il commercio e la destinazione dell'uso dei fitofarmaci dovrà avvenire con il coinvolgimento di professionisti a tanto abilitati iscritti ai rispettivi Ordini o albi professionali.
A tale scopo si prevede:
· l'istituzione delle fitofarmacie, per la vendita dei fitofarmaci, prodotti coadiuvanti e i fertilizzanti;
· l'obbligo del ricettario per l'acquisto dei fitofarmaci, prodotti coadiuvanti e fertilizzanti;
· il possesso del patentino fitopatologico come previsto dal D.P.R. del 23/04/2001 n. 290;
Sono abilitati al rilascio delle relative ricette i dottori Agronomi, i dottori Forestali, gli agrotecnici ed i periti agrari, nei limiti delle rispettive competenze, iscritti nei relativi Ordini o albi professionali e dopo aver sottoscritto una apposita convenzione con il Servizio Agronomico Regionale;
La legge prevede, con successivo regolamento che sarà emanato entro: ?
· gli obblighi e le responsabilità per l'emissione delle ricette;
· un modello di ricettario;
· l'uso di fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio ambientale;
· modalità e norme a tutela degli insetti impollinatori;ART. 1
(Istituzione del Servizio Agronomico. Regionale).1. E' istituito presso le Amministrazioni Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria il "Servizio Agronomico Regionale".
2. Il Servizio Agronomico Regionale è un organo tecnico e scientifico consultivo al servizio della comunità e degli enti locali. Ha funzioni di raccolta e gestione dei dati territoriali per uno sviluppo rurale eco-sostenibile, di ricerca permanente sulle modalità e utilizzo dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e prodotti coadiuvanti. Assolve inoltre i seguenti compiti:a) realizza la "Classificazione Agronomica del territorio" (CAT), la quale comprende anche la "Capacità recettiva dei liquami zootecnici" (CRL), il "Rilascio di nutrienti nelle Acque" (RiNA) e il "Fabbisogno Irriguo Territoriale" (Fite);
b) studia l'evoluzione del territorio calabrese; analizza e documenta i fenomeni d'inquinamento provenienti dall'uso dei fitofarmaci, dei prodotti coadiuvanti e dei fertilizzanti connessi con gli interventi da operare;
c) collabora con gli enti locali nella determinazione delle norme tecniche di carattere agronomico alle quali debbono essere improntati gli interventi sul territorio, riferiti sempre ai parametri agronomici-ambientali fissati nella Classificazione Agronomica del Territorio;
d) costituisce e cura un centro di documentazione di carattere agronomico relativo al territorio calabrese;
e) elabora la programmazione necessaria per la formulazione, nel quadro delle direttive comunitarie, nazionali e regionali, di piani di controllo ambientale nell'agricoltura, con particolare riferimento ai problemi connessi all'inquinamento;
f) stipula le convenzioni con i Tecnici Agricoli (dottori Agronomi, dottori Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici), per il 'lascio della ricetta agronomica;
g) organizza il rapporto convenzionale ai fini del rilascio della ricetta agronomica;
h) organizza il corso per il rilascio del certificato d'idoneità per l'apertura delle fitofarmacie di cui all'art. 6;
i) autorizza l'apertura o la chiusura delle fitofarmacie previo parere delle Aziende Sanitarie Locali.ART. 2.
(Rapporti con gli Enti Locali)Il Servizio Agronomico Regionale:
a) fornisce consulenza per i problemi agronomici, ecologici e di gestione del territorio;
b) assiste gli uffici della Regione e degli Enti locali per la funzione normativa e di supporto tecnico nei campi di competenza e fornisce indicazioni tecniche in caso d'inquinamento ambientale;
c) assiste gli uffici tecnici nella scelta delle aree di sviluppo rurale mediante studi agronomici e ambientali;
d) esprime ai Comuni parere sotto il profilo della Classificazione Agronomica del Territorio sugli strumenti urbanistici.ART. 3.
(Comitato Agronomico Regionale)Il Comitato Agronomico Regionale viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Esso è così composto:a) due professori universitari di agronomia o di materia affine, di cui uno deve essere designato dalla Facoltà di Agraria di Reggio Calabria. Il professore di agronomia svolge le funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dai seguenti Istituti:- Servizio Agropedologico dell' A.R.S.S.A.;
- Servizio SITAC dell'A.R.S.S.A. di Reggio Calabria;
- Servizio Agrometereologico dell'A.R.S.S.A.;
- Osservatorio fitopatologico della Regione Calabria;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Calabria (ARPACAL);
- Federazione Regionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali;
- Federazione Regionale dei Periti Agrari;
- Federazione Regionale degli Agrotecnici;
- Azienda Sanitaria n° 7 di Catanzaro, settore Tutela dell' Ambiente;
- Dipartimento DiSTAfA della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria;
- Dipartimento GESAF della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria;
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Catanzaro;
- Corpo Forestale Regionale dello Stato.Alle riunioni del Comitato Agronomico Regionale parteciperà il dirigente di Settore del Servizio Agronomico Regionale e inoltre i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente riconosciute (Confagricoltura, Coldiretti e CIA). Il Comitato Agronomico Regionale si riunisce almeno ogni due mesi e trasmette le proprie proposte e deliberazioni ai dirigenti del Servizio Agronomico Regionale delle cinque province.
