Proposta di legge n. 31/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La presente proposta mira a garantire nel sistema elettivo regionale calabrese il principio di equilibrio di entrambi i generi, ormai consolidato nella giurisprudenza europea e costituzionale e presente nella maggior parte degli Statuti regionali e degli enti locali, nei Consigli e nelle Giunte delle autonomie territoriali, nonché delle Regioni.

Tale misura rappresenta una priorità imprescindibile per ragioni di democrazia e di civiltà giuridica e sociale, anche in considerazione dell'esito delle ultime consultazioni elettorali che hanno visto giungere agli scranni consiliari della Regione Calabria solo una donna.

La proposta, peraltro, attua pienamente i principi di cui agli artt. 3, 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122 Cost., nonché il comma 2 dell'art. 38 dello Statuto regionale, secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Inoltre, si pone in linea con la legge 215/2012 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), nonché con il novellato art. 35 dello Statuto che introduce la misura minima del 30% per la rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale.

Tale proposta di legge quindi novella la l.r. 1/2005, in modo che anche la Regione Calabria assicuri "pari opportunità tra donne e uomini" (art. 51 Cost.) e che il sistema elettorale calabrese promuova "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 117, settimo comma, Cost.).

Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che introduce "....una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione" (Corte cost. sent. n. 4/2010).

In particolare, l'art. 1 modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 1/2005 prevedendo che, in caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali.

In ultimo, la presente proposta di legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

 

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

 

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 1

(Modifica art. 2 l.r. 1/2005)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) il periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa." è sostituito dal periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

 

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

 

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dall'articolo 1.

 

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.