Proposta di legge 120
DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE CALABRIA
Relazione illustrativa
Deve premettersi che la gran parte delle leggi regionali che si occupano dell'argomento sono caratterizzate, da un lato, dalla estrema ristrettezza del campo di applicazione oggettiva dell'istituto del difensore civico (campo limitato, per lo più, alle ipotesi di omessa adozione del provvedimento conclusivo del procedimento), dall'altro lato, dalla estrema debolezza dei poteri di intervento del medesimo difensore civico (la cui azione è confinata entro i limiti di una generica facoltà di partecipazione, congiuntamente all'organo titolare della competenza principale, allo svolgimento del procedimento: la stessa legge regionale Calabria n. 4/1985 attribuisce al difensore civico il computo di "curare il regolare svolgimento delle pratiche").
Il primo aspetto trova agevole spiegazione nel fatto che le leggi in parola hanno visto la nascita prima che nell'ordinamento irrompessero i principi statuiti dalla nota legge n. 241/1990, tra i quali quello che àncora la conclusione del procedimento a rigide ed inderogabili scansioni temporali.
Il secondo profilo, invece, è da collegare all'esigenza di scongiurare il pericolo di dare vita, attraverso l'istituzione del difensore civico, ad un super-organo amministrativo, legittimato a sostituirsi, nell'esercizio di una potestà para-giurisdizionale e come tale avulsa dalla considerazione degli specifici interessi oggetto del concreto procedimento, all'apparato amministrativo titolare della competenza sostanziale. Sopravvenuta la legge n. 241/1990, la presenza di un organo capace di rimediare alle lungaggini dell'azione amministrativa non può ritenersi venuta meno: anzi, diventa ineludibile, proprio al fine di assicurare effettività alle nuove previsioni, l'apprestamento di strumenti più incisivi di intervento, utilizzabili quando la funzione amministrativa pretenda di svincolarsi dalle coordinate temporali che le impone la legge. Nel contempo, però, occorre tenere conto del fatto che nell'ordinamento si sono fatte strada ulteriori istanze, reclamanti, al pari di quella protesa alla tempestiva conclusione del procedimento, adeguata tutela: il riferimento non può che riguardare, principalmente, le aspirazioni partecipative dei cittadini, specialmente in una fase storica in cui la portata non necessariamente invalidante dei vizi formali del provvedimento (art. 21 octies, co.2, 1. n. 241/19901), e quindi in primo luogo quelli derivanti dalla violazione delle regole partecipative, espone il cittadino al rischio di essere nuovamente confinato in una posizione eccentrica e marginale rispetto alle dinamiche decisionali della pubblica amministrazione.
I rilievi svolti non devono tuttavia far dimenticare che un allargamento eccessivo del raggio di azione del difensore civico, sia dal punto di vista dei soggetti legittimati che dei presupposti oggettivi del suo intervento, porta con sé il pericolo di rallentare, se non paralizzare, la sua azione, frustrando la stessa ratio che fonda l'istituto. Si è quindi prestata particolare accortezza nel definire la situazione legittimante l'esercizio del potere di impulso delle funzioni del difensore civico, ciò sia dal punto di vista soggettivo (chiarendo che tale potere spetta a coloro i quali assumano una posizione differenziata nell'ambito delle attività amministrative) sia da un punto di vista oggettivo (individuando le tipologie di disfunzioni che possono essere dedotte dinanzi al difensore civico per stimolarne l'intervento).
Un ulteriore fronte di interessante espansione delle funzioni di difesa civica, al quale la vigente legge regionale non presta adeguata attenzione (incentrata come è su di una terminologia - le "pratiche" - chiaramente evocativa di vicende amministrative stricto sensu intese, caratterizzate cioè dall'adozione di atti formali ed aventi effetti dispositivi), è quello relativo alla cd. attività amministrativa di prestazione, parallela - più che contrapposta - a quella che trova espressione nelle classiche forme provvedimentali: un settore di cui il servizio sanitario costituisce solo un segmento, e che raccoglie in sé le molteplici manifestazioni del servizio pubblico, nella sua funzione di assicurare il soddisfacimento degli interessi fondamentali del cittadino-persona. Né minore importanza, nella costruzione di un testo normativo attento all'evoluzione dell'ordinamento regionale, assume la necessità di preservare l'autonomia degli enti locali nel delineare l'ambito di intervento del difensore civico, prevedendo tuttavia dei momenti di collegamento con l'apparato regionale (nella più genuina applicazione del principio di sussidiarietà) quando, vuoi per la mancata istituzione in sede locale del difensore civico, vuoi per il diretto interesse regionale nell'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali (come quando esse derivino dal conferimento da parte della Regione), risulti opportuno dilatare, al di là della dimensione strettamente regionale, i margini operativi del difensore civico.
