Progetto di legge n. 131
CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA. MODIFICA DELLA L.R. N. 1/2000

Art. 1

(Natura del Consorzio)

 

Il Consorzio del Bergamotto, è ente di diritto pubblico istituito con D.M. 29 maggio 1946, riordinato dalla Legge 29 novembre 1973, n. 835 in applicazione del cui articolo 29, la Regione Calabria aveva provveduto ad emanare le norme contenute nella L.R. 5 febbraio 1977, n. 7 e la L.R. 3 dicembre 1977, n. 31 che la presente legge sostituisce.

Il Consorzio del Bergamotto riunisce i produttori di bergamotto intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell'art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all'atto del riconoscimento della DOP Bergamotto di Reggio Calabria ‑ Olio essenziale»

 

Art. 2

(Finalità del Consorzio)

 

Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la tutela e la valorizza ione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto attraverso:

·         l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi di ottenimento della materia prima (frutti di bergamotto) e dei prodotti di trasformazione;

·         la lavorazione dei frutti di bergamotto attraverso gli impianti consortili finalizzata alla sperimentazione e trasferimento dell'innovazione tecnologica;

·         la formazione professionale per addetti al settore;

·         l'assistenza tecnica alle aziende di produzione;

·         la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici di ottenimento dei prodotti tradizionali ed alternativi, nonché dell'olio essenziale di bergamotto e dei suoi derivati;

·         la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali di sviluppo utilizzando i fondi all'uopo erogati per gli enti di diritto pubblico dallo Stato e dagli Enti locali ed, inoltre, tutti gli strumenti finanziari della CEE;

·         il sostegno e la partecipazione ad iniziative mirate al recupero del valore aggiunto proveniente dall'impiego dell'essenza e di tutti gli altri derivati nell'industria di seconda trasformazione (profumeria, cosmesi, farmaceutica, agro‑alimentare, ecc.);

·         l'assistenza agli associati nell'utilizzo di tutti gli strumenti finanziati messi a disposizione in sede nazionale e comunitaria.

Nel perseguimento delle elencate finalità il Consorzio potrà avvalersi dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico ‑scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari, Stazione Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.

Art. 3

(Funzioni)

 

Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l'elaborazione dei programmi regionali.

La Regione affida al Consorzio, la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore dei bergamotto.

 

Art. 4

(Catasto del Bergamotto)

 

Allo scopo di costituire il Catasto dei Bergamotto, tutti i produttori di bergamotto  associati,  hanno l'obbligo, entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di denunciare al Consorzio le superfici coltivate a bergamotto e, per ciascuna particella, il numero di piante, la data della messa a dimora, la cultivar, i sesti di impianto, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.

I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.

Inoltre, l'iscrizione nel Catasto obbliga i soci produttori alla denuncia tempestiva al Consorzio di qualsiasi successiva modificazione della consistenza aziendale.

 

Art. 5

(Organi del Consorzio del Bergamotto)

 

Sono organi del Consorzio del Bergamotto:

1)      l'Assemblea dei soci ;

2)      il Consiglio di Amministrazione;

3)      il Presidente;

4)      il Collegio Sindacale.

 

Art. 6

(Assemblea dei Soci)

 

L'Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel Catasto del Bergamotto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art 3 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente disposto dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.                                                                                                                                                                                                                                          L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Le modalità di funzionamento saranno fissate dallo Statuto.

 

Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

 

Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:

a)      sei componenti individuati tra i soci del Consorzio;

b)      un componente nominato dalla Consiglio Regionale in rappresentanza della Regione Calabria.

I poteri gli sono conferiti dall'Assemblea dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.

L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto su candidati in regola con i conferimenti.

Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Non possono essere eletti quali Consiglieri:

·         i funzionari dello Stato o della regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio;

·         i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento

·         coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

·         coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

·         i dipendenti del Consorzio ;

·         coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

·         coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

·         tutti i soci produttori titolari di impianti di trasformazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario, ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.                 

Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'applicazione della presente legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.

 

Art.8

(Presidente)

 

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro‑tempore del Consorzio stesso, a mezzo raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell'organo.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano.

