Proposta di legge 122

ORGANIZZAZIONE DELLA ZOOTECNIA E COMPARTO ALLEVATORI IN CALABRIA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Dopo l'abrogazione della Legge per lo sviluppo della zootecnia (L.R. n.26/86), disposta con la Legge n.14/2000, la Regione Calabria è priva di uno strumento legislativo che consente di finanziare iniziative volte al sostegno e allo sviluppo del comparto zootecnico.
Le mutate condizioni normative previste dalla Comunità Europea rendono inoltre urgente l'approvazione di una legge che, uniformandosi a tali direttive, consenta di riprendere a sostenere questo strategico comparto dell'agricoltura calabrese.
La PLV degli allevamenti ha, infatti, rappresentato nell'ultimo quarantennio una percentuale ragguardevole della produzione agricola totale attestandosi, nel 1997 (ultimi dati ufficiali disponibili), sul valore del 22,8%.
In dettaglio la zootecnia da carne incide sulla PLV agricola regionale per il 16,7% mentre quella da latte per il 3,5%, seguono le produzioni di uova con una percentuale pari a 1,6% ed il miele con lo 0,4%. Per quest'ultimo prodotto merita osservare che l'incremento del suo valore nell'ultimo trentennio è stato del 95%.
L'ultimo dato ISTAT relativo al censimento agricolo del 2000, l fornisce dati allarmanti, circa l'andamento demografico del settore zootecnico calabrese, sia in termini di numero di aziende che per numero di animali allevati. Per quanto riguarda il numero delle aziende zootecniche, nel decennio 1990-2000 (periodo preso in considerazione dal censimento agricolo dell'ISTAT) si è registrata una flessione attestata ad un -33, 5%, mentre per quanto riguarda il numero dei capi allevati si è registrata una contrazione attestata ad un -36,2 % per i capi bovini, ad -37 % per gli ovini e caprini ed un -44 % per i capi suini.
E' evidente che ad una contrazione del numero delle aziende, corrisponde un aumento della disoccupazione, che deve far riflettere e deve spingere il legislatore a tamponare questi funesti effetti.
Il comparto zootecnico calabrese è caratterizzato dalla coesistenza di realtà produttive differenti: accanto ad una zootecnia intensiva, sviluppata per lo più nelle zone di pianura della regione, si ritrovano sistemi di allevamento tradizionali caratterizzati da un elevato grado di estensivizzazione e localizzati nelle zone montane e collinari in cui attualmente si pratica il 95,7% della zootecnia calabrese.
Tra i punti di debolezza che caratterizzano la zootecnia calabrese si evidenziano la limitata dimensione media degli allevamenti, la carenza di azioni di valorizzazione dei prodotti zootecnici, gli elevati costi di produzione (con particolare riferimento alle voci alimentazione e manodopera), la carenza di coordinamento ed incisività dei servizi realmente fruibili dagli allevatori, la scarsa propensione all'associazionismo. In relazione a quest'ultima aspetto, le politiche che nel corso degli anni hanno incentivato questo tipo di iniziative non hanno riportato i risultati attesi. L'esperienza dell'associazionismo a livello di strutture agricole è risultata essere, per il comparto zootecnico, non totalmente attuabile se non a livello di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti.
In questo scenario si è evidenziata la necessità di uno strumento legislativo che potesse, sostanzialmente, individuare una serie di interventi volti al sostegno dei territori rurali, alla valorizzazione delle risorse ambientali, alla organizzazione di filiera laddove carente, al miglioramento della competitività dei sistemi zootecnici ed agroindustriali, al sostegno delle fasi di commercializzazione valorizzazione delle produzioni.