Tra gli ulteriori punti qualificanti dell'illustrato intervento normativo meritano quindi di essere sottolineati, anche per il loro carattere innovativo rispetto ad analoghe esperienze regionali, quelli concernenti: 1) l'estensione dell'area di intervento del difensore civico al vasto settore dei servizi pubblici; 2) il rafforzamento dei poteri del difensore civico e la puntualizzazione della disciplina del relativo procedimento; 3) la previsione di nessi di raccordo, sul piano della difesa civica, tra l'amministrazione diretta regionale e quella oggetto di conferimento a favore degli enti locali; 4) la più precisa definizione dei rapporti tra la difesa civica ed i rimedi di tutela giurisdizionale o amministrativa.Art. 1
Norme generali.1. E' istituito, nella Regione Calabria, l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico concorre con gli organi dell'amministrazione regionale per assicurare la legalità, il buon andamento, la tempestività, la trasparenza, la correttezza, l'efficienza e l'imparzialità dell'attività dell'amministrazione regionale, degli enti ed aziende da essa dipendenti o partecipati e degli enti destinatari del conferimento o delega di funzioni amministrative regionali.
3. La presente legge promuove i medesimi valori nello svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli enti locali.
4. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
5. La Regione provvede a dotare l'ufficio del difensore civico delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'efficace e tempestivo esercizio dei suoi compiti.
6. Con la presente legge sono disciplinate le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di difensore civico, i poteri relativi ed i modi del loro esercizio.
Art. 2
Legittimazione alla presentazione del reclamo al difensore civico.1. Il difensore civico riceve i reclami delle persone fisiche, giuridiche e degli enti non personificati, che abbiano interesse concreto ed attuale in un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti o partecipati, gli enti destinatari di delega di funzioni amministrative regionali limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate.
2. Il difensore civico ha competenza relativamente ai reclami con i quali si lamenti l'inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento nel quale il reclamante è interessato ovvero, qualora tali termini non siano determinati, l'irragionevole durata del medesimo procedimento, l'omesso compimento di adempimenti essenziali ai fini del legittimo e regolare esercizio delle funzioni amministrative, la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni in tema di diritto di accesso e la violazione delle fondamentali garanzie partecipative previste dalla legge.
3. Il difensore civico ha competenza altresì in ordine ai reclami con i quali gli aventi diritto all'erogazione di prestazioni a cura dell'amministrazione regionale, di enti ed aziende da essa dipendenti, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, di soggetti privati preposti allo svolgimento di servizi pubblici a titolo di concessione o affidamento da parte di uno degli enti suindicati, lamentino ritardi, inefficienze, inesattezze, irregolarità, il mancato rispetto degli standards qualitativi e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali al cui soddisfacimento le medesime prestazioni siano preordinate.
4. li reclamo può essere altresì presentato al difensore civico da enti portatori di interessi collettivi e diffusi, dai rappresentanti degli enti locali operanti nel territorio regionale e di altre istituzioni pubbliche la cui attività abbia attinenza con l'oggetto del reclamo.
5. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nei commi precedenti, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle aziende sanitarie locali operanti nel territorio regionale, quando il reclamo abbia ad oggetto pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
6. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali né di componenti della Giunta regionale che non siano legittimati ai sensi dei precedenti commi.
Art. 3
Intervento d'ufficio del difensore civico.1. Il difensore civico può intervenire d'ufficio quando venga a conoscenza, in qualsiasi modo ed anche nel corso dell'attività da esso svolta a seguito del ricevimento di un reclamo, di fatti rilevanti ai sensi dei precedenti commi.
2. In tal caso il difensore civico, prima di intervenire con i poteri di cui all'art. 6, interpella i soggetti direttamente interessati al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza, anche verificando se sussista un effettivo interesse allo svolgimento della funzione o del servizio che ha occasionato i ritardi e le altre irregolarità riscontrate. Ove tale interesse non sussista, o sia venuto meno, il difensore civico sospende il procedimento, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, il quale può richiedere che il procedimento dinanzi al difensore civico abbia ugualmente seguito.
Art. 4
Intervento del difensore civico a tutela del diritto di accesso.1. Quando il reclamo abbia ad oggetto la violazione delle disposizioni in tema di diritto di accesso, esso va presentato con le forme e nei casi di cui all'art. 25, comma 4, 1. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ed il difensore civico esercita le funzioni previste da tale disposizione.
