Proposta di legge n. 19/8^
NORMATIVA SUGLI USI CIVICI ATTA A DEFINIRE LA LEGITTIMAZIONE E L’AFFRANCAZIONE
RELAZIONE
Da qualche tempo migliaia di calabresi sono venuti a conoscenza di non essere legittimi proprietari dei loro beni immobili ma, di fatto, dei semplici occupatori "abusivi".
La casa che abitano, pur avendola regolarmente acquistata, non gli appartiene, essi semplicemente la occupano e ciò anche se sono ìn possesso dei titolo di proprietà regolarmente trascritto alla conservatoria.
Oltre che per le abitazioni, ciò vale anche per le attività produttive, e i locali commerciali.
Sono beni, questi, sui quali ogni anno sono state pagate le imposte. Ebbene, per il solo fatto che questi beni ricadono in aree originariamente soggette ad usi civici, non appartengono a chi li ha legalmente acquistati, o ricevuti in eredità o per donazione o attraverso un qualsiasi strumento di trasferimento della proprietà che oggi conosciamo.
Gli usi civici, infatti, sono diritti della collettività pressoché inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio. Appartengono alle popolazioni di un determinato territorio ove hanno la residenza e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali.
Tutti i beni ricadenti in queste zone sono di fatto demaniali, per poterne effettivamente rivendicare la proprietà è necessario che vengano poste in essere alcune procedure che la normativa sugli usi civici definisce dì legittimazione ed affrancazione.
Il risultato è che i calabresi, sono migliaia, che oggi vogliono poter disporre liberamente dei loro beni immobili, di fatto è come se li dovessero riacquistare, perché gli atti di compravendita in loro possesso sono nulli, come nulli sono i trasferimenti ereditari, e così via. Se non lo fanno, rischiano lo spossessamento, cioè le amministrazioni comunali possono in qualsiasi momento pretendere di rientrare in possesso di quei beni che una legge anacronistica gli attribuisce.
Quanto scritto può avere ulteriori gravi conseguenze per una economia, come quella calabrese, di per se fragile. Infatti, fin quando "l'occupatore abusivo" non affranca il bene, non può trasferirlo né alienarlo ad alcuno.
Questo "minaccia" alla proprietà privata fino ad oggi è rimasta sotto silenzio, poiché la maggior parte dei calabresi coinvolti, ma anche delle stesse amministrazioni, non era a conoscenza di tale problematica, ma già ora da più parti si percepiscono disagi e ansie per l'incertezza che tale situazione provoca.
Solo pochi cittadini più abbienti o aventi necessità impellente, hanno deciso di legittimare ed affrancare i loro beni, altri hanno chiesto di farlo e sono in corso le istruttorie, ma tanti non sono in grado di affrontare una tale spesa.
Non è accettabile che i risparmi di famiglie ed investitori, vengano cancellati allo scopo di tutelare un tipo di collettività che oggi non esiste più. Perché il problema è proprio questo, l'assurdità di voler tutelare proprietà collettive o presunte tali, che risalgono a parecchi secoli prima in contesti sociali, demografici ed urbanistici, assolutamente diversi dagli attuali. L'uso civico era nato per dare sostentamento vitale alle popolazioni in un momento storico preindustriale e in un'era in cui il commercio era pressoché locale e limitato a beni provenienti dalla terra. L'agricoltura, quindi, rappresentava l'unico elemento dal quale le popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari alla sopravvivenza.
Questo succedeva secoli fa. Oggi le cose sono completamente cambiate, l'economia è essenzialmente di tipo industriale, terziaria e commerciale, e le fonti di reddito provengono prevalentemente da questo genere di attività, la componente agricola, anche se ancora presente, è rappresentata da imprenditori agricoli in genere già proprietari dei loro fondi. Molte aree agricole che nell'anno 1000 (!) erano pressoché disabitate ed avevano, ovviamente, una vocazione agricola oggi risultano completamente urbanizzate e, spesso, intensamente popolate. E' evidente che in tali casi non ha senso parlare di usi civici e che diventa ingiusto penalizzare l'odierna collettività di cittadini per garantire un genere di collettività che in molti casi è completamente scomparsa così come illogico è tutelare usi in aree assolutamente diverse da quelle in cui originariamente erano stati introdotti.
Il mantenimento dell'uso civico non come sostentamento per la collettività ma quale necessità di garantire il mantenimento di un ambiente naturale, che si è inevitabilmente andato perdendo, ha già più senso ed è più giustificabile, ma è pur sempre applicabile solo in quelle aree che tale vocazione hanno mantenuto. Atteggiamento, questo, che giuridicamente non è privo di contraddittorietà perché l'uso civico che prima doveva tutelare la terra come produttrice di ricchezza, in questo caso diventa strumento di tutela per aree da lasciare libere da qualsiasi tipo di sfruttamento.