Con lo stesso strumenta legislativo si è voluto inoltre prevedere azioni trasversali di sostegno al comparto e che riguardano l'introduzione di tecniche di allevamento a basso impatto ambientale e la strutturazione di una rete di Servizi di assistenza tecnica, integrati con i Servizi di sviluppo agricolo dell ARSSA.
La presente proposta di legge riguarda l'intera filiera zootecnica, dall'allevamento fino alla commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ed ammette, nel suo campo di applicazione, anche i comparti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e della gelsibachicoltura che rappresentano una zootecnia "minore" ma che può determinare, se sostenuta e valorizzata, integrazione di reddito costituito dalla specificità delle sue produzioni. Nell'articolo 2 vengono recepite le indicazioni nazionali in merito alle competenze regionali relative alle attività dei Libri Genealogici, dei registri anagrafici ed ai controlli funzionali delle specie di interesse zootecnico. Si specifica infatti che la competenza in materia di tenuta dei Libri Genealogici, registri anagrafici e relativi controlli funzionali è della Regione, la quale controlla e demanda tutte le attività relative, alle . Associazioni degli Allevatori.
Attraverso il dettato dell'articolo 3 vengono sostenute le iniziative volte allo sviluppo dell'acquacoltura, della gelsibachicoltura dell'apicoltura. Per quest'ultimo settore, si pone l'accento, sulla necessità che la Giunta produca propri atti anche per la regolamentazione della pratica del nomadismo. Con l'articolo 5 viene istituzionalizzato il Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA), già approvato dalla Comunità Europea nelle sue linee guida, è che ha già riscosso notevole consenso da parte degli allevatori calabresi.
Con l'articolo 6 si istituisce il Centro Regionale d'Incremento Ippico della Calabria, che dovrà esercitare le funzioni nel settore dell'Incremento Ippico attribuite alle regioni dalla legislazione vigente, e che pone la Regione in linea con altre realtà regionali nazionali, che già da svariati anni hanno inteso istituire questo importante centro.
L'articolo 8 predispone il via al riordino un'importante materia zootecnica che è quella della salvaguardia e della tutela delle razze animali autoctone, che dovrà portare tra l'altro, alla creazione e pubblicazione di un Repertorio regionale delle razze animali autoctone.
Con l'articolo 9 sono previsti sostegni per interventi strutturali nelle aziende zootecniche e l'acquisto d'attrezzature e bestiame selezionato.. Sempre nello stesso articolo sono previsti sostegni per l'incentivazioné dell'associazionismo finalizzato alla concentrazione dell'offerta ed alla commercializzazione, per la trasformazione e commercializzazione, per lo sviluppo di produzioni zootecniche di qualità.
Nell'articolo 10, che prevede misure compensative a favore degli allevamenti, viene stabilito che è la Giunta Regionale a predisporre le modalità d'indennità compensativa e di aiuto a favore dell'adozione di tecniche d'allevamento a basso, impatto ambientale. Inoltre, è sempre la Giunta che può predisporre interventi a favore degli allevamenti colpiti da provvedimenti di polizia veterinaria. Tali interventi avranno lo scopo di ricostituire il patrimonio zootecnico abbattuto, di predisporre interventi strutturali mirati alla prevenzione sanitaria e di sostenere i premi assicurativi. Con l'articolo 11 si sancisce quanto già previsto dal Regolamento Comunitario n.1257/99 relativamente alla possibilità della Regione di applicare i regimi d'aiuto supplementari per il settore zootecnico.
Il sostegno allo sviluppo delle produzioni zootecniche calabresi è inoltre estrinsecato nell'articolo 12 che prevede l'attuazione di programmi di ricerca e sperimentazione. Infine sono definite le norme generali e transitorie che mirano alla migliore applicazione della presente proposta di legge.