Art. 5
Competenza del difensore civico regionale nelle materie
oggetto di conferimento agli enti locali.1. Le funzioni del difensore civico, quando il reclamo si riferisca a competenze conferite dalla Regione ai Comuni, alle Province, alle Camere di Commercio ed alle Comunità Montane ai sensi della l.r. n. 34/2002 e successive modifiche, sono svolte dal difensore civico istituito presso il Comune, la Provincia o la Comunità Montana rispettivamente interessati, al quale il reclamo deve essere indirizzato.
2. Qualora il reclamo sia presentato per errore al difensore civico regionale, questo ne cura la trasmissione al difensore civico competente.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il difensore civico istituito presso l'ente locale interessato esercita i poteri attribuiti dalla presente legge al difensore civico regionale. In tal caso, le funzioni del Presidente della Giunta Regionale sono rispettivamente esercitate dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, della Camera di Commercio e dal Presidente della Comunità Montana, mentre le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate dal relativo Consiglio.
4. Quando i Comuni abbiano costituito organismi o stipulato convenzioni per l'esercizio associato delle competenze ad essi conferite, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte,G 1 O difensore civico istituito presso il Comune avente maggiore estensione territoriale o, qual n Comune così individuato non sia stato ancora istituito il difensore civico, dal difensore civico regionale. In tale ultima ipotesi, restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale.
5. Quando l'oggetto del reclamo attenga a competenze conferite dalla Regione ad un Comune, ad una Provincia, ad una Camera di Commercio o ad una Comunità Montana, ove questi non abbiano istituito l'ufficio del difensore civico, le funzioni predette continuano ad essere esercitate dal difensore civico regionale fino a quando l'istituzione non sia avvenuta. In tale ipotesi, restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale.
6. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province, delle Camere di Commercio, dei Comuni e delle Comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico regionale può riguardare anche le funzioni attribuite agli enti predetti ancorché non relative a funzioni da esse svolte per delega o conferimento da parte della Regione.
7. La disciplina statutaria del difensore civico operante presso gli enti locali si conforma ai principi di indipendenza, imparzialità, efficienza ed efficacia desumibili dalla presente legge.
Art. 6
Procedimento dinanzi al difensore civico.1. Il reclamo, da presentare in forma scritta, deve essere consegnato all'ufficio del Difensore Civico o trasmesso allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Esso contiene l'indicazione delle generalità del reclamante, l'esposizione dei fatti che hanno dato luogo al reclamo, l'indicazione dell'intervento ritenuto idoneo a rimediare alle irregolarità lamentate e la sottoscrizione dell'interessato. Quando il reclamo è trasmesso con lettera raccomandata, allo stesso deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato. Quando i fatti oggetto di reclamo sono caratterizzati da particolare semplicità, esso può anche essere presentato in forma orale dal soggetto interessato: il contenuto del reclamo, in tal caso, viene contestualmente verbalizzato ed il verbale viene sottoscritto anche dall'interessato. L'addetto all'ufficio del Difensore Civico preposto al ricevimento del reclamo in forma orale, ove ravvisi la complessità dei fatti esposti, invita il reclamante a presentare il reclamo in forma scritta.
2. Il difensore civico, ricevuto un reclamo da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2 e sempre che non ritenga il reclamo palesemente infondato o inammissibile, o comunque avuta notizia dei fatti suscettibili di costituire oggetto di reclamo e dopo aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, entro i successivi dieci giorni, o immediatamente in caso d'urgenza, chiede per iscritto al dirigente dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria o di quella preposta all'erogazione della prestazione cui si riferisce il reclamo, di fornire chiarimenti in ordine ai fatti segnalati nonché di trasmettere copia dei pertinenti documenti.
3. Nessun diniego né segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del difensore civico. Questo tuttavia non può consentire l'accesso ai documenti ed agli atti acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni se non nei casi ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in tema di diritto di accesso.
4. Il difensore civico ha facoltà di provvedere direttamente alla consultazione degli atti e dei documenti utili all'espletamento dei suoi compiti, recandosi personalmente, o per il tramite funzionari assegnati al suo ufficio ed espressamente delegati, presso l'unità organi competente, concordando con il relativo dirigente le modalità ed i tempi dell'accesso.
5. Il difensore civico, o altro funzionario assegnato al suo ufficio, può altresì procedere all'audizione del reclamante, ove ritenuto utile.
