Proposta di legge 217

Relazione

Con la Legge Regionale 05 Maggio 1990, N°53, sono state emanate norme per l'esercizio delle funzioni medico- legali del Servizio Sanitario Regionale, previste dall'articolo 14, comma 3, lettera 'V', della Legge 23 Dicembre 1978, N°833; per effetto dell'articolo 1 della precitata Legge Regionale, le funzioni in materia di Medicina Legale vengono svolte attraverso le Unita Operative di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie; In particolare, l'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale più volte menzionata disciplina le tipologie di intervento medico- legale attribuite alla competenza delle UU. 00. di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie; ai sensi del precitato articolo 4, comma 2, della Legge Regionale N°53/90, alle UU. OO. di Medicina Legale vengono attribuite le seguenti funzioni:

a) tutti gli accertamenti preventivi ili idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;
b) attività, anche collegiali, per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o regolamenti;
c) accertamenti per la dichiarazione di portatore di handicap per gli alunni delle scuole, ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno;
d) gli accertamenti medico- legali collegiali di cui all'articolo 20 della Legge 02 Aprile 1968, N°482;
e) gli accertamenti medico- legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;
f) gli accertamenti medico- legali collegiali per l'assunzione dei pubblici dipendenti, nonché quelli per la verifica della persistenza della idoneità alle mansioni proprie della qualifica.

Per effetto dell'articolo 7 della Legge Regionale N°53/90, sono state costituite le Commissioni Mediche di Prima Istanza.
L'articolo 8 della Legge Regionale più volte menzionata, ha istituito, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, la Commissione Medica di Seconda Istanza cui possono essere avanzati i ricorsi avverso le determinazioni delle Commissioni Mediche di Prima Istanza delle Aziende Sanitarie.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Settembre 2001, N°461, e stato emanato il Regolamento recante la semplificazione per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; In esecuzione del disposto di cui all'articolo 6, comma 13, dello stesso DPR N°461/01, e stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Febbraio 2004, pubblicato nel N°44 della Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2004, adottato di concerto con i Ministeri della Giustizia, della Difesa, dell'Interno e della Salute, recante i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario alternativi, di cui all'articolo 9 dello stesso DPR N°461/01, nonché l'approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, la determinazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e la definizione delle modalità di svolgimento dei lavori; Il DPR N°461/01 ed il Decreto Ministeriale del 12 Febbraio 2004, quest'ultimo da non considerarsi fonte di rango regolamentare ma atto amministrativo immediatamente esecutorio, vigente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( 23 Febbraio 2003), oltre a disciplinare gli accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, dell'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo e di altri conseguenti benefici spettanti per infermità dipendente da causa di servizio, regolano anche le procedure per l'accertamento dell'inidoneità e di altre forme di inabilita, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio delle mansioni, della dispensa dal servizio e dell'eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici, quali ad esempio:

    1)Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della Legge N°335/95 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il Decreto del Ministero del Tesoro, N°187 dell'08 Maggio 1997, come modificato dal DM del 12 Febbraio 2004;
    2) inabilita a qualsiasi proficuo lavoro, per le finalità, di cui all'articolo 13 della Legge 08 Agosto 1991, N°274, non espressamente abrogato dall'articolo 20 del DPR N°461/01;
    3) inabilita permanente ed assoluta al servizio di istituto, che da luogo alla risoluzione del rapporto di impiego ed all'attribuzione del trattamento pensionistico, secondo quanto previsto dai relativi ordinamenti previdenziali, fatte salve le disposizioni previste per gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile;
    4) inabilita permanente ed in modo relativo al servizio, con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessata, ai fini del cambio delle mansioni del personale civile dell'accertamento dell' "inidoneità parziale" degli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi di Polizia, ai sensi del DPR N°738/81 e della Legge N°68/99;

L'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 12 Febbraio 2004 fissa i criteri per l'assegnazione delle domande a tre diversi organismi di accertamento sanitario, in funzione della natura giuridica dell'Amministrazione, Ente o Corpo cui appartiene il dipendente da sottoporre a visita, individuati in:

    A) Commissioni Mediche Ospedaliere, competenti ad eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile, nonché dei dipendenti del Ministero della Difesa e dell'Interno, non appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi di Polizia. Per il personale iscritto alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza CPIDEL, CPS, CPI, CPUG, ora amministrate dall'INPDAP, le domande esplicitamente finalizzate ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato ordinario sono esaminate dalle Commissioni Mediche Ospedaliere del Ministero della Difesa, secondo gli ordinamenti di cui alla Legge N°274/91 ed al Decreto Luogotenenziale N°295 del 07 Gennaio 1917, in quanto norme non esplicitamente abrogate dall'articolo 20 del PPR N°461/01. Sulla base della valutazione espressa dai sopra citati organismi sanitari militari, il Comitato Tecnico dell'INPDAP, esprime il proprio parere sull'esistenza della causa di servizio, previa acquisizione del rapporto informativo da parte degli Uffici Territoriali del Governo (ex Prefetture). Nel caso di domande genericamente finalizzate al riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo, operano, anche per il personale iscritto alle suddette Casse, gestite dall'INPDAP, gli organismi sanitari previsti dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 12 Febbraio 2004;
    B) Commissioni Mediche, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 15 Ottobre 1990, N°295, operanti presso le Aziende Sanitarie, competenti ad eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti degli Enti Pubblici non Economici nazionali, regionali e locali, appartenenti al cosiddetto Parastato, di cui alla Legge N°70 del 20 Marzo 1975, quali, ad esempio, INPDAP, INPS, INAIL, ENIT, ACI, Registro Aeronautico Italiano, Lega Navale Italiana, Enti Parchi Nazionali, Club Alpino Italiano, Unione Nazionale Incremento Razze Equine, ISPESL, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ente Teatrale Italiano, Accademia Nazionale dei Lincei, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ecc. Relativamente alle domande di pensione che richiedano la sussistenza, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 08 Agosto 1991, N°274, del requisito medico-legale dell'assoluta e permanente inabilita a qualsiasi proficuo lavoro, non dipendente da causa di servizio, concernenti gli iscritti alle Casse Pensioni degli ex Enti Previdenziali CPDEL, CPS, CPI, CPUG, ora amministrate dall'INPDAP, l'accertamento della condizione di inabilita assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro deve essere richiesto al Collegio Medico presso l'Azienda Sanitaria territorialmente competente che, come disposto dallo stesso articolo 13 della Legge N°274/91, dovrà essere integrato da un medico agente in rappresentanza della Cassa Pensioni cui il lavoratore risulta iscritto.
    C) Commissioni Mediche di Verifica, di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo N°278/ 98, competenti ad eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti di tutte le Amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo N°165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, N°426 del 26 Aprile 2004.

Avverso i giudizi medico - legali formulati dalle Commissioni Mediche previste dall'articolo 3 del DM del 12 Febbraio 2004 e ammesso, ai sensi del combinato disposto di cu all'articolo 5, commi 1 e 2, della Legge N°416/26 ed all'articolo 19, comma 4, del DPR N°461/01, ricorso amministrativo, entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica accertante, alla Commissione Medica di Seconda Istanza, Organo Collegiale della Sanità Militare, con sede, per quanto concerne la Regione Calabria, a Napoli, Rampe di S. Antonio a Posillipo, N°139; A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento approvato con il DPR N°461/01, le Commissioni Mediche non sono più chiamato a pronunciarsi anche sull'esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l'insorgere dell'infermità (o il prodursi della lesione), essendo tale valutazione affidata, ai sensi dell'articolo 10 dello stesso DPR N°461/01, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, presso il MEF.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge N°68/99 e degli articoli 2, 6 ed 8 del DPCM 13 Gennaio 2001, l'accertamento delle condizioni che danno diritto di accesso al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e effettuato dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della Legge N904/92.
Si rende opportuno, in attesa di una più organica riforma del Servizio di Medicina Legale, apportare modifiche alla Legge Regionale N°53/90 ed all'articolo 1, comma 1, della L. R. N°39/02, e relativo Regolamento della G. R., N°8/03, al fine di adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa.


Articolo 1

L'articolo 1 della Legge Regionale 05 Maggio 1990, N°53, e così sostituito:

"art. 1. Le funzioni in materia di Medicina Legale, gia previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera "q", della Legge 23 Dicembre 1978, N°833 ed attribuite alle Unita Sanitarie Locali, ora Aziende Sanitarie Provinciali, vengono svolte dalle Unita Operative di Medicina Legale, costituite nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda Sanitaria, nel numero indicato dall'Atto Aziendale 'di cui all'articolo 3, commi 1/BIS e quater, del Decreto Legislativo N°502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. Le UU. 00. di Medicina Legale esercitano le loro funzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari".

Articolo 2

L'articolo 4, punto 2, della Legge 05 Maggio 1990, N°53, e così sostituito:

"Art-4 Le funzioni medico-legali comprendono: le attività medico-legali previste dalle normative nazionali e regionali, tra cui:

    A) Accertamenti sanitari sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per motivi di salute;
     B) Certificazioni sanitarie di idoneità al porto delle armi;
   C) Le attività previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, N°285;
     D) Certificazione di idoneità psicofisica alla guida di veicoli;
    E) Certificazione di idoneità psicofisica alla guida di imbarcazioni e navi da diporto;
   F) Certificazione di idoneità psicofisica all'attività di volo da diporto o sportivo;
    G) Certificazione di idoneità psicofisica per il rilascio del patentino abilitante all'impiego dei gas tossici;
     H) Esenzione dall'uso delle cinture di sicurezza;
     I) Certificazioni per la concessione di contrassegni di libera circolazione per invalidi;
      J) Certificazioni di idoneità fisica all'impiego;
      K) Certificazioni concernenti la cessione del quinto dello stipendio;
      L) Indennizzi per danni irreversibili correlati a trasfusioni o somministrazione di emoderivati;
      M) Attestazione di elettore fisicamente impedito;
    N)Certificazioni di idoneità all'affidamento ed all'adozione dei minori; O) Attività di kisk Menagement;
      P) Partecipazione al collegio di osservazione per trapianti;
      Q) Partecipazione al comitato etico;
     R)Accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e collocamento al lavoro;
     S) Laboratorio di tossicologia forense ed analisi chimico- cliniche, nelle Unita Operative in cui risulta già istituito".

