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Art. 17.
Referendum.

1. le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.
Contributi sindacali.

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilite dei regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.
Norma transitoria.

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui all'art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

Capo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.
Trattamento di missione.

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

a) per attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolta dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione: in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.
Mobilità.

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito della procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000

qualifica funzionale VII e superiori L. 3.000.000

qualifica funzionale VI e superiori L. 2.500.000

qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 14/1988 è corrisposto, a carico della Regione, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.
Copertura assicurativa.

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali della polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24
Diritto allo studio.

1. I permessi di cui all'art. 18 della L.R. n. 14 del 1988 qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, fermo restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1 comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. 11 aprile 1988 n. 14.

Art. 25
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate: per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica con supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap.

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favore dell'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27
Igiene e sicurezza sul lavoro.

1.

2. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire la applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alla Regione, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.
Pari opportunità.

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 7 della L.R. 11 aprile 1988 n. 14) deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative, assunte a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1988.

5. Rientra nelle competenze del Comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 29.
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale.

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.
Tempi e procedure della contrattazione decentrata.

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. La Regione provvede a confermare o a ricostituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un'unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 31.
Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata a.r. da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27 primo comma n. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Capo VII
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32.
Ordinamento professionale.

1. L'ordinamento professionale del personale regionale è disciplinato per aree di attività in armonia con i principi vigenti nell'ambito del comparto delle autonomie locali di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

2. Qualora vengano individuati profili professionali non previsti dal precedente ordinamento con la istituzione di nuovi posti in organico, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, la relativa copertura avviene esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

Art. 33.
Profili professionali.

1. I profili professionali di seguito elencati sono ascritti alla qualifica funzionale indicata a fianco di ciascuno a decorrere dal 1 ottobre 1990:

- Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area informatica V qualifica

- Conduttori macchine operatrici complesse V qualifica

- Assistenti sociali VII qualifica

- Direttori Centri formazione professionale VIII qualifica

2. I profili professionali dell'area informatica sono disciplinati in conformità dell'allegato B della presente legge.

3. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'"area informatica", individuati nel predetto allegato B, nell'ambito della qualifica posseduta, sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Possono essere stabiliti, con successiva legge regionale, i posti di organico pertinenti ai profili interessati, avuto riguardo alle esigenze funzionali dell'Ente, specie per quanto attiene l'eventuale utilizzazione dei profili di nuova istituzione. In sede di prima applicazione, i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti nel suddetto allegato B n. 1 per l'accesso ai singoli profili professionali.

4. In attuazione dei precedenti commi, si procede alle operazioni di riduzione e di aumento dei posti di organico, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Art. 34.
Livello economico differenziato.

1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma I è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 35 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

- 1ª qualifica funzionale 25%
- 2ª qualifica funzionale 25%
- 3ª qualifica funzionale 45%
- 4ª qualifica funzionale 60%
- 5ª qualifica funzionale 30%
- 6ª qualifica funzionale 60%
- 7ª qualifica funzionale 20%.

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non può essere attribuito al personale di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

6. Il numero dei dipendenti da comprendere nei vari livelli economici differenziati non potrà superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel precedente comma 4.

Art. 35.
 Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1 ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 34.

Capo VIII

DIRIGENZA

Art. 36.
Orario di servizio dei dirigenti.

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo; per le esigenze connesse alle funzioni affidategli senza diritto a compensi.

Art. 37.
Indennità di funzione.

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi: alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere e) ed f), dell'articolo 32 della L.R. n. 14/88, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni e ne stabilisce la relativa quantificazione, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi. Per i posti del Consiglio, la proposta della Giunta e formulata previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1 ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 32, primo comma, lettere c, d, ed f della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

Art. 38.
 Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, sono responsabili, in particolare, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 40 della L.R. 14/1988, comporta la rimozione dalla funzione esercitata (Parole soppresse)

Art. 39.
Compiti dei dirigenti nella gestione del Fondo per la efficienza dei servizi.

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di settore con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. In attesa della nomina dei dirigenti dei settori, tale competenza è provvisoriamente esercitata dai dirigenti di servizio.

2. La Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il tempestivo e concreto esercizio delle competenze dei dirigenti e dei coordinatori.

3. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo, vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40.
Nuovi stipendi.

