Proposta di legge n°236/8^
RELAZIONE
L' esigenza di assicurare adeguata formazione professionale ai lavoratori marittimi in termini di sicurezza ha dato origine alla Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 , aggiornata nel 1995, sulle norme relative agli standard di addestramento della gente di mare.
Detta convenzione, resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739 e successive modifiche ed integrazioni, impone l'obbligo del possesso della necessaria certificazione che si acquisisce solo attraverso la frequentazione a corsi di addestramento con oneri a carico di quei soggetti che, iscritti al compartimento marittimo tra la gente di mare, e quindi in possesso del libretto di navigazione, intendono svolgere attività lavorativa sulle navi mercantili.
La Calabria è sicuramente tra le regioni che presentano un alto numero di addetti allo specifico settore, anzi in alcuni territori, specialmente sull'intero versante tirrenico, ma anche in altre realtà, il lavoro marittimo ha costituito una risorsa economica di rilievo, seppur ridimensionata in questi ultimi anni dall'avvento di manodopera straniera che ha provocato la contrazione dell'apporto indigeno.
Ciò non di meno ancora oggi si registra un significativo interesse verso questa attività che, però, alla luce della predetta normativa, ha necessità di essere supportata sul piano economico per via della obbligatorietà della partecipazione ai predetti corsi, atteso che gli oneri ricadono interamente sugli interessati.
L'allegata proposta di legge persegue,infatti, l'obiettivo di incentivare l'accesso ai corsi mediante il riconoscimento di un rimborso spese pari ad Euro 2.500,00 per coloro i quali concludono il percorso formativo con esito positivo.
L'articolo 1 delinea le finalità della legge, mentre l'articolo 2 si sofferma sulla certificazione IMO STWC 78/95 e sugli Enti riconosciuti idonei e autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture per lo svolgimento dei corsi e per il rilascio della medesima.
L'articolo 3 specifica i benefici economici a favore dei corsisti per il conseguimento della abilitazione solo per quella tipologia di corsi - antincendio di base, antincendio avanzato, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso e sicurezza personale - che costituiscono i requisiti minimi irrinunciabili per aspirare ad esercitare attività lavorativa sulle navi. L'articolo 4 individua i requisiti necessari per accedere al contributo regionale e cioè quello della iscrizione nel registro della gente di mare, residenza in Calabria da almeno 5 anni, stato di disoccupazione e reddito annuale non superiore ad Euro 18.000,00.
L'articolo 5 specifica che il beneficio è finalizzato al rimborso delle spese, in tutto o in parte, sostenute e documentate per vitto e alloggio, viaggio e iscrizione al corso.
L'articolo 6 disciplina le procedure per l'ammissione al contributo previa approvazione da parte della Giunta regionale di un regolamento che specifichi le modalità, i criteri di priorità e il punteggio da attribuire alle istanze prodotte dagli- interessati.
La proposta è aperta, nel merito, al contributo di tutti i gruppi presenti in Consiglio e si auspica una celere approvazione della stessa per venire -incontro -ad 'una fascia di soggetti le cui condizioni economiche non permettono di conseguire una certificazione, senza il cui possesso è inibito l'accesso ad un particolare- settore-lavorativo.RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La proposta prevede per l'anno in corso una copertura finanziaria di 250.000,00 , da imputare al " Fondo Globale" del Bilancio di previsione 2007 che presenta la necessaria disponibilità. Per il finanziamento degli oneri per gli anni successivi si provvede con le leggi annuali di bilancio.
Articolo 1
Finalità1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, incentiva la capacità occupazionale dei lavoratori marittimi iscritti nel registro della gente di mare favorendo e sostenendo la partecipazione ai corsi onerosi, ancorché obbligatori, previsti dal D.P.R. 9 Maggio 2001, n. 324, come modificato con il D.P.R. 2 Maggio 2006, n. 246.
Articolo 2
Certificazione IMO STCW/78-951. La certificazione formativa IMO STCW/78-95, denominata tale per effetto della omonima convenzione internazionale che regolamenta l'addestramento della gente di mare, costituisce titolo imprescindibile per l'abilitazione a prestare servizio a bordo delle navi mercantili secondo i diversi livelli di responsabilità e le funzioni da svolgere.
2. La certificazione è rilasciata dagli Istituti , Enti e Società riconosciuti idonei e regolarmente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo l.Articolo 3
Provvidenze e Beneficiari1. La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi favorendo la partecipazione ai corsi dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 mediante la concessione di un contributo economico nella misura massima di Euro 2.500,00 pro capite a totale o parziale copertura delle spese sostenute e documentate.
2. Possono usufruire del sostegno economico di cui alla presente legge tutti i lavoratori marittimi che dimostrino di aver partecipato con esito positivo ai corsi di formazione per quelle tipologie di corsi costituenti requisiti minimi per essere abilitati al lavoro marittimo e più precisamente:a) antincendio di base;
b) antincendio avanzato;
c) sopravvivenza e salvataggio;
d) primo soccorso;
e) sicurezza personale e responsabilità sociale.Articolo 4
Requisiti1. Per poter usufruire dei benefici economici previsto dal precedente articolo 3 è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) iscrizione nel registro-matricola della "Gente di Mare" presso i compartimenti marittimi calabresi ed in possesso del libretto di navigazione;
b) residenza in uno dei Comuni della Regione Calabria da almeno 5 anni;
c) stato di disoccupazione;
d) situazione reddituale familiare annua non superiore ad Euro 18.000,00 (diciottomila).Articolo 5
Rimborso spesel. Il contributo è concesso per fare fronte agli oneri sostenuti per:
a) vitto e alloggio presso la Città sede del corso;
b) spese di viaggio ;
c) partecipazione al corso.2. Le spese devono essere regolarmente documentate mediante esibizione di fatture e titoli di viaggio in originale con riferimento al precedente comma 1, nonché l'attestazione rilasciata dal Centro di formazione autorizzato circa l'indicazione della data di inizio e fine del corso, ed il suo superamento con esito positivo.
Articolo 6
Procedure1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento che individui i criteri di priorità e i punteggi da attribuire ad ognuno dei requisiti di cui al successivo comma 3.
2. Il Dipartimento Lavoro e Formazione , sulla scorta delle domande pervenute a seguito di bando da pubblicarsi sul BURC e su almeno 2 quotidiani a maggiore diffusione regionale, formula la graduatoria degli aventi diritto al contributo.
3. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 sono tenuti a produrre istanza contenente:a) la tipologia del Corso che devono frequentare e l'Ente di formazione presso il quale si sono iscritti;
b) l'iscrizione nel registro matricola della gente di mare;
c) il possesso del libretto di navigazione;
d) il Comune di residenza;
e) lo stato di disoccupazione;
f) dichiarazione sostitutiva che attesti di non aver richiesto né ottenuto contributi per la medesima finalità da parte di altri soggetti pubblici e privati.4. Dopo la frequenza con esito positivo del corso ciascun soggetto utilmente collocato in graduatoria con riferimento alle risorse messe a disposizione dovrà produrre la documentazione prevista dal precedente articolo 5.
Articolo 7
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti nella misura annua di Euro 250.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie allocate al " Fondo Globale" del bilancio di previsione 2007 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli anni successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.