(Aggiornata alla L.R.10/03)
LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 48
Istituzione del parco regionale delle Serre.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 45)(- n.d.w.- Le disposizioni contenute nella presente legge vanno adeguate a quelle della L.R. 10/93 (art. 47 c.2)
Art. 1
(Istituzione del parco delle Serre)1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità dell'art. 56 dello Statuto e delle competenze che le derivano dalla legge 22 luglio 1975, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il parco regionale delle Serre.
2. Le finalità del parco sono la tutela dell'ambiente naturale, dei valori naturalistici, culturali ed ambientali e la elevazione delle condizioni di vita del le comunità locali direttamente interessate, da conseguire attraverso l'organizzazione, il riequilibrio e la riqualificazione del territorio.
3. L'area del parco, comprensiva dei corsi d'acqua in essa inclusi, verrà delimitata entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge.
4. L'area del parco dovrà comunque comprendere nella maniera più completa possibile i valori naturalistici, culturali, storici e antropologi che concorrono a determinare l'espressione geografica delle Serre, con l'inclusione delle zone di insediamento dell'abete bianco, del pino laricio, della quercia e delle faggete, gli ontani napoletani, i carpini bianchi, i castagni i pioppi tremuli, il leccio, la dafne, il pungitopo e la woordwardia radicans. Ma altresì parte del parco, anche se posta fuori dalla sua continuità territoriale, l'invaso artificiale del fiume Angitola che, con la zona di protezione che lo contorna, costituisce una riserva naturale integrale.
5. La Giunta regionale sentite le Associazioni Naturalistiche operanti sul territorio regionale, le Province, i Comuni e le Comunità montane interessate le Aziende forestali dello Stato di Mongiana i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio delle Serre e l'ESAC, af fiderà al Dipartimento di Ecologia del l'Università della Calabria la definizione di quanto stabilito al precedente comma.
6. La delimintazione dell'area del parco avverrà con decreto del Presidente del la Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.
7. Gli organismi e gli uffici del parco avranno sede a Serra S. Bruno; potranno essere allocati in area diversa e da valorizzare alcune delle strutture previste al successivo art. 3.
8. È istituita l'A.P.T. delle Serre (Azienda promozione turistica) con sede in Serra S. Bruno.
La Giunta regionale con propria delibera stabilirà la pianta organica dell'APT stessa.
Art. 2
(Ente gestore del parco)1. Contestualmente all'emanazione del decreto di delimitazione del parco il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato composto dai sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province e delle Comunità montane ricadenti nella area del parco o da loro delegati ai fini della costituzione del Consorzio per la gestione del parco.
2. I convenuti entro i successivi trenta giorni predisporranno lo Statuto del Consorzio che sarà approvato dalla Giunta regionale con apposito decreto.
3. Il Comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento, che rimarrà in carica fino all'approvazione dello Statuto e l'insediamento degli organi statutari.
4. Lo statuto dell'ente gestore del parco dovrà prevedere la presenza di rappresentanti della Regione negli organismi consortili in misura paritaria con quelli degli altri enti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre quarti.
5. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del Consorzio il comitato può avviare l'attività di pianificazione di cui ai successivi art. richiedendo alla Giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.
Art. 3
(Compiti del Consorzio)1. Il Consorzio:
a) realizza l'integrale recupero e il potenziamento naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne promuove le de stinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;
b) promuove anche con specifici progetti di recupero e la conservazione del patrimonio storico, monumentale e folkloristico dell'area del parco;
c) promuove e favorisce le attività agricole e la valorizzazione dei prodotti del sottobosco, in particolare quelle promosse dalle cooperative dei giovani disoccupati;
d) favorisce una qualificata attività turistica e agrituristica;
e) coordina gli interventi dell'area del parco con le opere e i servizi in esso attuati;
f) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
g) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
h) istituisce un centro di ripopolamento e di sperimentazione faunistica, floricola e dei prodotti del sottobosco;
i) allestisce un museo naturalistico con orto botanico al fine di favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico della Regione;
l) istituisce un museo delle Serre finalizzato all'approfondimento della conoscenza sotto il profilo culturale, sociale, economico e antropologico della comunità serrese.
In tale contesto istituisce una sezione specifica, a carattere regionale di documentazione sugli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia industriale calabrese.
Saranno stimolati studi sulla cultura materiale, sulle tecniche produttive artigianali e preindustriali anche mediante la concessione di contributi a istituti e gruppi di ricerca e di borse di studio a singoli ricercatori;
m) favorisce lo stanziamento della attività artigianale e della piccola industria legata alla lavorazione del legno e alle materie prime locali;
n) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente legge o delegategli dagli enti consorziali;
o) approva la pianta organica del personale del parco rapportata alle esigenze della presente legge.
