LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 11
Erogazione contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni
in Fiore.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 novembre 1989, n. 49)
Art. 1
1. La Regione Calabria, in attuazione de gli articoli 3 e 56 dello Statuto, al fine di
sviluppare la promozione degli studi e delle ricerche su Gioacchino da Fiore e sul
gioachimismo, riconosce il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in
Fiore.
Art. 2
1. Per la realizzazione della finalitā di cui alla presente legge č stanziata
annualmente una somma idonea a far fronte alle attivitā del Centro Internazionale di
Studi Giochimiti, che persegue statutariamente le finalitā di cui al precedente articolo,
svolgendo studi e ricerche sul pensiero e l'opera di Gioacchino da Fiore e sul
gioachimismo.
Art. 3
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Centro č tenuto a presentare alla Giunta
regionale il conto consuntivo e una relazione sull'impiego del contributo, sull'attivitā
svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attivitā da svolgere nell'anno
successivo.
2. La mancata presentazione del conto e della relazione comporta la perdita del diritto ad
ottenere il contributo.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire
100.000.000 si provvede con la disponibilitā esistente sul capitolo 7001101 "Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio, recanti spese per parte corrente
attinenti alle funzioni normali dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno 1989 che viene ridotto di pari importo.
2. La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo
la competenza della spesa a carico del capitolo 3132115 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione "Erogazione di un
contributo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore" e
lo stanziamento, in termine di competenze e di cassa, di lire 100.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente
spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, sarā determinata in ciascun esercizio finanziario con la
legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.
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