Nella stessa seduta viene eletto un Vice ‑Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente ed il Vice ‑Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri ; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Collegio Sindacale)

 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è eletto dal Consiglio Regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra le persone estranee al Consorzio.

Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente e redige la relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico che dopo l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati è trasmesso all'Assessorato all'Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta Regionale.

 

Art. 10

(Statuto)

 

I compiti e le attribuzioni degli Organi, ove non contemplate dalla presente legge, sono fissate dallo Statuto del Consorzio.

Art. 11

(Vigilanza)

 

Il Consorzio del Bergamotto è sottoposto alla vigilanza della Regione, Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.

Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca, la Giunta Regionale provvederà allo scioglimento dei Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

 


Art. 12

(Laboratorio merceologico e Centro di ricerca applicata)

 

Per il conseguimento delle finalità generali della presente legge, presso il Consorzio è attrezzato un laboratorio per le analisi di base a servizio delle aziende agricole, per effettuare il controllo della materia prima all'atto del conferimento, dei prodotto trasformato e dei sottoprodotti.

A tal fine il Consorzio procederà al recupero di tutte le attrezzature di sua proprietà, cedute in comodato d'uso ad Enti diversi.

Per il funzionamento di detto laboratorio, il Consorzio procederà alla stipula di contratti di consulenza con esperti della materia.

Inoltre il Consorzio potrà promuovere e sostenere l'istituzione di un Centro di studi e ricerche applicate sul bergamotto la cui direzione deve essere affidata ad un laureato vincitore di apposito concorso pubblico.

Le spese relative all'attivazione ed al funzionamento del laboratorio ed, eventualmente del centro di studi e ricerche, saranno coperte dal contributo finanziario di cui all'art. 15

 

Art. 13

(Patrimonio)

 

Il patrimonio del Consorzio è costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1999.

Art. 14

(Risanamento)

 

La Regione Calabria, sulla base delle conclusioni e dei piani predisposti annualmente dal Consorzio, stabilirà gli interventi di natura sia strutturale che finanziaria per consentire il superamento di situazioni di crisi e l'eliminazione di eventuali passività onerose attraverso tutti gli strumenti previsti per gli enti di diritto pubblico.

 

Art. 15

(Norma Finanziaria)

 

Al fine di conseguire le finalità generali previste dalla presente legge è autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa della Regione la concessione di un contributo ordinario annuale a favore dei Consorzio, di lire due miliardi da inserire nella legge finanziaria, da iscriversi nel capitolo 5122202 denominato :«Contributo al Consorzio dei Bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione dei bergamotto e dei suoi derivati».

La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio, per l'anno di competenza, il contributo in tre rate uguali entro il primo mese di ciascun quadrimestre.

L'erogazione della terza rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto economico relativo all'esercizio precedente.

 

NORME TRANSITORIE

 

Art. 16

 

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunque dopo la redazione dei Catasto del Bergamotto, si dovrà procedere all'insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dalla presente legge.

Il Presidente della Giunta Regionale convocherà le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei produttori di bergamotto, provvederà alla nomina dei componente di cui alla lettera b) art.7 e fisserà la data di insediamento del Consiglio dì Amministrazione.

 


Art. 17

Rendiconto finanziario

 

Alla prima riunione successiva all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di una relazione del Presidente dell'ente, predisporrà il rendiconto patrimoniale ed amministrativo, una relazione sulla situazione dei Consorzio, un piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore alla luce dei nuovi obiettivi posti.

Tali atti dovranno essere presentati alla Regione per l'esame e l'approvazione.

Sulla base degli stessi la Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, gli interventi, dì qualsivoglia natura, finalizzati all'eventuale risanamento con l'eliminazione delle passività pregresse, affinché il Consorzio possa assolvere ai compiti istituzionali previsti dall'art, 2 della presente legge.

Art. 18

Statuto e Regolamenti

 

Entro il termine perentorio di sei mesi dall'insediamento, il nuovo Consiglio di amministrazione procederà alla stesura dello Statuto, del Regolamento dei conferimenti e del Regolamento della trasformazione.

Lo Statuto ed i Regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ed alla ratifica della Regione Calabria.

Fino all'approvazione dei nuovo statuto varranno le norme dello Statuto vigente purché non in contrasto con la presente legge.

Art. 19

 

La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.