Proposta di legge 261/8^
RELAZIONE
La casa è un problema di viva attualità in Italia. 1 rialzo dei tassi di interesse relativi ai mutui bancari è tra le principali cause di impoverimento delle famiglie. Aumentano le insolvenze e i pignoramenti, come denunciano le principali associazioni dei consumatori, senza che all'orizzonte, da parte dell'attuale governo, sì intraveda l'intenzione dì sostenere le famiglie con politiche mirate ad agevolare l'accensione del mutuo bancario per finanziare l'acquisto o la costruzione della casa.
In Calabria, un contesto socio-economico già difficile, il costo del mutuo ha una ripercussione ancora maggiore sul bilancio delle famiglie. Soprattutto nel caso di giovani famiglie, appena formate o in via di formazione, nelle quali l'occupazione è precaria, o il reddito insufficiente a consentire il pagamento pluriennale di un muto bancario, aggravato dai costi di interesse applicati.
In risposta a questo bisogno, nella presente legge si propongono specifici interventi di sostegno al reddito per agevolare l'acquisto e la costruzione della prima casa e favorire la nascita e -lo sviluppo pii nuovi nuclei familiari in Calabria, attraverso l'istituzione di un "Fondo per i mutui delle giovani coppie", volto a erogare contributi sul pagamento degli interessi passivi dei mutui.
L'agevolazione consiste nell'abbattimento, fino al 100%, del tasso di interesse bancario, fisso e variabile, in relazione alla tipologia di mutuo erogato (decennale, quindicennale, ventennale) e al livello di reddito. La riduzione del tasso bancario di interesse è applicata nella misura del 80% per le giovani coppie aventi reddito annuo compreso tra € 21.536 ed € 35.000, e nella misura del 100% per quelle che hanno reddito annuo fino a € 21.536. L'abbattimento del tasso bancario di interesse è applicato per i primi dieci anni nel caso di mutuo a durata quindicennale o ventennale, e per sette anni nel caso di mutuo a durata decennale.
Le giovani coppie beneficiarie delle agevolazioni della presente legge debbono avere un'età media superiore ai 35 anni, essere sposate da non più di tre anni o abbiano l'intenzione di sposarsi entro un anno dalla presentazione della domanda, e possedere un reddito annuo non superiore a €. 35.000.
Per la gestione e la regolamentazione del "Fondo per i mutui delle giovani coppie" la Regione stipula una convenzione con uno o più istituti di credito. Il mutuo agevolato, concesso dall'istituto di credito convenzionato, ha un importo massimo di € 90.000.
Le agevolazioni presenti nella legge in esame sono compatibili e cumulabili con tutte le agevolazioni previste, per legge, dalla Regione Calabria e relative all'acquisto e costruzione della prima casa.Art. 1
(Finalità)1. La Regione Calabria, in osservanza dell'Art. 29 della Costituzione, riconosce il valore e la funzione della famiglia e intende promuovere e sostenere la formazione e lo sviluppo di nuovi nuclei familiari attraverso specifici interventi di sostegno al reddito per agevolare l'acquisto e la costruzione della prima casa.
Art. 2
(Oggetto)1. La Regione Calabria istituisce un Fondo denominato "Fondo per i mutui delle giovani coppie", destinato alle giovani coppie e finalizzato ad agevolare l'accensione di un mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa e a ridurre i costi fissi e reiterati che gravano sul bilancio dei nuovi nuclei familiari.
2. L'agevolazione consiste nell'abbattimento del tasso di interesse bancario, fisso e variabile, in relazione alla tipologia di mutuo erogato. In particolare l'agevolazione consiste:a) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 75%, per 120 mensilità (10 anni) per i mutui ventennali e quindicennali o per 84 mensilità (7 anni) per i mutui decennali, per i le giovani coppie aventi reddito annuo compreso tra € 21.536 ed euro 35.000.
b) nella riduzione dei tasso bancario di interesse nella misura del 100%, per 120 mensilità (10 anni) per i mutui ventennali e quindicennali o per 84 mensilità (7anni) per i mutui decennali, per i le giovani coppie aventi reddito annuo fino a € 21.5363. Per la gestione e per la concreta regolamentazione dei «Fondo per i mutui delle giovani coppie" la Regione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, stipula una convenzione con uno o più istituti di credito che, per l'abbattimento degli interessi dei mutui agevolati di cui alla presente legge, prelevano il contributo regionale, previa autorizzazione dell'Assessore dei lavori pubblici, dal conto della Tesoreria della Regione e secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Art. 3
(Destinatari)1. I destinatari sono i nuclei familiari di recente o prossima costituzione che rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge.