6. Il dirigente dell'unità organizzativa destinatario della richiesta di cui al comma 2, entro dieci giorni dal ricevimento di quest'ultima, acquisite eventualmente le necessarie notizie dal responsabile del procedimento o dal dipendente preposto all'erogazione della prestazione, risponde per iscritto al difensore civico.
7. Il difensore civico può altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni ed anche in sostituzione della richiesta scritta di cui al comma 2, procedere ad incontri informali con i funzionari ed i dipendenti dell'amministrazione o dell'ente interessato, i quali sono tenuti a parteciparvi nel rispetto delle modalità anche temporali previamente concordate. Dell'avvenuta audizione, del relativo contenuto e delle conclusioni raggiunte viene redatta sommaria annotazione, sottoscritta anche dal funzionario o dal dipendente che vi ha partecipato.
8. Qualora non riceva i chiarimenti richiesti nei termini suindicati, ovvero l'incontro di cui al precedente comma sia andato deserto, ovvero ritenga che i chiarimenti resi non siano esaurienti, o comunque ravvisi, sulla base degli stessi, la fondatezza del reclamo o delle notizie acquisite ai sensi dell'art. 3, il difensore civico, entro i successivi dieci giorni, individua i rimedi necessari per eliminare l'irregolarità riscontrata, ove sia possibile, e fissa un termine non superiore a dieci giorni entro il quale il dirigente dell'unità organizzativa interessata è tenuto ad adeguarsi. La determinazione del difensore civico è inviata all'organo amministrativo di vertice dell'amministrazione o dell'ente interessato, per i conseguenti adempimenti di sua competenza, nonché al reclamante e, nell'ipotesi di cui all'art. 3, al soggetto direttamente interessato. Quando non sia più possibile eliminare la situazione di irregolarità, il difensore civico procede direttamente a redigere la relazione di cui al successivo comma 10, con i contenuti di cui al comma 11. Qualora il difensore civico, a seguito dell'istruttoria svolta, ritenga l'infondatezza del reclamo, ne da' comunicazione scritta all'interessato.
9. Gli organi destinatari della determinazione di cui al precedente comma, trascorso il termine fissato dal difensore civico, sono tenuti a comunicare al difensore civico i rimedi posti in essere per eliminare l'irregolarità riscontrata.
10. Qualora il difensore civico rilevi la mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, o comunque, ricevuta notizia dei rimedi posti in essere, ravvisi la loro inidoneità ad eliminare i ritardi e le altre irregolarità riscontrate, entro i successivi dieci giorni trasmette una motivata relazione al Presidente della Giunta Regionale, con la quale indica le misure da adottare al fine di rimuovere la situazione di irregolarità. Copia della relazione è inviata all'organo amministrativo di vertice dell'amministrazione o dell'ente interessato.
11. Con la relazione di cui al precedente comma il difensore civico indica altresì le soluzioni, anche di tipo organizzativo, atte ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di irregolarità.
12. Il Presidente della Giunta Regionale, esaminata la relazione del difensore civico e ritenuta l'esistenza dei fatti segnalati, può attribuire al difensore civico le funzioni di commissario ad acta, ai fini della adozione delle misure, anche di tipo organizzativo, idonee a rimediare alle irregolarità riscontrate e ad evitare il ripetersi delle stesse.
13. Il Presidente della Giunta Regionale, ove ravvisi nel comportamento del dirigente o del dipendente responsabile profili di responsabilità disciplinare o dirigenziale, ne informa gli organi competenti all'attivazione dei relativi procedimenti valutativi.
14. I termini contemplati dal presente articolo sono ridotti alla metà quando il reclamo attenga alla tutela del diritto alla salute del suo promotore.
Art. 7
Obblighi di comunicazione del difensore civico.1. Ove il fatto costituisca reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria, dandone altresì comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla magistratura competente, dandone altresì comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Art. 8
Rapporti con i rimedi giurisdizionali e amministrativi.1. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude la facoltà di reclamo al difensore civico né osta all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo.
2. Qualora sia presentato un ricorso giurisdizionale o amministrativo attinente ai fatti oggetto di reclamo, il difensore civico, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, trasmette gli atti adottati, e le conseguenti determinazioni dell'amministrazione o dell'ente interessato, all'autorità giurisdizionale o amministrativa competente.
3. L'avvio del procedimento dinanzi al difensore civico non sospende né, ove già decorsi, riapre i termini per la contestazione degli atti lesivi da parte degli interessati in sede giurisdizionale o amministrativa. Si applicano, in materia di diritto di accesso, le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, 1. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'adozione del provvedimento definitivo non preclude l'intervento del difensore civico, né impedisce l'ulteriore corso del procedimento avviato presso il medesimo.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, le determinazioni adottabili dal dirigente dell'unità organizzativa interessata o dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del difensore civico, costituiscono a tutti gli effetti esercizio del potere di autotutela.
