Preambolo
Articolo 1.
La
regione Calabria è autonoma, nell'unità della Repubblica italiana. Esercita propri
poteri e funzioni a norma del presente Statuto, secondo i princìpi e nei limiti della
Costituzione, nel rispetto dei valori della Resistenza e dei valori dell'antifascismo che
la ispirano.
Articolo
2.
La
Regione comprende i territori delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Il
capoluogo è Catanzaro dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della Regione. Il
Consiglio ha sede nella città di Reggio Calabria con convocazioni anche nelle altre due
città capoluogo di Provincia. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti
con legge regionale.
Articolo
3.
La
Regione si ispira ai princìpi della democrazia e dell'uguaglianza dei cittadini, nel
rispetto della dignità della persona umana. Favorisce il più ampio decentramento
politico e amministrativo, le autonomie locali e in armonia con l'art. 3 della
Costituzione, l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'attività politica, sociale ed
economica. Promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni, nel
quadro di indirizzi che valgano a riscattare la Calabria dalla sua storica arretratezza.
Assume come suo obiettivo primario la piena occupazione per bloccare l'esodo dei
lavoratori, predisponendo idonee iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro di
tutti i cittadini.
Articolo
4
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Articolo
5.
I
consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della
proclamazione. La convalida dell'elezione dei consiglieri deve essere effettuata entro tre
mesi dalla data della prima riunione del Consiglio con le modalità stabilite dal
regolamento interno.
Articolo
6
Il
Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo
della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del
Presidente della Giunta uscente. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma
precedente il Consiglio può essere convocato da un quinto dei consiglieri assegnati. Gli
avvisi sono fatti pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della
seduta. La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere che, tra i
presenti, è stato eletto col maggior numero di voti. I due consiglieri più giovani
svolgono le funzioni di segretari.
Articolo
7.
Il
Consiglio regionale, prima di ogni altro atto, procede alla costituzione dell'Ufficio di
presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due segretari.
All'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due segretari del Consiglio
regionale, si procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto. Ciascun consigliere
vota per un solo nome. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica 30 mesi e
sono rieleggibili. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri
della Giunta, tre revisori dei conti a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota due
soli nomi.
Articolo
8.
I
consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono
essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio ed
a causa delle loro funzioni. I consiglieri hanno diritto di interrogazione, di
interpellanza e di mozione. Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei
provvedimenti della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti e di conoscere i
relativi atti preparatori, nonché ogni altro loro atto di ufficio. I diritti stabiliti
nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento
interno del Consiglio. Il regolamento, inoltre, prevede termini perentori per la risposta
ad interrogazioni ed interpellanze.
Articolo
9.
Ai
consiglieri sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità,
il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in
Consiglio.
Articolo
10.
Il
Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso è in sessione ordinaria dal 1º
gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre. Il Consiglio si riunisce inoltre
ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, lo ritenga opportuno
ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei consiglieri
in carica. In casi di necessità il Consiglio può essere convocato con preavviso di
almeno 24 ore.
Articolo 11.
Il
Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio
regolamento interno. Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per
assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle commissioni e dei gruppi
consiliari, ha, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, piena autonomia
funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento
interno. Nell'ambito di tale autonomia funzionale, organizzativa e contabile, l'Ufficio di
presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessario per
l'espletamento dell'attività consiliare.
Articolo 12.
I
consiglieri si costituiscono in gruppi i quali, a norma del regolamento sono composti da
uno o più membri. L'Ufficio di presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi, assicura ai
gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali ed
attrezzature, ed iscrive contributi, sui fondi del Consiglio, tenendo presenti le esigenze
comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Articolo
13.
Il
Presidente e l'Ufficio di presidenza garantiscono e tutelano le prerogative ed i diritti
dei consiglieri; assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze; mantengono i rapporti
con i capi gruppi consiliari.
Articolo 14.