2. Il Consorzio realizza quanto previsto dal presente art. con il concorso di fondi statali, regionali e CEE previsti dalle leggi di settore, nonché attraverso la realizzazione di progetti di finanziarie con fondi regionali mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio.
Art. 4
(Piano territoriale del parco)1. Il Consorzio entro 12 mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla Regione che adotta entro i successivi 90 giorni, il progetto di piano territoriale del parco relativo al territorio delimitato.
2. Nel caso in cui il Consorzio non adempia o ritardi quanto previsto al precedente comma la Regione farà luogo allo intervento sostitutivo previsto dalla vigente legislazione regionale.
Art. 5
(Contenuti del piano territoriale)1. Il piano territoriale del parco:
a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelle esistenti, sempre che questi siano consentiti;
e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;
f) pianifica l'attuazione per quanto, di propria competenza, del decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambienta li del 21 settembre 1984.
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
1) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:5000 ed in numero adeguato per riprodurre lo assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei suoi contenuti;
2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a determinare la portata dei suoi contenuti;
3) da una illustrazione relativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descrive i criteri programmatici e di metodo eseguiti, illustri le scelte operate;
4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
5) da un programma d'interventi rapportati all'insieme delle scelte contenute nella presente legge, determinate nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo. Qualora i Comuni non ottemperassero farà luogo l'intervento sostitutivo della Regione.
4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 6
(Zone di salvaguardia del parco)1. Il parco è contornato da zone di protezione specificamente indicate nelle planimetrie di cui al precedente art., idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di possibile urbanizzazione abitativa, agricola, industriale, turistica, ecc. a quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale.
2. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali comunali e le domande di licenza edilizia relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del Consorzio del parco, se costitutivo, o del Presidente della Giunta regionale che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 7
(Misure di salvaguardia)1. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre il termine di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel perimetro del parco, escluse le zone di produzione di cui all'art. 6, si applicano le seguenti misure di salvaguardia, salve le disposizioni più restrittive stabilite da strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali e nazionali:
1a) sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla condizione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa non superiore a 0,030 mc/mq;
1b) non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al 10% del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
1c) non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti di insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la licenza edilizia;
1d) alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le prescrizioni di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
2) non è consentita l'apertura di nuove cave ad eccezione di quelle per la estrazione di materiali pregiati purché non siano pregiudizievoli alla conservazione dell'ambiente;
3a) non sono consentiti disboscamenti ne interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, nè mutamenti ai tipi di coltivazioni o piantagioni in atto, salve le normali rotazioni agricole;
3b) chiunque intenda procedere a utilizzazioni forestali e all'abbattimento anche di singole piante è tenuto a farne preventiva denuncia all'ispettorato forestale competente per territorio che provvederà, a mezzo dei propri agenti, a contrassegnare le piante d'alto fusto di cui è consentito l'abbattimento e le matricine da rinserrare.
L'utilizzazione delle colture industriali a rapido accrescimento non è soggetta a preventiva denuncia, ma comporta l'obbligo del reimpianto sulla stessa superficie;
4) non sono consentiti:
4a) la formazione di depositi non depurati di immondizia solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza;
4b) l'apposizione all'esterno dei centri abitati di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica; 4c) l'esercizio del motocross su tutta l'area del parco e il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi occorrenti all'attività silvo-agricola;
4d) l'uccellaggione e la caccia.
2. Per le violazioni alle norme di salva guardia di cui al presente art. si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dal presente art. soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche su parere conforme del Consorzio.
4. I Sindaci sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate, ai sensi dello art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 8
(Incentivi)1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziati ve dei Comuni compresi nel territorio del parco, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione di contributi regionali previsti dalla normativa vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica fondazione, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione del le discariche e il risanamento delle acque.
Art. 9
(Valorizzazione ambientale)1. La Giunta regionale unitamente al Consorzio del parco delle Serre promuove iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali, in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale ed ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elenchi naturalistici, finalizzata alla elaborazione di una carta ecologica nel parco;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiale di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale.
Art. 10
(Formazione professionale)1. Nei programmi regionali di formazione professionale sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale della forestazione per adeguarlo alle incombenze di cui alla presente legge.
Art. 11
(Norma finanziaria)1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 20 milioni, si farà fronte per l'anno 1990 con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.