Art. 9
Relazioni.1. Il difensore civico invia al Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità, gli interventi effettuati, i risultati conseguiti ed indicando i rimedi organizzativi e normativi di cui intenda segnalare la necessità, comprese le necessarie modifiche alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta Regionale.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, ricevuta la relazione del difensore civico, invia entro tratta, giorni al Consiglio Regionale una relazione con la quale indica le misure che ritiene di adottare per evitare il ripetersi di ritardi ed irregolarità e propone al Consiglio regionale quelle rientranti nella sua competenza o nella competenza delle amministrazioni e degli enti interessati.
4. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni del difensore civico e del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune, anche sulla base delle proposte formulate, ed invita i competenti organi statutari della Regione o delle amministrazioni e degli enti interessati, nel rispetto della loro autonomia, ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:
a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) alla revoca di incarichi dei dirigenti ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.5. Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il difensore civico ha in ogni tempo diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
7. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
8. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale o dell'ente locale interessato.
Art. 10
Nomina.1. Il difensore civico è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico - amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio regionale.
2. Al procedimento di nomina del difensore civico trova applicazione l'art. 8 l.r. Calabria 4 agosto 1995, n. 39.
3. La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 3, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
5. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. La votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 11
Cause ostative alla nomina, incompatibilità e decadenza del difensore civico.1. Non possono essere nominati:
1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori di comunità montana, i presidenti delle unioni di Comuni e delle associazioni fra Comuni, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti ed i consiglieri delle Camere di Commercio, i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
2) gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche, compresi il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
4) i dipendenti della Regione Calabria, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui al numero 3;
5) coloro che siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
6) i coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di consiglieri regionali o di titolari di strutture speciali.2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, oltre che con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
3. La nomina a difensore civico comporta la sospensione, per la durata della carica, dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero di attività connesse a cariche di amministratore presso enti pubblici o privati o a funzioni di rappresentanza e di direzione di associazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Si applicano al difensore civico le norme previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico.
4. Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, la stessa deve essere rimossa entro il termine di 7 giorni dalla data della designazione o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta alla nomina, dalla data in cui la sopravvenuta causa di incompatibilità è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza della designazione o della nomina.
5. Quando la rimozione della causa di incompatibilità presuppone l'autorizzazione da parte di organi non regionali, il termine di cui sopra è prorogato di trenta giorni, decorso il quale si procede ai sensi del precedente comma.
6. La nomina non ha luogo fino alla rimozione della causa di incompatibilità, quando questa non sia sopravvenuta.
7. La contestazione della sopravvenuta causa di incompatibilità da parte del Presidente della Giunta regionale ha luogo immediatamente dopo il suo verificarsi.
8. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica. 9. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella Regione Calabria.
Art. 12
Durata in carica e revoca del difensore civico.1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Il difensore civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.
2. Nel caso di impedimento o congedo del difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal difensore civico.
3. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale, anche su proposta del Presidente della Giunta regionale e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di difensore civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.
4. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.
5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.
6. Si applica al difensore civico la legge regionale n. 39 del 4 agosto 1995.
Art. 13
Diritti dei consiglieri regionali.1. I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti
dall'articolo 24 dello Statuto regionale.Art. 14
Indennità.1. Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura del 60% di quella stabilita per i consiglieri regionali.
2. Al difensore civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un'autovettura di servizio.
3. In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione nella misura del 60% di quello previsto per i consiglieri regionali.
4. Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 15
Sede e dotazione organica.1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale e può funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.
2. Il difensore civico si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita con apposito regolamento di organizzazione adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.
3. All'assegnazione dello stesso personale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentito il titolare dell'incarico e, ove si tratti di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale, l'assegnazione avviene previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.
4. Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.
5. Il titolare dell'ufficio di difensore civico, sulla base del regolamento di organizzazione di cui al comma 2, provvede all'organizzazione dell'ufficio, attribuendo al personale ad esso assegnato le mansioni pertinenti con la rispettiva qualifica, trasmettendo copia dei relativi atti organizzativi al Presidente del Consiglio Regionale per le eventuali osservazioni.
Art. 16
Abrogazione di norme.1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali n. 4 del 16.1.1985 e n. 20 dell'8.8.1988.