Proposta di legge 123
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA
RELAZIONE
1- La riforma dell'istruzione superiore ed universitaria comporta una modifica della formazione professionale del geometra, al cui accesso è necessario il diploma di laurea nelle classi 4, 7 o 8 previsto dal nuovo ordinamento universitario.
La Regione Calabria prende atto della riforma e, considerata la funzione sociale svolta dalla professione di geometra, di antiche origini, molto radicata sul territorio nazionale ed in grado di contribuire allo sviluppo socio-economico della regione Calabria, promuove la qualificazione culturale e professionale, attua progetti volti ad ampliarne la formazione nel solco dell'istruzione universitaria e attiva iniziative specifiche finalizzate a garantirne l'accesso a tutte le iniziative di sviluppo economico presenti sul territorio regionale. 2 - La Regione Calabria agevola l'istituzione di corsi universitari di base e magistrali sul territorio regionale e si adopera per potenziare quelli già esistenti, l'accesso ad essi mediante intese con le Università, i Collegi professionali e le istituzioni e associazioni riconosciute rappresentative di categoria a carattere regionale o nazionale.
Il perseguimento di questi obiettivi è demandato all'Assessore all'Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università ed all'Innovazione Tecnologica, al quale è attribuito il compito di predisporre le intese e gli accordi necessari.
Alle Università, ai Collegi provinciali dei Geometri ed alle istituzioni e associazioni riconosciute rappresentative di categoria a carattere regionale o nazionale presenti sul territorio regionale è attribuito la potestà di iniziativa nei confronti dell'Assessorato all'Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università ed all'Innovazione Tecnologica per tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 1.
Tutti gli strumenti così predisposti sono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione e l'attuazione.
3 - Per il raggiungimento degli obiettivi dell'art. 1 la Regione Calabria riconosce la figura del geometra laureato e le competenze acquisite attraverso la formazione complessiva.
Per valorizzare la professione e la figura del geometra, i laureati nelle classi 4, 7 e 8, viste le specifiche conoscenze acquisite, ferme restando le competenze (di cui al R.D. 11.2.1929 n. 274 e s. m. e i. e alla L. 2.3.1949 n. 144 e s. m. e i.) e i diritti acquisiti dai geometri diplomati, possono eseguire le prestazioni nelle materie della geodesia, della topografia, della cartografia, del telerilevamento, dell'estimo (in tutte le sue articolazioni, anche aziendale), e della salvaguardia e promozione del contesto ambientale, inteso anche nella sua accezione di tutela del territorio, nel campo dell'agraria, nonché nel settore dell'edilizia con i limiti previsti dalla normativa vigente. Queste possibilità sono strettamente collegate alla formazione specifica che il geometra laureato ha acquisito nelle predette materie.
La Regione Calabria garantirà l'effettivo accesso dei geometri agli incarichi conferiti sul territorio regionale dalle amministrazioni pubbliche locali, anche attraverso intese e accordi.
4 - Per consentire un'agevole individuazione dei geometri con specifiche conoscenze, competenze e qualificazioni nei vari settori professionali, i Collegi provinciali dei Geometri presenti sul territorio regionale potranno istituire apposite sezioni degli albi distinte in base agli specifici percorsi formativi ed esperienze professionali acquisiti dai singoli professionisti.
Al fine di agevolare l'istituzione delle sezioni specialistiche dell'Albo, i geometri iscritti all'albo con esercizio continuato dell'attività professionale potranno iscriversi alle sezioni attraverso una preventiva valutazione della qualità dell'esercizio svolto. La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, composta da un rappresentante del Collegio provinciale dei Geometri competente, nonché da due professori universitari di settore disciplinare riguardante la sezione, di cui uno designato dall'Assessore regionale all'istruzione, università e alta formazione e, l'altro, dal Collegio dei Geometri.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai geometri parità di accesso con le altre categorie professionali agli incarichi pubblici aventi ad oggetto l'estimo, la geodesia, la topografia, la cartografia., il telerilevamento, la progettazione edilizia, nonché la salvaguardia e promozione dell'ambiente e del territorio.
