Proposta di legge 182

Relazione

Con il presente progetto di legge la Regione Calabria stabilisce l'istituzione del Servizio volontario di Vigilanza Ecologica. Il servizio volontario di vigilanza ecologica e istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali da attuarsi con specifiche attività, quale la diffusione della conoscenza e dei valori ambientali, concorrendo con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente. Il servizio volontario di Vigilanza ecologica dovrà attuarsi tramite le Guardie Volontarie Ecologiche (GEV), cui spettano, tra l'altro i compiti di:
a) informare diffondere e promuovere la conoscenza dei valori ambientali, della legislazione ambientale, in particolare in merito alla difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale, boschivo, della flora e della fauna;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa vigente;
c)collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
In merito al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica la Regione esercita, tra le altre, anche le funzioni di indirizzo e coordinamento e individua gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi e riserve regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia. Inoltre emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica.
L'organizzazione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica e affidato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria che si avvarrà della collaborazione e dell'opera 3delle Province, dei parchi e le riserve regionali, delle comunità montane e dei comuni capoluogo di provincia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
Finalità

    l. La Regione Calabria riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico. Il servizio volontario di vigilanza ecologica e istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali da attuarsi con specifiche attività, quale la diffusione della conoscenza e dei valori ambientali, concorrendo con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

    2. A tali fini la Regione Calabria promuove l'istituzione delle Guardie Ecologiche Volontarie. La regione in attuazione dell'art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n° 616 e dello Statuto, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica, da attuarsi tramite le Guardie Volontarie Ecologiche (GEV) per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse perda natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

a) informare diffondere e promuovere la conoscenza dei valori ambientali, della legislazione ambientale, in particolare in merito alla difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale, boschivo, della flora e della fauna;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa vigente;
c)collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
e) sono guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate G.E.V., coloro che avendo frequentato i corsi specifici organizzati dalla Regione Calabria in collaborazione con le , Province e/o le associazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n° 349 ( Istituzione Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Art.2
Requisiti della guardia ecologica volontaria (GEV)

    1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subito condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti -fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
e) frequentare i corsi specifici organizzati ed effettuare l'addestramento pratico;
f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'articolo 5;
g) conseguire la nomina a guardia giurata.

Art.3
Organizzazione dei servizio volontario di vigilanza ecologica

    1. La Regione:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi e riserve regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di specializzazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;
c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale;
d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
e) rilascia alle province gli schemi dei tesserini personali, dei distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche degli eventuali capi di abbigliamento;
f) assegna, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle province e dagli enti di cui al successivo comma 3.

    2. La provincia:

a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento e vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;
b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica presso gli enti di cui al comma 3 del presente articolo, salva l'autonoma iniziativa degli stessi;
c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio nelle singole aree;
d) consegna i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione, alle guardie volontarie ecologiche e alle guardie ecologiche onorarie;
e) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività svolte e il programma delle attività da svolgere nell'intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio e può assegnare agli stessi contributi finanziari ed eventuali mezzi e attrezzature;
f) presenta alla Giunta regionale entro il 31 marzo una relazione sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale; la relazione contiene anche una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi proposti con le relative motivazioni ed una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica Natura 2000 esterna ai parchi regionali.

    3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie e affidata:

a) al Dipartimento Politiche dell'Ambiente Territorio in collaborazione con le Province, i parchi e le riserve regionali, le comunità montane e i comuni capoluogo di provincia;
b) nel rimanente territorio, a raggruppamenti di comuni promossi dalla provincia, previe intese con i comuni stessi, in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi. locali d'interesse sovracomunale e reti ecologiche.

    4. I comuni associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.
       5. Gli Enti di cui al precedente comma 3 segnalano al Dipartimento Politiche dell'ambiente della Regione Calabria ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati alle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico.

Art.4
Compiti e poteri delle CEV

    1. Le GEV:

a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, coi-. particolare riferimento alla legislazione relativa;
b) concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente, igiene pubblica, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico;
c) accertano - nell'ambito delle leggi vigenti - violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
d) collaborano con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di:

1. inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e acustico;
2. smaltimento dei rifiuti;
3. normativa relativa alle cave;
4. escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica;
5. protezione della biodiversità;
6. tutela del patrimonio naturale e paesistico dai diversi fattori di rischio (incendi, episodi di inquinamento, ecc.);
7. danno ambientale;
8. opere di soccorso in caso di pubbliche calamita e di emergenza di carattere ecologico collaborando con le competenti Autorita;

    2. L'atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV e chiamata a espletare in relazione alle diverse normative ambientali. In particolare, individua l'ambito normativo entro il quale la guardia volontaria può esercitare la propria attività e, di conseguenza, il potere di elevare contravvenzioni in ambiti specifici.
    3. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'articolo 255 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e smi, accertino violazioni che comportino l'applicazione di sanzioni pecuniarie ,alle disposizioni statali e regionali in materia ambientale, le GEV redigono il verbale con le modalità previste dalle norme vigenti. Il verbale deve essere depositato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, competente a emanare l'ordinanza/ingiunzione.
    4. Le GEV, nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in virtù dell'ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di pubblici ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia amministrativa (articolo l legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni).
    5. Nei casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, le GEV procedono, ove possibile, all'identificazione del trasgressore e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.
    6. 1 compiti di cui ai commi- precedenti, ovvero altri compiti non previsti dal presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione sottoscritta tra l'ente pubblico titolare della funzione e le associazioni di GEV.
    7. Il servizio di cui ai commi precedenti e approvato e posto sotto vigilanza del Prefetto territorialmente competente.