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO

Questo progetto di legge in fase di prima applicazione verrà finanziato attraverso l'utilizzo delle somme recuperate dai fondi perenti fino ad un importo di Euro 750.000. Tali somme verranno iscritte all'UPB 2.2.04.02 che la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Fondo per il sostegno del comparto zootecnico"
Alla copertura totale o parziale dell'attività prevista dall'articolo 2 si provvederà con i fondi appositamente stanziati dal MI.P.A.F. per il miglioramento genetico.
Una quota pari a Euro 500.000 dello stanziamento di cui ai capitoli 5123104 e 22040210 è riservata prioritariamente alle spese del personale delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori per le attività di cui alla presente legge.

Art. 1
(Ambito di applicazione interventi per lo sviluppo detta zootecnia)

1. La presente legge:

· regolamenta le modalità di programmazione e di sostegno al settore dell'allevamento. della trasformazione, della commercializzazione e della valorizzazione delle produzioni zootecniche calabresi, ivi compresa l'apicoltura, gelsibachicoltura e l'acquacoltura;
· regolamenta l'attività dei libri genealogici e dei controlli funzionali;
· incentiva il potenziamento dei servizi specialistici di assistenza tecnica alle aziende zootecniche e le attività connesse al miglioramento genetica del patrimonio zootecnica regionale attraverso il riordina del sistema delle associazioni allevatori;
· istituisce i l centro regionale di incremento ippico.

2. Entro il 30 gennaio la Giunta Regionale, approva gli obiettivi e le linee prioritarie di intervento a favore del settore dell'allevamento e delle produzioni zootecniche.

Art. 2
(Zootecnia di qualità)

1. Alla fine di ottenere produzioni zootecniche di qualità, per le quali occorre l'adesione a specifici disciplinari sottoposti al controllo di organismi terzi, sono stabiliti i seguenti indicatori:

a. utilizzo nell'alimentazione del bestiame di materie prime di prevalente provenienza aziendale o regionale;
b. tipologia di allevamento;
c. linee di produzione, a partire dalle fattrici di provenienza regionale;
d. tracciabilità aziendale;
e. zootecnia biologica;
f. alimentazione senza organismi geneticamente modificati (OGM);
g. utilizzo condizionato ed ecocompatibile degli effluenti zootecnici.

2. La Giunta Regionale definisce con proprio atto, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente legge, gli indicatori da adottare e quantificare per le singole specie e razze;con lo stesso atto la Giunta regionale stabilisce il periodo entro cui raggiungere la prevalenza, nell'alimentazione, di materie prime di provenienza aziendale o regionale.

Art. 3
(Libri genealogici, controlli funzionali e registri anagrafici)

1. Le attività dei Libri Genealogici, registri anagrafici ed i relativi controlli funzionali, sono di competenza della Regione.

2. La Regione demanda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, alle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali degli Allevatori, don la vigilanza dell'Assessorato all' Agricoltura.

3. La Regione è autorizzata ad anticipare il 100 per cento dei costi annuali fissi elo obbligatori sostenuti dalle Associazioni Allevatori per le attività di cui al presente articolo, con obbligo e priorità da parte delle stesse al puntuale pagamento del personale.

4. Le attività dei registri anagrafici comprendono anche le valutazioni morfologiche dei soggetti effettuate dagli esperti di razza.

Art. 4
(Acquacoltura, Gelsibachicoltura, Apicoltura)

1. La Giunta Regionale, con propri atti disciplina iniziative per lo sviluppo dell'acquacoltura., della gelsibachicoltura, dell'apicoltura e della relativa pratica del nomadismo.

Art. 5
(Organizzazioni dei produttori)

l. Alle organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle norme comunitarie e nazionali, sono concessi aiuti per le seguenti attività, nei limiti previsti dagli orientamenti comunitari:

a. concentrazione delle produzioni, anche in aree geograficamente periferiche e marginali, alfine di conseguire migliori economie di scala nel quadro degli scopi prefissi;
b. miglioramento della qualità con la massima attenzione agli esiti di produzione tracciata, dalla sicurezza alimentare alla tutela del consumatore finale;
c. promozione e pubblicità dei prodotti zootecnici regionali.

Art. 6
(Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevamenti - SATA)

1. Il servizio SATA, é riconosciuto quale servizio dell'ente Regione Calabria, ed é effettuato a favore di tutti gli allevatori che ne facciano esplicita richiesta ad un'Associazione Provinciale o Interprovinciale Allevatori presente sul territorio regionale.