I Collegi provinciali dei Geometri invieranno periodicamente alle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale gli aggiornamenti degli albi.Art. 1
La Regione Calabria, ferme restando le proprie competenze in materia di formazione ed istruzione professionale e di disciplina delle professioni, sulla scorta dell'art. 117 della Costituzione, viste le finalità e gli obiettivi della legge regionale 26 novembre 2001 n. 27,
a) riconosce la funzione sociale svolta dalla professione di geometra per lo sviluppo economico e sociale regionale;
b) promuove nell'esercizio delle sue competenze e per la tutela dell'utenza, iniziative utili a valorizzare e a qualificare la professione del geometra;
c) sostiene, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione, la più elevata formazione culturale e professionale del geometra nell'ambito dell'offerta formativa universitaria e tutela gli utenti del servizio professionale;
d) consente l'accesso dei geometri a tutte le iniziative di sviluppo economico della Regione e degli enti locali, promuovendo lo svolgimento della loro attività professionale e garantendone l'autonomia nell'adempimento delle prestazioni.Art. 2
La Regione Calabria, unitamente alle Università, ai Collegi provinciali dei Geometri e alle istituzioni e associazioni riconosciute rappresentative di categoria a carattere regionale o nazionale presenti sul territorio calabrese, realizza progetti finalizzati a favorire l'istituzione dei corsi di istruzione universitaria nelle classi di laurea, di base e specialistica, che consentano l'esercizio della professione di geometra e l'accesso ad essi dei giovani residenti in Calabria.
L'Assessorato all'Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università ed all'Innovazione Tecnologica, nell'assolvimento dei propri compiti predispone con gli enti e le associazioni di cui al comma 1 le intese e gli accordi attuativi necessari per consentire l'istituzione e l'accesso ai corsi di istruzione universitaria di base e specialistica per i geometri.
Le Università, i Collegi provinciali dei Geometri e le istituzioni e associazioni riconosciute rappresentative di categoria a carattere regionale o nazionale presenti sul territorio regionale, possono inviare all'Assessorato all'Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università ed all'Innovazione Tecnologica tutte le proposte e le iniziative ritenute necessarie per garantire il perseguimento delle finalità ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 1.
Gli strumenti predisposti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale che ne cura anche l'attuazione.
Art. 3
La Regione Calabria - ferme restando le competenze e i diritti acquisiti dal geometra diplomato - riconosce la figura professionale del geometra laureato e le competenze acquisite con il conseguimento del diploma di laurea e/o di laurea magistrale.
Il geometra laureato potrà accedere a tutti gli incarichi professionali che abbiano ad oggetto la geodesia, la topografia, la cartografia, il telerilevamento, l'estimo, la salvaguardia e promozione dell'ambiente e del territorio, l'agraria, nonché la progettazione e direzione lavori edili nell'ambito delle sue competenze, purché nel percorso formativo complessivo si rinvengano specifiche conoscenze nelle discipline e materia suddette.
La Regione Calabria, anche su proposta dell'Assessorato all'Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università ed all'Innovazione Tecnologica, realizza iniziative per garantire l'effettività dell'accesso dei geometri agli incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni locali sul territorio regionale, anche mediante la stipulazione di intese ed accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'art. 1.
Art. 4
I geometri laureati che documentino con i curricula i crediti formativi complessivi dei settori scientifici disciplinari di cui all'art. 3, potranno iscriversi in apposite sezioni degli albi tenuti dai Collegi provinciali dei Geometri competenti per territorio.
I Collegi provinciali dei Geometri presenti sul territorio regionale possono istituire apposite sezioni degli albi in relazione allo specifico percorso formativo e/o professionale acquisito dal professionista. Per accedere a queste sezioni, i richiedenti devono documentare il possesso di specifiche conoscenze e qualificazioni nei vari settori professionali con appositi curricula contenenti la specificazione delle materie dei rispettivi piani di studi universitari.
I geometri iscritti all'albo con esercizio continuato dell'attività professionale, potranno iscriversi alle sezioni previa valutazione della qualità dell'esercizio svolto, effettuata da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, composta da un rappresentante del Collegio provinciale dei Geometri competente, nonché da due professori universitari di settore disciplinare afferente alla sezione, di cui uno designato dall'Assessore all'Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università ed all'Innovazione Tecnologica e, l'altro, dal Collegio dei Geometri.
Le pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato le intese e gli accordi previsti dall'art. 4, sono tenute a garantire ai geometri laureati iscritti negli albi la parità di accesso con le altre categorie professionali agli incarichi pubblici aventi ad oggetto l'estimo, la geodesia, la topografia, la salvaguardia e promozione dell'ambiente e del territorio, nonché la progettazione e direzione edilizia nell'ambito delle proprie competenze.
I Collegi provinciali dei Geometri inviano periodicamente alle pubbliche amministrazioni regionali gli aggiornamenti delle sezioni degli albi contenenti i professionisti distinti a seconda della specializzazione acquisita dagli iscritti.