Art.5
Modalita di accesso

    1. La Regione organizza annualmente i corsi di specializzazione per il riconoscimento di GEV e per il loro periodo di aggiornamento.
    2. L'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale non da luogo ad alcun rapporto di pubblico impiego o di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
    3. Gli interessati, per acquisire il titolo di GEV devono produrre istanza al Dipartimento Politiche dell'Ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Gli interessati al momento della domanda, devono possedere i requisiti di cui all'art. 2.
    5.Al termine del corso gli aspiranti devono sostenere un esame teorico-pratico innanzi all'apposita commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
    6. La commissione e composta, garantendo possibilmente il principio di pari opportunità stabilito dall'aut. 61 ,comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, da:

a) Il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria con funzioni di Presidente;
b) Un funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;
c) Un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal Coordinamento Regionale;
d) Un Dirigente della Protezione Civile regionale;
e) Un Dirigente della Regione Calabria esperto in discipline giuridiche;
f) Un Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Calabria;
g) Un Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

Art.6
Nomina a Guardia Giurata

    1. L'Ufficio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, organizzatore del servizio volontario di guardia ecologica, trasmette, ai sensi dell'art, 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 1 S giugno 1931 n° 773, istanza al Prefetto territorialmente competente per il rilascio dei decreti di approvazione delle nomine a guardie giurate di coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente articolo, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
    2. I decreti di approvazione delle nomine di guardie giurate sono trasmessi al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.

Art.7
Incarico di guardia ecologica volontaria

    1. L'incarico di guardia ecologica volontaria e attribuito alle Guardie Giurate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel quale sono riportati i compiti e i doveri delle GEV e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.
    2. La Guardia Ecologica Volontaria e ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al pretore, ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940. n° 635 e smi.
    3. la Guardia Ecologica Volontaria e agente di polizia amministrativa ed. e titolare dei poteri di cui all' art, l 3 della Legge 24 novembre 1981, n° 689.
    4. La Guardia Ecologica Volontaria e dotata di un tesserino personale di riconoscimento con apposita matricola rilasciato dalla provincia, di un distintivo o dell'uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta Regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 e smi; nell'esercizio dei propri compiti, la GEV e tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del medesimo tesserino.
    5. nell'espletamento del servizio la GEV e tenuta, inoltre, a indossare il contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito.11 distintivo deve contenere:

a) l'emblema della Regione
b) il nome della Regione;
c) l'emblema della Provincia;
d) il nome della Provincia;
e) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.

    6. La Regione Calabria provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire alle province lo schema del distintivo, il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto distintivo e approvato dalla Giunta Regionale.

Art.8
Guardie ecologiche onorarie

    1. Le guardie ecologiche volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie
    2. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente di appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia ecologica onoraria alle guardie ecologiche volontarie il decreto di incarico individua l'ente di appartenenza e dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.
    3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente di appartenenza per collaborare in attività di:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.
 

4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

Art.9
Doveri della Guardie Ecologiche Volontarie

    l. Le Guardie Ecologiche Volontarie devono:

a) assicurare almeno 36 ore di servizio nei mesi in cui si prevede il loro utilizzo, dandone comunicazione, con preavviso quindicinale, al responsabile zonale del servizio, della disponibilità delle giornate e degli orari;
b) prestare il proprio servizio nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine di servizio redatto dal responsabile zonale;
c) qualificarsi esibendo il tesserino personale o il distintivo;
d) compilare, in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile zonale del servizio;
e) usare con cura l'attrezzatura data in dotazione;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento;
g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;
h) operare con prudenza, diligenza e perizia nell'espletamento del servizio.

    2. Nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono essere armate anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.
    3. Le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti, per poter espletare l'attività, hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Art. 10
(Sospensione e revoca dell'incarico)

    1. Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati alle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi piùgravi, di revoca dell'incarico;
    2. Il provvedimento adottato dal presidente della Giunta Regionale e comunicato al Prefetto competente per Territorio.

Art.11
Elenco Regionale Guardie Ecologiche Regionale

    1. E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie, abilitate all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
    2. Le eventuali variazioni dell'elenco. sono disposte dal Presidente della Giunta Regionale.
    3.Copia dell'elenco e delle relative variazioni e trasmesso alla Prefettura competente.

Art.12
Norma transitoria

    1. Coloro che hanno gia conseguito il titolo di guardia giurata, al fine di ottenere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono tenuti a partecipare ad un corso di specializzazione per Guardie Ecologiche Volontarie, con esonero dall'esame finale.
    2. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria in altre Regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati e che abbiano ottenuto la residenza in Calabria, sono iscritti, a domanda, nell'elenco di cui al precedente art. 10.
    3. Per il primo aralo di applicazione della presente legge, la presentazione delle istanze da parte degli interessati sarà disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

Art.13
Abrogazioni e modifiche

    1. La presente Legge abroga. e modifica qualsiasi altra norma con essa in contrasto.

Art.14
Norma finanziaria

    1. Alla determinazione degli eventuali oneri,derivanti dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall'aiuto 2007, in sede di legge finanziaria regionale.
    2. La Regione destina le entrate derivanti dai verbali redatti dalle GEV di cui alla presente legge per le infrazioni amministrative riscontrate, in un apposito capitolo delle entrate con destinazione vincolata per la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima.
    3. Qualora i fondi nell'aiuto finanziario in corso non vengano impegnati completamente, la parte restante sarà utilizzata l'aiuto successivo entrando a far parte della somma indistinta del capitolo medesimo.
    4. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni dei contributi ottenuti per il funzionamento del servizio di vigilanza volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.
    5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente stabilita con legge di bilancio.
    6. Alle spese - relative al funzionamento delle commissioni. regionali esame, . spese postali, telefoniche ed altre spese si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione 2007.