2. Il SATA è un programma di assistenza tecnica in zootecnia, il cui coordinamento è affidata all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria la quale si avvale esclusivamente delle Associazioni Provinciali e Interprovinciali Allevatori della Calabria le quali operano nel territorio di appartenenza..

3. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato all'Agricoltura.

4. Per l'espletamento delle attività relative al presente articolo, la Regione concede un contributo annuale sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili, con aliquota massima prevista dalle decisioni comunitarie nei limiti previsti per singolo beneficiario, ed a condizione che le stesse attività non rientrino nella normale attività di gestione aziendale, in linea con gli orientamenti comunitari.

5. La Regione é autorizzata ad anticipare il 80 per cento dei casti annuali fissi e/o obbligatori sostenuti dalle Associazioni Allevatori per le attività di cui al presente articolo, con obbligo e priorità da parte delle stesse al puntuale pagamento del personale.

Art. 7
(Centro regionale d'incremento ippico della Calabria)

1. E' istituito il Centra regionale d'incremento ippico della Calabria, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, esercitando tutte le funzioni ed attività nel settore dell'incremento ippico attribuite alla regione dalla legislazione vigente.

2. Con propria atta, la Giunta Regionale entro óogiorni dalla pubblicazione della presente legge, approva lo statuto, consiglio d'amministrazione e le attività ad esso demandate, al pari degli altri centri regionali già esistenti sul territorio nazionale.

3. Le attuali strutture, con relative risorse umane ed animali in forza presso le associazioni allevatori, saranno trasferite al centro regionale di cui al presente articolo.

Art. 8
(Salvaguardia delle risorse genetiche animale autoctone)

l. La Giunta Regionale, sentite le Associazioni. Provinciali ed Interprovinciali allevatori, disciplina con propri atti, iniziative per la tutela, la salvaguardia e la conservazione in situ ed ex situ, delle risorse genetiche. animali autoctone, sostenendo in particolare quelle minacciate dal rischio estinzione, fmalizzate alla tutela della biodiversità animale.

2. Le iniziative devono riguardare tra l'altro, oltre ad un sostegno finanziario a capo allevata, la creazione di un inventario regionale delle risorse, la loro valutazione e le azioni da perseguire, con la successiva creazione e pubblicazione di un Repertorio regionale.

Art. 9
(Investimenti e incentivi a favore dello sviluppo del settore zootecnico)

l. La Giunta Regionale con proprio atto predispone un regime di aiuti a favore dello sviluppo del settore zootecnico. Gli. aiuti devono prevedere interventi, conformi alle disposizioni comunitarie a favore degli allevamenti e delle produzioni zootecniche trasformate ed in particolare:

· acquisto bestiame per l'avvio di nuove aziende zootecniche o per là sostituzione dello stesso, a condizione che si tratti di riproduttori iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici a seguito di disposizioni delle autorità pubbliche preposte;
· investimenti strutturali e per attrezzature negli allevamenti;
· investimenti nel settore della trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, sostenendo in particolare opifici e spacci aziendali;
· investimenti per la sviluppo delle produzioni di qualità. zootecniche;
· investimenti a favore delle forme societarie dei produttori zootecnici finalizzate alla concentrazione dell'offerta e alla commercializzazione delle produzioni;
· investimenti a favore della promozione e pubblicità delle produzioni anche per la conclusione dei contratti di cui all'art. 14 del D.Igs 18/5/2001 n° 228.