Il Comitato Agronomico Regionale svolge le funzioni di coordinamento dei cinque uffici provinciali e di comitato scientifico per le pubblicazioni del Servizio Agronomico Regionale.
Il Comitato Agronomico Regionale stabilisce il numero dei Tecnici Agricoli (Agronomi, Periti Agrari e Agrotecnici) abilitati al rilascio della ricetta agronomica nelle cinque province.
Il Comitato Agronomico Regionale fissa il numero delle fitofarmacie che devono essere aperte nella Regione Calabria.
Il Comitato Agronomico Regionale stabilisce le competenze e i carichi di lavoro degli Agronomi, dei Periti Agrari e degli Agrotecnici per il rilascio della ricetta agronomica.
Per l'esame di particolari problemi il Presidente del Comitato Agronomico Regionale potrà invitare a partecipare a singole sedute del Comitato esperti non facenti parte dello stesso.ART. 4.
(Fitofarmacie)1. Sono istituite le ftofarmacie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate al commercio dei fitofarmaci, prodotti coadiuvanti, e fertilizzanti sotto ogni forma e quantità.
2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una fitofarmacia deve essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6 ed essere autorizzato dal Servizio Agronomico Regionale, previa presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:a) cognome, nome e dati anagrafici del richiedente;
b) sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei fitofarmaci, prodotti coadiuvanti e fertilizzanti;
c) titolo di studio tra quelli previsti all'articolo 6;3. Alle domande di cui al comma 2, devono inoltre essere allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio e il certificato d' idoneità alla vendita dei fitofarmaci, prodotti coadiuvanti e fertilizzanti;
4. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere acclusa una pianta dei locali adibiti a deposito e alla vendita in scala non inferiore a 1:500;
5. Per la definizione e classificazione di fertilizzanti, fitofarmaci e prodotti coadiuvanti si fa riferimento ai regolamenti comunitari e alle normative nazionali vigenti.
6. Il Servizio Agronomico Regionale, previo parere favorevole della Azienda sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione alla apertura della fitofarmacia.ART. 5.
(Requisiti dei venditori)l. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio dei fitofarmaci deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Dottore agronomo e/o dottore Forestale, diploma di agrotecnico o di perito agrario; deve inoltre essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Servizio Agronomico Regionale, conseguito da non più di cinque anni.
2. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli devono essere provvisti della apposita patente di acquisto, come previsto dal D.P.R. del 23/04/2001 n. 290.
3. Non è richiesta la patente fitosanitaria per l'acquisto dei fertilizzanti.ART. 6.
(Ricetta agronomica e soggetti abilitati al rilascio)1. L'acquisto dei fitofarmaci da parte del titolare della patente di cui all'articolo 6 è comunque subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 2.
2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da un Dottore Agronomo e/o dottore Forestale, da un agrotecnico o da un perito agrario iscritti nei relativi ordini o albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze, che certifichino sotto la propria responsabilità la necessità dell'uso dei fitofarmaci, dei prodotti coadiuvanti e dei fertilizzanti nella quantità e nei modi in essa prescritti.ART. 7.
(Ricettario)1. L'acquisto dei fitofarmaci, dei prodotti coadiuvanti, dei fertilizzanti ed il loro uso sono subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 7, da effettuare su apposito ricettario "madre-figlia" debitamente numerato e conforme a un. modello predisposto dal Servizio Agronomico Regionale.
2. La ricetta di cui al comma 1, composta da un originale e da due copie, deve contenere le seguenti indicazioni:a) cognome, nome e indirizzo del compilatore;
b) la malattia, gli attacchi parassitari o le infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si voglia intervenire;
c)il principio attivo da utilizzare, la dose del fitofarmaco o prodotto coadiuvante prescritto, tenuto conto dei parametri agronomici-ambientali stabiliti dal Comitato Agronomico Regionale e dalla Classificazione Agronomica Territoriale;
d) il tempo di carenza per i fitofarmaci;
e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;
f) l'epoca, il luogo, la quantità e le modalità di distribuzione del prodotto;
g) il programma di concimazione tenuto conto dei parametri ambientali stabiliti dal Comitato Agronomico Regionale e dalla Classificazione Agronomica del Territorio;In ogni ricetta non possono essere prescritti più di tre prodotti.
4. La ricetta madre insieme a due ricette figlia sono consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale, conservata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare della fitofarmacia che provvede a trasmettere la ricetta madre al Servizio Agronomico Regionale delle rispettive province e ad allegare la ricetta rimanente al proprio registro di carico e scarico.
5. I dati acquisiti ed elaborati dal Servizio Agronomico Regionale sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso di ogni cittadino, sono predisposte, in collaborazione con gli Enti che fanno parte del Comitato Agronomico Regionale, apposite forme di divulgazione con cadenza almeno annuale.
Per ogni altro elemento non previsto si fa riferimento al D.P.R. del 23.Aprile.2001 n. 290 e alla Legge del 19/10/1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti" e mod. successive.