L'origine degli usi civici è antichissima, risale al VII/VIII secolo per meglio definirsi intorno al 1500 quando i diritti delle popolazioni erano condizione indispensabile per la stessa sopravvivenza dei feudo.
Tali diritti consistevano e consistono nel far legna (legnatico), prelevare l'acqua (acquatico), far pascolare gli animali (erbatico o ghiandatico), raccogliere funghi e altri prodotti dei bosco, ecc.
Questi diritti derivano dall'ordinamento feudale.
Per queste operazioni fu istituita una Commissione Feudale e, successivamente, furono nominati dei Commissari Ripartitori che dovevano dare esecuzione alle sue sentenze.
Tutto ciò oggi sembra anacronistico, sarebbe pertanto opportuna e necessaria una legge regionale finalizzata alla regolamentazione di una problematica molto sentita dai calabresi.
Pertanto, analogamente a quanto già in vigore in altre regioni d'Italia, e tenuto conto della situazione economica e sociale della Regione Calabria e dell'urgenza di un provvedimento che mitighi l'ingente ed ingiusto esborso a cui sono costretti i calabresi, si propone il seguente articolato.Art. 1
La legittimazione delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e la affrancazione possono essere effettuate, nell'ambito della Regione Calabria, secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, là dove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica diversa da quella agricola ovvero di area con destinazione agricola, sulla quale non sia stato esercitato alcun diritto promiscuo di godimento da oltre vent’anni.
Art. 2
I soggetti occupatori di terre di uso civico ed i proprietari in forza di titolo regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune possono presentare istanza di legittimazione e/o affrancazione nel termine di novanta giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
La presentazione della richiesta di cui agli articoli precedenti produce tacitamente la legittimazione e/o la conseguente affrancazione, alle condizioni e nei termini stabiliti negli articoli successivi. La legittimazione consegue anche in ipotesi di aree edificate, là dove l'edificazione sia conforme alle norme degli strumenti urbanistici vigenti. La legittimazione avviene, in quest'ultimo caso, a favore dell'occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza o, in mancanza di questi, a favore dell'occupatore che sia in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o, in mancanza, dell'occupatore che dimostri il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.
Art. 4
Nei casi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti ed individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, si applica, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato.
Art. 5
Con formale provvedimento di concessione della durata massima di anni 15, i comuni possono concedere, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica.
Art. 6
La richiesta di cui ai precedenti articoli deve essere prodotta in triplice copia ed indirizzata alla Regione Calabria - Assessorato all'Agricoltura -, Commissario agli usi civici della Regione Calabria ed al Comune interessato.
Art. 7
La legittimazione e/o la conseguente affrancazione sono subordinati alla esecuzione del versamento di cui al successivo articolo 8, da effettuarsi in unica soluzione nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta a favore del Comune interessato.
Art. 8
Il prezzo di affrancazione delle aree edificate, in virtù del rilascio di regolare concessione anche in sanatoria, è determinato per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con fissazione di somme pari al: a) 20 % dei valore sopra citato, per gli edifici con destinazione abitativa e per le aree edificabili o con destinazione diversa da quella agricola; b) 10 % del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di primo grado, e per le aree con destinazione agricola, sulle quali non sia stato esercitato alcun diritto promiscuo di godimento da oltre vent'anni; c) 30 % per gli edifici o aree con ogni altra destinazione.*
Art. 9
I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto ad un'ulteriore riduzione del 10% dei valore come determinato in applicazione dell'articolo precedente.
Art. 10
La domanda prodotta ai sensi degli articoli precedenti produce tacitamente la legittimazione e/o affrancazione. A tal fine la richiesta dovrà essere corredata di documentazione comprovante la destinazione urbanistica delle aree, la conformità urbanistica degli edifici eventualmente insistenti sull'area, nonché ricevuta dell'avvenuto versamento dell'intera somma, determinata ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 11
Resta salva la possibilità degli organi della Regione Calabria e del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di verificare la sussistenza delle condizioni previste da parte dei richiedenti, nel termine di sei mesi dalla presentazione delle attestazioni e documenti di cui sopra, con potere di revocare la legittimazione conseguita ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 12
La disciplina della presente legge si applica anche alle richieste prodotte alla data attuale ed in corso di espletamento.
Art. 13
Norma finanziariaPer l'attuazione della presente legge non è prevista aggravio di spesa.
* Il valore sopra indicato scaturisce dalla determinazione del canone, il quale è individuato in ragione di quindici volte la somma scaturente dal calcolo del 2,5_% (frutti civili) del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in ragione annua. Es. € (100.000 x 2.5 %) x 15 = € 37.500.