2. La Giunta Regionale può finanziare inoltre per il tramite delle Associazioni Allevatori, programmi ed interventi carne appresso specificati:

· promuove e finanzia interventi inerenti l'anagrafe del bestiame e l'identificazione del patrimonio zootecnico regionale, anche attraverso l'identificazione elettronica;
· promuove e finanzia la diffusione dell'inseminazione strumentale, delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale;
· promuove e finanzia l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, fiere e mostre zootecniche di rilevanza tecnica, nonché la partecipazione alle stesse degli allevatori;
· promuove ed incentiva corse specialistici di formazione ed aggiornamento per tecnici ed allevatori;
· promuove ed incentiva la collaborazione con Università ed Istituti di ricerca del settore della zootecnia e delle produzioni animali;
· organizza e finanzia in collaborazione con le competenti autorità sanitarie regionali mirate campagne di trattamento per la latta contro endo ed ectoparassiti, di prelievi ed eventuali vaccinazioni rese obbligatorie dalle urgenti disposizioni;
· promuove e finanzia il ritira e lo smarrimento delle carcasse animali;
· promuove finanzia ogni altra iniziativa resa obbligatoria da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie o ritenuta di rilevante interesse per il settore da parte della Giunta Regionale.

Art. 10
(Misure compensative a favore degli allevamenti)

l. La Giunta Regionale con proprio atto predispone le modalità per il sostegno degli allevamenti delle misure di indennità compensativa e di aiuti a favore delle tecniche di allevamento a basso impatto ambientale adottate darle aziende zootecniche.

2. Con atto della Giunta Regionale sano definite le modalità per il sostegno degli interventi ambientali a favore delle superfici pascolane. Gli interventi sono relativi al miglioramento dei pascoli, delle pratiche di pascolamento e degli impianti al servizio del pascolo.

3. La Giunta Regionale con proprio atta può predisporre gli interventi per il sostegno degli allevamenti colpiti da provvedimenti dr polizia veterinaria. Tali azioni sono mirate alla ricostituzione del patrimonio zootecnico abbattuto. Predispone inoltre, il sostegno ad interventi strutturali di prevenzione e alla partecipazione contributiva di premi assicurativi.

Art. 11
(Aumento delle aliquote contributive)

l. La Giunta Regionale con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede all'applicazione dei regimi di aiuto supplementari per il settore zootecnico, così come previsto dall'articolo 51 del Regolamento CEE 1257/99 e/o successive modificazioni

2. Per il settore della trasformazione e commercializzazione sr procederà alla individuazione delle modalità di erogazione di aiuti supplementari, nell'ambito di quanto consentita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale.

Art. 12
(Programmi di ricerca e sperimentazione)

l. La Giunta Regionale, con proprio atto dr indirizzo, approva programmi e progetti relativi agli obiettivi di ricerca, sperimentazione, indagine e studio finalizzati allo sviluppo delle produzioni zootecniche calabresi, ivi compresa la pubblicazione e diffusione dei risultati delle ricerche.

Art. 13
(Utilizzazione dei terreni pascolabili)

1. L'utilizzo di tutti i terreni pascolavi pubblici, presente nel territorio della Regione Calabria, è disciplinato dall'articolo 6 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228.

2. Al fine di assicurare il razionale uso dì tutte le risorse pascolive disponibili nei baschi, nei terreni rimboschiti e nei pascoli naturali di proprietà della Regione, degli Enti locali e degli Enti Regionali, è istituita presso l'Assessorato all'Agricoltura, una Commissione permanente costituita da: l'Assessore all'Agricoltura o da un suo rappresentante all'uopo delegato che presiede; un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori; un rappresentante per ciascuna Associazione di produttori Zootecnici riconosciuta; un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

3. La Commissione di cui al precedente comma, propone al competente Assessorato, i criteri di assegnazione dei pascoli.

4. Detta Commissione presenta all'Assessorato all'Agricoltura, una organica proposta di assegnazione dei pascoli disponibili.

5. Ogni anno la Commissione ha il compito: a} di censire gli allevamenti transumanti; b} assegnare i pascoli sulla base dei criteri di cui al 3° comma del presente articolo; c}esaminare procedure e formulare proposte per la gestione delle superfici pascolabili, al fine di migliorare l'accesso e l'utilizzazione dei titoli di pagamento disaccoppiato agli allevatori titolari di diritti di pagamento unico aziendale, ex Reg. CEE n° 1782/2003.