Il
regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni
consiliari permanenti. Il Presidente della Giunta, gli assessori e ciascun consigliere
possono partecipare con diritto di parola e di proposte, ai lavori delle Commissioni
permanenti. Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le
proposte di legge, di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonché,
per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto e
dalle leggi regionali. Le Commissioni possono disporre consultazioni con rappresentanze di
enti locali, di sindacati, di associazioni, di gruppi e singoli cittadini. Le Commissioni
deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti. Prima
dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione
dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari e degli enti locali medesimi, secondo le
norme del regolamento. Le Commissioni presentano sulla materia di loro competenza le
relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio medesimo siano
richieste, procurandosi a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo,
direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori competenti, informazioni,
notizie e documenti. Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente
della Giunta e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di
amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza;
nonché, previa comunicazione al Presidente della Giunta, l'intervento dei titolari degli
uffici dell'amministrazione regionale e di enti dipendenti dalla Regione. Le Commissioni,
in seduta non pubblica, hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e
documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio. Possono altresì chiedere al
Presidente della Giunta ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito
all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del
giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta. Le Commissioni, nelle materie di
loro competenza, possono disporre e programmare, d'intesa con il Presidente del Consiglio,
indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili
all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche
commissioni speciali. Commissioni speciali possono essere altresì costituite, con
deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste
sulla attività amministrativa della Regione. Il regolamento del Consiglio determina le
modalità dell'audizione di rappresentanze di enti locali, di sindacati, di gruppi, di
associazioni, di singoli cittadini.
Articolo
15.
Il
Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a
maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia prevista una maggioranza speciale.
Articolo 16.
Il
Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ed esercita
le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. Il Consiglio: a)
approva i programmi della Giunta regionale e ne controlla l'attuazione;
b) formula proposte di legge alle Camere, ed esprime i pareri di cui agli articoli 132 e
133 della Costituzione;
c) elegge, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, i tre delegati che
partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
d) delibera sulla richiesta di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della
Costituzione; e) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo,
lo storno di fondi da un capitolo all'altro, autorizza l'esercizio provvisorio;
f) provvede con legge all'accensione di mutui e all'emissione di prestiti;
g) con legge disciplina i tributi propri della Regione;
h) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale;
i) fissa gli indirizzi e le scelte ed approva i piani di sviluppo economico della Regione
e del suo assetto territoriale, il piano urbanistico regionale ed i piani di difesa e di
conservazione del suolo;
l) approva i piani regionali di attuazione, generali e settoriali predisposti dalla
Giunta, determinandone il contenuto e la spesa nonché l'organizzazione dei servizi
pubblici di interesse regionale ed i relativi finanziamenti;
m) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche,
determinandone il contenuto e la spesa nonché i programmi concernenti l'organizzazione
dei servizi pubblici di interesse della Regione;
n) con legge provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
o) con legge provvede all'istituzione, nel territorio regionale, di nuovi Comuni, alla
modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli già esistenti;
provvede inoltre con legge alla formazione di comprensori e promuove forme associative fra
gli enti locali della Regione anche ai fini di un più efficiente decentramento
amministrativo;
p) stabilisce le deleghe da conferire o da revocare alle Province e ai Comuni;
q) con legge provvede all'istituzione, all'ordinamento ed alla
soppressione di enti, imprese o aziende della Regione e decide sulla partecipazione ad
imprese pubbliche;
r) formula i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della
Repubblica;
s) nomina le Commissioni o i membri di Commissioni nei casi in cui la nomina è demandata
genericamente alla Regione;
t) riesamina le deliberazioni inviate al Consiglio ai sensi dell'art. 125 della
Costituzione;
u) delibera in generale sopra tutti gli oggetti che sono propri della
Regione e che non sono attribuiti alla Giunta o al Presidente.
Articolo
17.
La Giunta
è l'organo esecutivo della Regione: essa è composta dal Presidente, che ne assicura
l'unità di indirizzo, e da un numero di assessori non inferiore ad otto e non superiore a
dodici. La Giunta opera collegialmente e il Presidente ripartisce fra i suoi componenti
gli incarichi, raggruppandoli in dipartimenti per settori omogenei. Il Presidente della
Giunta designa l'assessore Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
Articolo
18.