1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 31 della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui, rispettivamente, al già citato art. 31, comma 3, ed all'art. 32 comma 1, lettere c) e d), della L.R. n. 14/1988, sono così stabiliti, a regime:

Qualifica I L. 6.081.000
Qualifica II L. 7.041.000
Qualifica III L. 8.181.000
Qualifica IV L. 9.181.000
Qualifica V L. 10.521.000
Qualifica VI L. 11.631.000
Qualifica VII L. 13.631.000
Qualifica VIII L. 18.071.000
Qualifica I dirigenziale L. 25.211.000
Qualifica II dirigenziale L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1.7.1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30.9.1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 152.000
Qualifica II L. 190.000
Qualifica III L. 265.000
Qualifica IV L. 310.000
Qualifica V L. 355.000
Qualifica VI L. 386.000
Qualifica VII L. 487.000
Qualifica VIII L. 592.000
Qualifica I dirigenziale L. 609.000
Qualifica II dirigenziale L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 715.000
Qualifica II L. 894.000
Qualifica III L. 1.240.000
Qualifica IV L. 1.459.000
Qualifica V L. 1.668.000
Qualifica VI L. 1.815.000
Qualifica VII L. 2.290.000
Qualifica VIII L. 2.789.000
Qualifica I dirigenziale L. 2.867.000
Qualifica II dirigenziale L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 1.200.000
Qualifica II L. 1.500.000
Qualifica III L. 2.100.000
Qualifica IV L. 2.450.000
Qualifica V L. 2.800.000
Qualifica VI L. 3.050.000
Qualifica VII L. 3.850.000
Qualifica VIII L. 4.990.000
Qualifica I dirigenziale L. 5.130.000
Qualifica II dirigenziale L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

 

Art. 41.
Retribuzione individuale di anzianità.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dai seguenti importi annui lordi:

Qualifica I L. 198.000
Qualifica II L. 216.000
Qualifica III L. 234.000
Qualifica IV L. 267.000
Qualifica V L. 312.000
Qualifica VI L. 330.000
Qualifica VII L. 384.000
Qualifica VIII L. 518.000
Qualifica I dirigenziale L. 672.000
Qualifica II dirigenziale L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 34 della L.R. 11 aprile 1988, n. 14.

Art. 42.
Trattamento economico accessorio.

1. La indennità di cui all'art. 32 1° comma, lettera b), della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 32 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2, l'indennità di cui all'art. 32 comma 1, lettera a) della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. Al personale docente dei centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 5, art. 42, L.R. n. 14/1988 compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dall'1.10.1990.

Art. 43.
Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buona uscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe. sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 40, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 44.
Indennità di rischio da radiazioni.

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto al rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L' individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dall'Amministrazione del Settore Personale; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 45.
Assenze obbligatorie.

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 46.
Disposizioni particolari.

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale previsto dall'art. 35, comma 5, dell'accordo 28 aprile 1987, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in data non posteriore al 1° luglio 1990.

2. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987 di organizzazione delle strutture regionali nonché dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 58 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14.

3. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 32 lett. h), della legge regionale n. 14/1988 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

4. I dipendenti inseriti nel ruolo unico regionale che abbiano prodotto, nei termini prescritti dall'art. 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, opposizione motivata avverso la deliberazione di inquadramento, documentando l'esercizio di funzioni superiori con le modalità di cui all'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, così come interpretato dalla legge regionale 28 luglio 1978, n. 11 e dalla legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, ovvero abbiano prodotto istanza di inquadramento ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, sono inquadrati nel ruolo unico regionale, che presenta la necessaria disponibilità di posti, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e comunque documentate, previo accertamento della Commissione Paritetica all'uopo costituita nella sua composizione originaria, solo per le pratiche non precedentemente trattate.

L'inquadramento ai fini giuridici ed economici avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura della relativa spesa prevista in L. 350.000.000, si provvederà con imputazione al Capitolo di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 n. 1003101

ALLEGATO B

(art. 1 ed allegato A, art. 33, comma 2)

PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA INFORMATICA

PROFILO PROFESSIONALE:

Analista di sistema (FAS) - qualifica VIII

(Nuova istituzione)

1) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base dati.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.

3) Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione in più aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all'uopo le risorse disponibili.

4) Quando dirige un'unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti

6) Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.

7) Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.

8) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

9) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

10) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.

11) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali e professionali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica;

- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto;

Modalità di accesso

- Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso il profilo di Analista di procedure previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità.

Grado di responsabilità

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

- alla direzione del lavoro; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Analista di procedure (FAP) - qualifica VIII

(ex analista programmatore)

1) Definisce la macroanalisi delle procedure di automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.

3) Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informatici, la struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e della documentazione necessaria.

4) Quando dirige un'unità organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

7) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

8) Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

9) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

10) Ha il controllo e la supervisione all'input/output relativi ad una o più aree di automazione.

11) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.

12) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali e professionali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

Modalità di accesso

- Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso il profilo di Analista di sistema previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità.

Grado di responsabilità

- Relativa all'organizzazione di lavoro;

- ai risultati conseguiti;

- alla direzione del lavoro; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Analista (SAN) - qualifica VII

(Nuova istituzione)

1) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l'analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.

2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative, sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.

3) Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare riferimento all'integrazione con altre procedure.

4) Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei programmi.

5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaboratore.

6) Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

7) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

8) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

9) Assiste i programmatori tecnicamente sia su richiesta che di propria iniziativa.

10) Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori.

11) Quando dirige un'unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

12) Svolge anche attività didattica.

13) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio

14) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

15) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

16) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

Modalità di accesso

- Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso Programmatore di sistema e Programmatore esperto, previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Programmatore di sistema (SPS) - qualifica VII

(Nuova istituzione)

1) Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2) Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.

3) Effettua proposte di ottimizzazione del sistema hardware e software.

4) Coordina il settore documentazione.

5) Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il software di base ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.

6) Provvede a compilare la documentazione necessaria;

7) Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del progetto;

8) Quando dirige un'unità organica del Settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati e i costi dell'attività.

9) Svolge anche attività didattica;

10) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

11) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

12) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

Modalità di accesso

- Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene la idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso Analista e Programmatore esperto previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Programmatore esperto (SPE) - qualifica VII

(Ex programmatore senior)

1) Analizza le procedure non complesse o singole parti di procedure in collaborazione con il livello superiore, effettua diagrammazione di flusso o di dettaglio, provvede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e predispone la relativa documentazione.

2) Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.

3) Provvede alla stesura ed all'aggiornamento della documentazione relativa a software applicativo.

4) Assiste e collabora alle attività DB/DC (Base dati e scambi dati via telecomunicazioni).

5) Determina i tempi di esecuzione delle prove e la scadenza degli impegni del progetto.

6) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

7) Svolge anche attività didattica.

8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

10) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

11) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

Modalità di accesso

- Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche cui sono ammessi coloro che risultino in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene la idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso Analista e Programmatore esperto, previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Programmatore (IP) - qualifica VI

1) Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.

2) Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa di problemi non complessi nonché la relativa diagrammazione o documentazione di flusso e di dettaglio.

3) Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.

4) Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.

PROFILO PROFESSIONALE:

Procedurista di organizzazione (IPO) - qualifica VI

(Nuova istruzione)

1) Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.

2) Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.

3) Collabora a stendere il manuale delle procedure in esame.

4) Controlla e coordina l'applicazione delle norme emerse nell'ambito delle unità esecutive interessate.

5) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

6) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

7) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanza, mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sale macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

5) Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).

6) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.

7) E' tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.

8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'esterno.

10) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali é addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanza; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche, e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell'Amministrazione.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati (già registratore di dati) e Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene la idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo superamento di corso di qualificazione.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Programmatore di gestione operativa (IPG) - qualifica VI

(Nuova istituzione)

1) Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.

2) Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.

3) E' addetto al controllo degli input/output.

4) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità o inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

5) Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.

6) Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.

7) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

8) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

9) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali é addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola media superiore di secondo grado e corso di formazione in informatica.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga la idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Capo unità operativa (Capo turno) (ICT) - qualifica VI

(Nuova istituzione)

1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.

2) Coordina le attività operative del turno e le attività complesse connesse alla esecuzione dei lavori.

3) Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.

4) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards fissati.

5) Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.

6) Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessità; inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

7) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine di renderle chiare ed esatte.

8) Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) Cura la gestione delle scorte.

12) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

13) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

14) Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.

15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente in informatica o altro diploma di scuola media secondaria di 2° grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene la idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Consollista (ICO) - qualifica VI

(Ex operatore meccanografico)

1) Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attività complesse relative alla esecuzione dei lavori.

2) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità e inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

3) Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.

4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.

5) Gestisce, secondo le disposizioni ricevute, le scritture relative al funzionamento del sistema.

6) Sostituisce in tutte le sue funzioni il Capo unità operativa (Capo turno) quando questi non è presente.

7) Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.

8) Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

12) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

13) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Capo unità operativa (Capo turno), previa verifica del possesso delle relative professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i quali profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Addetto alla registrazione dei dati (CRD) - qualifica V

(Ex registratore dati)

1) Svolge le attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.

2) Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.

3) Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.

4) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.

8) Verifica le informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.

9) Aggiorna la conoscenza circa la utilizzazione delle macchine perforatrici verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanza; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

Mobilità orizzontale

- Verso il profilo di Operatore di sala macchine previa verifica della professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di Organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE:

Operatore di sala macchine (CSM) - qualifica V

(Nuova istituzione)

1) Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unità periferiche, con la esclusione di quelle attività proprie della professionalità superiore.

Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.

2) Utilizza, con procedure predefinite e limitata discrezionalità, i prodotti programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su file magnetici.

3) Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi ai quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalità di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

Mobilità orizzontale

- Verso il profilo di Operatore di sala macchine, previa verifica del possesso della relativa professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa alla organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

- a seconda del settore di applicazione