6. La Commissione propone al Competente Assessorato, l'utilizzo delle somme derivanti dalla fida pascoli al fine del miglioramento degli stessi.

Art. 14
(Investimenti nelle aziende zootecniche)

l. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associai, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2135 del c.c., per investimenti finalizzati:

a. alla riconversione a potenziamento della linea madre-figlio;
b. alla realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi, al fine di diversificare, ampliare o qualificare l'offerta zootecnica regionale;
c. alla realizzazione di strutture atte alla trasformazione degli allevamenti della stato intensivo alla stato estensivo, nonché di allevamenti all'aperto;
d. alla realizzazione di strutture polifunzionali per l'allevamento e il benessere degli animali;
e. alla realizzazione di interventi strutturali volti ad ottimizzare l'utilizzo produttivo dei prati-pescalo e per la diffusione e l'adozione di sistemi di governo integrale e rinnovabile dei prati pascolo;
f. alla raccolta e distribuzione degli effluenti zootecnici;
g. all'acquisto di macchine ed attrezzature, can l'esclusione delle trattrici agricole;
h. al prima acquisto di bestiame;
i. all'acquisto di riproduttrici maschi e femmine di qualità pregiate iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. I contributi di cui al camma 1 sono concessi nel limite massima del 40 per cerata del volume dell'investimento, aumentato al 50 per cento per le zone svantaggiate. Per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, le percentuali sana elevate rispettivamente al 45 e 55 per cento.

3. Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente, a1 miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, all'approvvigionamento e alla produzione di energia elettrica, nonché all'approvvigionamento di risorse idriche, le percentuali di cui al camma 3 passano essere aumentate del 20 o del 25 per cento unitamente per gli investimenti necessari all'adeguamento dei nuovi requisiti comunitari minimi o volti al superamento dì tali requisiti.

Art. 15
(Disposizioni finanziarie)

1. In fase di prima applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere alla copertura dell'onere derivante gli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 attraverso l'utilizzo delle somme recuperate dai perenti fino ad un importo di € 750.000; tali somme sono iscritte a carico dell'UPB 2.2.04.02 che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire can la seguente denominazione "Fondo per il sostegno del comparto zootecnico"

2. Alla copertura totale o parziale dell'attività prevista dall'articolo 2 si provvederà con i fondi appositamente stanziati dal Mi.P.A.F, per il miglioramento genetico.

3. Una quota pari a € 540.000 dello stanziamento di cui ai capitoli S 123 104 e 22040210, è riservata prioritariamente alle spese del personale delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori per le attività di cui alla presente legge.

4. Alla copertura dell'onere derivante l'attuazione del regimi di aiuto previsti dalla presente legge, per gli anni successivi si provvederà mediante un apposito stanziamento da prevedere nelle rispettive leggi di applicazione del bilancio di previsione.

5. La Giunta con proprio atto determina i criteri per la programmazione finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge e stabilisce le modalità per la rimodulazione delle economie derivanti dall'applicazione dei regimi di aiuto.

Art. 16
(Norme generali e transitorie)

l. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea., così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.

2. Nel caso di regimi di aiuti già autorizzati nell'ambito di regimi generali essi saranno applicate conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione.

3.  In fase di prima applicazione saranno considerai validi i programmi già presentati dalle Associazioni Allevatori. I programmi non conformi alla presente legge dovranno essere adeguati entro 60 gg dalla data della sua pubblicazione.

4. La Regione concede alle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali Allevatori un contributo straordinario, a carico dei fondi regionali, a copertura dei disavanzi sul bilancio al 31.12.2003. Tale contributo é riconosciuto una tantum a tutte le Associazioni Provinciali e Interprovinciali. Le Associazioni col bilancio in pareggio utilizzeranno il contributo una tantum per dotarsi di sede sociale o di impianti di servizi per i soci.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; gli articoli che prevedono la possibilità di concedere agevolazioni entreranno in vigore in base a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e successivamente alla pubblicazione degli atti di competenza della Giunta Regionale.