Il
Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio con votazione palese. La
votazione è preceduta:
1) da un dibattito politico;
2) dalla determinazione del numero
degli assessori da eleggere, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati;
3) dalla presentazione da parte di uno o più gruppi di proposte politico-programmatiche
accompagnate dall'indicazione dei candidati alla Presidenza ed alla Giunta, con la
specificazione dei dipartimenti, per settori omogenei, dei quali i membri della Giunta
saranno incaricati;
4) dalla votazione palese dei documenti proposti con l'intervento di
almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei
voti. Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati
alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede all'elezione, per appello
nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello
nominale, all'elezione dei singoli componenti della Giunta. Qualora non si raggiunga la
presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta
dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto
giorni, nella quale si procede - sempre per appello nominale - alle votazioni di cui
sopra, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Qualora anche in
tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a
votazioni di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. L'elezione del Presidente e
della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché ciò sia richiesto e approvato, per
alzata e seduta, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. La richiesta va approvata
prima dell'inizio delle votazioni. Il Consiglio è convocato entro venti giorni per
l'elezione del Presidente e della Giunta.
Articolo
19.
La Giunta
ed il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della
nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o
il voto del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo
agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della
nuova Giunta.
Articolo
20.
Il
Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca
approvata per appello nominale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. La
proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri
assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione entro trenta giorni dalla
presentazione. La revoca può riguardare anche solo uno o più componenti la Giunta.
Articolo 21.
Le
dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al
Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori sono trasmesse dal
Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni del Presidente della
Giunta, della Giunta o di singoli assessori hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha
preso atto.
Articolo
22
In caso
di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica del Presidente della Giunta, le relative
funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente limitatamente agli affari di
ordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni
per la elezione del nuovo Presidente.
Articolo
23.
In caso
di cessazione dalla carica di un assessore, il Presidente della Giunta ne informa subito
il Presidente del Consiglio, il quale convoca l'Assemblea per la sostituzione. In caso di
impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica altro componente della
Giunta di svolgere le funzioni.
Articolo
24.
Se la
Giunta si riduce almeno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero
con le modalità di cui all'art. 19.
Articolo
25.
La Giunta
delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di
voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non
sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Articolo
26.
Le
indennità del Presidente della Giunta e degli assessori sono stabilite con legge
regionale.
Articolo
27.
La Giunta
regionale:
a) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
b) provvede
all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c) predispone il bilancio preventivo che
deve essere presentato al Consiglio almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio
finanziario ed il conto consuntivo annuale che deve essere sottoposto al Consiglio entro
quattro mesi dalla fine del relativo esercizio;
d) delibera sullo storno dei fondi da un
articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio, sentita la competente Commissione
consiliare;
e) nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali, amministra il
patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;
f) delibera in materia di
liti attive e passive e, in conformità del parere della Commissione competente, in
materia di rinunce e transazioni;
g) delibera sui ricorsi per illegittimità
costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale, dopo averne
informato il Consiglio;
h) predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi
e delle scelte da esso fissati le proposte del programma regionale di sviluppo economico,
del piano urbanistico, dei piani di difesa del suolo e degli altri piani regionali;
i)
adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal
Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di
servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo
stanziamento;
l) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate
dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti, imprese ed
aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
m) esercita le altre
attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente
Statuto.
Articolo
28.
Le
funzioni di competenza del Consiglio non possono essere esercitate per delega dalla
Giunta. La Giunta, salvo casi di eccezionale gravità, non può esercitare le funzioni del
Consiglio, adottando delibere di urgenza. I provvedimenti adottati ai sensi del comma
precedente debbono essere ratificati dal Consiglio, pena la decadenza, entro trenta
giorni.
Articolo
29.
Il
Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi e i regolamenti
regionali e indìce i referendum previsti dal presente Statuto;
c) dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica ed informando il Consiglio;
d) convoca e presiede la Giunta regionale, ne
fissa l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività;
e) sottoscrive gli atti
della Regione;
f) sovrintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri
della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;
g) ha la
rappresentanza in giudizio della Regione e promuove davanti all'autorità giudiziaria le
azioni cautelari e possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
h) presenta
al Consiglio il bilancio ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
i) esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Articolo
30.
Le
potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione sono esercitate
esclusivamente dal Consiglio e non possono essere delegate.
Articolo 31.
L'iniziativa
della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun consigliere regionale, a ciascun
Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno
di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a
cinquemila. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di
un progetto redatto in articoli. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di
iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da
apposita legge regionale.
Articolo
32.
