Proposta di legge n. 237
Relazione
A quasi un anno dell'approvazione dell'art 8 della Legge 14/2006, che ha modificato sostanzialmente l'art. 65 della Legge Urbanistica regionale 19/02 relativamente alla salvaguardia dei P.R.G successivamente all'approvazione delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, è necessario fare delle considerazioni serie ed equilibrate in considerazione della portata normativa che come è noto interferisce radicalmente nei processi di gestione del territorio.
L' art. 65 così come modificato con la Legge con l'art. 8 della Legge n. 14/2006 prevede che il Piani Regolatori dei Comuni calabresi restano efficaci giuridicamente solo per un anno e cioè fino a Dicembre 2007.
Col naturale decorso del predetto termine, se nel frattempo il Comune non si è dotato di P.S.C ( Piano Strutturale Comunale) vigono le norme di salvaguardia previste dallo stesso art. 65 per cui tutte le previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici comunali decadono con la sola esclusione delle zone "A" ( centri storici ) "B" ( zone di completamento) e delle "C" ( aree di espansione residenziale) se dotate di Piani di Lottizzazione approvati. Di fatto un azzeramento delle previsioni urbanistiche dei .Piani Regolatori, eccetto aree residue di completamento, che paralizzerà ogni forma di gestione regolamentata del territorio.
La predetta norma è stata modificata con l'art 8 della Legge 14/06 in senso più restrittivo rispetto a quella previdente ( art. 65 Legge Urbanistica 19/02) che invece distingueva tra aree urbanizzate e non e quindi salvava dalla salvaguardia per esempio le zone 'V' produttive ) e le zone 'T' ( direzionali ) di completamento poiché urbanizzate e sottoposte quindi al cosiddetto intervento edilizio diretto tramite Permesso di Costruire.
Per quanto sopra, in considerazione che il procedimento amministrativo per la redazione cd approvazione dei P. S. C, richiede tempi ben più lunghi di un anno ( basta pensare che a distanza di quasi un anno il competente assessorato all'urbanistica della Regione Calabria non ha ancora ripartito ai Comuni i finanziamenti per la redazione dei P. S. C, e che allo stato attuale solo qualche Comune ha iniziato il procedimento perla redazione e approvazione dei P.S.C.), deve immancabilmente prevedersi che a far data da fine Dicembre 2007 tutta l'attività di gestione urbanistica e quindi edilizia in Calabria si paralizzerà con tutto ciò che questo comporta in termini economici ed occupazionali.
In sostanza al momento la Regione Calabria anziché accelerare la redazione del Quadro Territoriale Regionale e quindi avviare una seria programmazione ha, di fatto, riattivato la cosiddetta cultura dei vincolo che come in passato non potrà che generare tana paralisi nella gestione del territorio aggravando i fenomeni d'illegalità e azzerando le ricadute economiche ed occupazionali nei settori vitali per la già debole economia calabrese come il turismo e l'edilizia. Senza considerare il minor gettito fiscale anche in termini di I.C.I che sarà conseguente all'azzeramento delle previsioni edificatorie dei P.R.G.
E' evidente quindi la gravità del problema della vigenza dell' art. 8 della Legge 14/02 che ha sostituito integralmente l'art. 65 della Legge 19/02 ed è quindi necessario e doveroso, da parte del Consiglio regionale, approvare una ulteriore modifica che consenta di prorogare gli effetti giuridici di salvaguardia di almeno un anno e di modificare altresì il concetto di. zona urbanizzata conformandola al diritto urbanistico vigente.
In considerazione del preminente interesse pubblico che la sopra esposta proposta presenta e dell'urgenza di intervenire con la modifica legislativa prima di fine dicembre 2007 si pone all'attenzione del Consiglio regionale la seguente proposta di modifica all'art. 65 del1a Legge Urbanistica regionale così come integralmente sostituito con l'art. 8 della legge 14/02.
La modifica al testo per rendere meglio intelligibile la parte variata viene evidenziata in grassetto.Testo dell'art. 65 modificato
Art. 65 - Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge8. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro dodici mesi dalla entrata in vigore delle Linee Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C previsto dalla presente legge.
8. I Piani Regolatori Generali vigenti alla data d'entrata in vi ore della presente legge conservano validità fino a ventiquattro mesi a partire dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida, di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge. Decorso il predetto termine decadono tutte le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati. Per perimetro dei suoli urbanizzati s'intendono tutte le aree dotate di opere di urbanizzazione primaria laddove, anche ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, è ammesso l'intervento diretto in regime di Permesso di Costruire ovvero per tutte le aree del P.R.G. vigente che secondo le espresse previsioni del medesimo possono essere trasformate senza l'obbligo del Piano attuativo anche ai sensi del precedente art. 24 comma 2. La presente definizione di suolo urbanizzato sostituisce quella contenuta nelle Linee Guida della Pianificazione Regionale.
Solo nel caso in cui le relative previsioni del Piano Regolatore Generale non siano in contrasto con le Linee Guida esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è comunque subordinata alla definizione dei piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge, secondo le modalità dettate dalle Linee Guida. La verifica del non contrasto va eseguita in base ai criteri indicati dalle Linee Guida. Per tutti i Piani Regolatori Generali che risultino in contrasto rispetto alle Linee si applicano le disposizioni del comma 1 del presente articolo. Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici sono consentite variazioni agli stessi derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, ovvero da contratti di programma, Patti Territoriali o da altri strumenti che prevedono l'utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, cioè provenienti dal mercato. Nei casi da ultimo indicati, fino all'approvazione dei P.S.C., la Regione provvede, sentita la Commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai Titoli dal 1 ° ai 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 1 a 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443. Le disposizioni di cari al presente compia non si applicano nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, nei qual caso vale quanto disposto dal 6° comma dell'art. 50 della presente legge, come modificato dal 1° comma dell'art. 33 della L.R. 8/2003, ovvero che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle Linee Guida, a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati viene estesa la destinazione a zona agricola.
8. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento.
8. I Piani Attuativi Unitari in attuazione dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della convenzione.
8. Dalla entrata in vigore delle Linee Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della. presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee Guida.
8. I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali.
8. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.
8. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui a1 2° comma dell'art. 10 Legge Urbanistica n.1150 del 1942 e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.