Articolo 3

L'articolo 7 della Legge 05 Maggio 1990, N°53, e così sostituito:

" Articolo 7. Tutti gli accertamenti collegiali di prima istanza, previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono effettuati, ire ciascuna Azienda Sanitaria, dalle Commissioni Mediche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 15 Ottobre 1990, N°295. In sede di accertamento, l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia."

Articolo 4

 L'articolo 8 della Legge 05 Maggio 1990, N°53, è abrogato.

Articolo 5

Per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Ottobre 2001, N°461, e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Febbraio 2004, avverso i giudizi medico- legali formulati dalle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge N°295/90, e ammesso, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della Legge N°416/ 26 ed all'articolo 19 del DPR N°461/01, ricorso amministrativo, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale, alla Commissione Medica di Seconda Istanza, Organo Collegiale della Sanità Militare.

Articolo 6

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Ottobre 2001, N°461, e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Febbraio 2004, pubblicato nella G. U. N°44 del 23 Febbraio 2004, adottato di concerto con i Ministeri della Giustizia, della Difesa, dell'Interno e della Salute, le Commissioni Mediche, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge N°295/90, operanti presso le Aziende Sanitarie, sono competenti ad eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti degli Enti Pubblici non Economici nazionali, regionali e locali, ricompresi nel cosiddetto Parastato, di cui alla Legge 20 Marzo 1975, N°70. Per i dipendenti delle altre Amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del Decreto Legislativo N°165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, la competenza ad eseguire gli accertamenti sanitari e demandata alle Commissioni Mediche di Verifica, di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo N°278/98.

Articolo 7

Le Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie, nei limiti delle competenze previste dal precedente articolo 6, effettuano accertamenti sanitari ai fini, del riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio, dell'equo indennizzo e di altri conseguenti benefici spettanti per infermità dipendenti da causa di servizio, dell'inidoneità e di altre forme di inabilita, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio delle mansioni, della dispensa dal servizio e dell'eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici. Per gli accertamenti richiesti, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 08 Agosto 1991, N°274, dalle Casse Pensioni, gestite dagli ex Istituti di Previdenza CPDEL, CPS, CPI, CPUG, ora amministrate dall'INPDAP, in ordine al riconoscimento del requisito medico- legale dell' inabilita assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo lavoro, le Commissioni Mediche dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente dovranno essere integrate da un medico agente in rappresentanza dell'INPDAP.

Articolo 8

Le Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie, ai sensi del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Ottobre 2001, N°461, in ordine agli accertamenti medico - legali eseguiti, non possono pronunciarsi sull'esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l'insorgere dell'infermità, o il prodursi della lesione, in quanto tale valutazione e affidata, in via esclusiva, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di cui all'articolo 10 Del DPR N°461/01.

Articolo 9

L'accertamento delle condizioni di disabilita di cui all'articolo 1 della Legge N°68/99, che danno diritto di accesso al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e effettuato dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della Legge N°104/92, e s. m. i., secondo i criteri indicati dal DPCM 13 Gennaio 2001.

Articolo 10

    1) Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte ed all'accertamento dei decessi, le Unita Operative di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento delle attività previste dalle vigenti norme legislative, in particolare nei casi di morte improvvisa e non spiegabile. Le Unita Operative di Medicina Legale provvederanno, inoltre, al riscontro diagnostico nei casi in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadaveri nel Presidio Ospedaliero dell' Azienda Sanitaria, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori del Presidio Ospedaliero.
    2) L'accertamento della morte dovra essere effettuato:

a) Dal medico necroscopo dell'Unita Operativa di Medicina Legale;
b) Dal medico ex Condotto od Ufficiale Sanitario, ex articolo 110 del DPR N°270 del 20 Maggio 1987;
c) dai ledici di Medicina Generale .convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute verranno determinati i compensi da corrispondere ai Medici di Medicina Generale in relazione allo svolgimento dei compiti di medicina necroscopica;

    3) dai Dirigenti Sanitari degli Stabilimenti Ospedalieri, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il DPR N°285/90, nei casi di decesso avvenuti all'interno dei medesimi Presidi.

Articolo 11

Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 10 Ottobre 2002, N°39, il Regolamento della Giunta Regionale, N°8/2003, nonchè le norme incompatibili con la presente Legge.

Articolo 12

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Calabria.