Ogni
progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione consiliare e poi dal
Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. Il progetto di
iniziativa popolare o di Consigli comunali o provinciali deve essere portato all'esame del
Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine il progetto è
iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su
ogni altro argomento. La stessa procedura sarà seguita per ogni altro progetto qualora ne
faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. Il regolamento
interno disciplina il procedimento redigente assicurando in ogni caso alla Giunta e a
ciascun consigliere la facoltà di presentare e discutere emendamenti anche in aula.
Articolo
33.
Ogni
legge è comunicata entro cinque giorni dall'approvazione dal Presidente del Consiglio
regionale al Commissario del Governo per il visto. Il visto si ha per apposto se entro
trenta giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al
Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 127 della Costituzione. Nel caso di
rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata, se entro quindici giorni dalla
comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per
contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Articolo
34.
La legge
regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni
dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo
dell'articolo precedente. Il testo è preceduto dalla formula: <<Il Consiglio
regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente
della Giunta regionale promulga>>. Nell'ipotesi di cui al comma secondo
dell'articolo precedente, la formula è così modificata: <<Il Consiglio regionale
ha approvato. Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del
termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga>>. Nell'ipotesi di
cui al terzo comma dell'articolo precedente nella formula della promulgazione è fatta
menzione della seconda delibera del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della
Corte costituzionale o delle Camere. Al testo della legge segue la formula: <<La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo,
a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria>>. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale non oltre
dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15º giorno successivo alla sua
pubblicazione, salvi i casi di urgenza, previsti dal secondo comma dell'art. 127 della
Costituzione.
Articolo
35.
La
promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire
anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge
sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della
Repubblica lo consenta. In tal caso il consenso è implicito nel visto del Commissario del
Governo.
Articolo
36.
Nel caso
di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della
Corte costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in
seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare
viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla
pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla
proclamazione dei risultati del referendum.
Articolo
37
Le
proposte di legge presentate al Consiglio non decadono con la fine della legislatura. Il
regolamento stabilisce le modalità per il loro esame.
Articolo
38.
L'iniziativa
dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a
ciascun consigliere regionale. I regolamenti deliberati dal Consiglio regionale vengono
promulgati e pubblicati secondo le modalità previste per le leggi regionali in quanto
applicabili.
Articolo
39.
La
Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione
legislativa ed amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale
per lo sviluppo della vita democratica.
La
Regione considera i partiti politici strumenti fondamentali per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica regionale; considera essenziale alla definizione
degli indirizzi generali e alle scelte programmatiche il concorso degli enti locali, dei
sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre
categorie produttive, delle organizzazioni studentesche, delle rappresentanze delle
comunità degli emigrati all'estero o in altre regioni del paese nonché di ogni altra
significativa organizzazione sociale, culturale e professionale.
Articolo 40.
La
Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, consulta sulle principali questioni,
anche a loro richiesta, i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali, le organizzazioni
regionali confederali dei lavoratori e delle altre categorie produttive, le rappresentanze
di emigrati e delle loro famiglie e altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e
professionali. Promuove indagini conoscitive ed incontri su particolari problemi,
sollecitando la diretta partecipazione dei cittadini interessati.
Articolo 41.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, per richiederne
l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
Articolo
42
La
Regione riconosce il diritto delle organizzazioni sociali e dei cittadini all'informazione
sull'attività regionale e predispone gli strumenti per il suo esercizio. Assicura la
disponibilità dei dati raccolti dai propri uffici o dagli enti e aziende dipendenti, nel
rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e con il limite della riservatezza
necessaria per il buon funzionamento dell'amministrazione.
Articolo
43.
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali a norma dell'art. 31
del presente Statuto.
Articolo
44.
É
indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale
quando ne facciano richiesta un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino
almeno un decimo della popolazione della Regione. Non è ammesso referendum per
l'abrogazione: di leggi di bilancio; di leggi tributarie; di leggi urbanistiche approvate
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione. La proposta
soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Non può essere presentata domanda di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del
Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per
l'elezione del Consiglio regionale.
Articolo
45.
I
soggetti di cui all'art. 44 del presente Statuto possono richiedere referendum abrogativo
dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
Articolo
46.
Il
Consiglio regionale può indire referendum consultivo delle popolazioni interessate a
determinati provvedimenti. L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i
consigli comunali e previa consultazione mediante referendum delle popolazioni
interessate.
Articolo
47.