Art. 4
(Requisiti)1. Le giovani coppie beneficiarie delle agevolazioni della presente legge debbono possedere i seguenti requisiti:
a) età media non superiore ai trentacinque anni;
b) avere contratto matrimonio da non più di trentasei mesi alla data di pubblicazione del bando da parte della Regione o avere intenzione di contrarre matrimonio entro e non oltre l'anno successivo alla data di presentazione della domanda;
c) possedere un reddito familiare annuo, ovvero stabilito attraverso l'indicatore della condizione socio-economca (ISEE), non superiore a €. 35.000, laddove per reddito familiare annuo si intende la somma dei redditi imponibili percepiti dai singoli componenti del nucleo familiare;
d) essere cittadini italiani e residenti da almeno cinque anni nella regione Calabria;
e) assumere la residenza e il domicilio effettivo nell'abitazione acquistata o costruita entro 1 anno dalla disponibilità reale della medesima, nonché mantenervi la permanenza per almeno 3 anni;
d) non essere titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto e abitazione di qualsiasi altro immobile ad uso abitativo nel territorio della regione Calabria nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.2. Le agevolazioni sono concesse sui mutui accesi per l'acquisto di immobili aventi i seguenti requisiti:
a) l'immobile deve essere iscritto ad una delle tipologie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
b) non deve appartenenere a categorie di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 n. 1072. (decreto Regione Calabria n. 8584 -7 luglio 2006);
c) non deve avere superficie utile superiore a 115 metri quadrati, laddove si intende per superficie utile la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, soglie di passaggio, sguinci di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi;
d) l'abitazione deve essere libera da persone o cose;
e) I"abitazione deve essere acquistata a titolo oneroso;
f) l'abitazione dovrà essere provvisto di certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001 n.380 aggiornato al D.Lg.vo 2711212002 n. 201 o di titolo equipollente.3. L'immobile per il quale mutuo si richiede l'agevolazione può essere intestato ad uno dei componenti la coppia richiedente, o ad entrambi, ma non deve essere acquistato da ascendenti o discendenti di prima e seconda generazione.
Art. 5
(Modalità dei finanziamento)1. la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, delibera su proposta dell'assessore competente per la materia lo schema di domanda per le agevolazioni e l'avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti e della documentazione necessaria per richiedere le agevolazioni.
2. I richiedenti le agevolazioni, prima di presentare la domanda alla Regione, devono rivolgersi all'istituto di Credito convenzionato. L' Istituto di Credito prescelto procede, tenendo conto esclusivamente dell'ordine di presentazione delle domande, all'istruttoria delle richieste di mutuo sulla base della documentazione prevista nella convenzione di cui al comma 3 dell'art.2.
3. Conclusa con esito positivo l'istruttoria, l'Istituto rilascia al richiedente un "attestato bancario di definita istruttoria preliminare" che l'interessato dovrà allegare alla domanda indirizzata alla Regione nei termini indicati dall'avviso pubblico di cui al precedente comma 1.
4. L'Assessorato dei Lavori Pubblici procede al rilascio del nulla-osta di finanziamento tenuto conto della positiva istruttoria bancaria e previo accertamento dei possesso, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, dei requisiti soggettivi previsti.
5. La concessione dei l'agevolazione è, comunque, subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.
6. Il nulla-osta di finanziamento individua i soggetti legittimati alla stipula dei contratto di mutuo e determina l'importo del mutuo ammesso ad agevolazione attribuita al richiedente.
7. Ottenuto il nulla osta da parte della Regione, l'istituto di Credito procede entro 30 giorni alla deliberazione del mutuo. 8. II nulla-osta di finanziamento decade qualora:a - gli atti di acquisto e/o mutuo vengano stipulati da soggetti diversi da quelli indicati nel nulla osta di finanziamento;
b - gli atti di compravendita non vengano stipulati entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta;
c -i lavori di costruzione o di recupero non abbiano inizio entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta.9. Il mutuo agevolato, concesso dall'istituto di credito convenzionato, ha un importo massimo di € 90.000 e una durata variabile: decennale, quindicinale o ventennale.
10. L'abbattimento del tasso bancario di interesse è applicato per i primi dieci anni nel caso di mutuo a durata quindicinale o ventennale, e per sette anni nel caso di mutuo a durata decennale.
11. Le agevolazioni presenti nella legge in esame sono compatibili e cumulabili con tutte le agevolazioni previste, per legge, dalla Regione Calabria e relative all'acquisto e costruzione della prima casa.Art. 6
(Norma finanziaria)1. Al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli precedenti, quantificato in 5 Milioni di euro per anno, si provvede con le risorse regionali dei Fondo Sociale regionale, con altre risorse del Bilancio regionale annualmente approvato dal Consiglio regionale, con risorse statali destinate alla Regione Calabria per azioni compatibili con la presente legge e per le politiche abitative e con risorse comunitarie.