La
legge regionale disciplina le modalità dell'esercizio del potere di richiesta di
referendum nonché le ulteriori modalità di attuazione di referendum.
Articolo
48.
La
Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attività, anche
legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del
decentramento politico ed amministrativo. Favorisce il potenziamento effettivo
dell'autonomia dei Comuni e delle Province e ne coordina l'azione con gli obiettivi della
programmazione.
Articolo
49.
I
Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione. Il regolamento ne
disciplina le modalità.
Articolo
50.
La
Regione, al fine di realizzare un'organizzazione più adeguata in funzione della
programmazione economica favorisce e promuove, sentiti i Consigli comunali e provinciali
interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi
Comuni interessati. La formazione e la competenza dei comprensori sono stabilite con legge
regionale.
Articolo
51.
La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai
Comuni, singoli o associati, e ad altri enti locali. La delega di funzioni amministrative
nonché la sua eventuale revoca, sono disposte con legge regionale. Gli enti locali devono
essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio,
agli aspetti organizzativi e finanziari ed alla revoca.
Articolo
52.
Le
spese sostenute dalle Province, dai Comuni o da altri enti locali, per le funzioni
delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti previsti dalla legge di delega.
Articolo
53.
L'utilizzazione
degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti
interessati.
Articolo
54.
Il
controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione nei modi fissati con
legge regionale in armonia con i principi della Costituzione. L'organo regionale di
controllo svolge le sue funzioni in conformità dell'art. 130 della Costituzione,
rispettivamente nel capoluogo della Regione per atti delle Province e degli enti a
carattere regionale e provinciale e nel capoluogo di ogni singola Provincia per gli atti
dei Comuni e degli altri enti locali. La legge regionale potrà prevedere un ulteriore
decentramento dell'organo regionale di controllo.
Articolo
55.
La
Regione assume la programmazione come metodo e strumento volti a realizzare le riforme
economiche e sociali e le finalità indicate dalla Costituzione e dal presente Statuto. La
Regione, soggetto autonomo della programmazione, in collaborazione con gli enti locali e
con la partecipazione dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e
sociali, concorre con proprie iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli
strumenti della programmazione nazionale di cui rivendica le finalità meridionalistiche;
formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio. Esercita la
funzione di coordinamento sugli enti locali e in concorso con gli organi
dello Stato e
nell'ambito delle proprie competenze sugli enti economici pubblici.
Articolo
56.
In
relazione alle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto la Regione, nell'ambito
delle proprie competenze ed in concorso con lo Stato:
a) promuove ed attua una politica
agraria indirizzata alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice singola o
associata in modo da consentire - con l'attuazione di piani di zone e comprensoriali, di
orientamento produttivo, di trasformazione fondiaria e di valorizzazione del prodotto, di
bonifica, di irrigazione e di cooperazione - il raggiungimento di equi rapporti sociali
nelle campagne, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti dall'attuale regime contrattuale
ed assicurando livelli di reddito tali da garantire un'esistenza libera e dignitosa;
b)
promuove ed attua piani per un equilibrato processo di industrializzazione rivolto ad
assicurare la piena utilizzazione delle risorse umane e materiali della Regione; a tal
fine rivendica l'intervento delle industrie a partecipazione statale e favorisce con
adeguate misure l'insediamento industriale con particolare riferimento alla piccola e
media industria;
c) riconosce nel turismo una componente importante dello sviluppo
economico e sociale e attua piani per il suo incremento, con particolare riguardo al
turismo di massa;
d) opera perché sia assicurata la funzione sociale della proprietà
privata e sia realizzato il trasferimento alla gestione pubblica dei servizi e delle
attività economiche di preminente interesse generale;
e) promuove la cooperazione nella
produzione e nei servizi;
f) promuove lo sviluppo dell'artigianato e a tal fine: adotta
iniziative per stimolarne l'attività; incentiva la formazione di nuove imprese; promuove
forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una
più equa remunerazione del lavoro; favorisce con apposite norme l'artigianato
tradizionale;
g) persegue un razionale assetto del territorio che preveda lo sviluppo
ordinato degli insediamenti umani, garantendo la difesa e la conservazione del suolo, la
regimazione delle acque e la loro utilizzazione per fini industriali, agricoli e potabili,
la tutela dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed
archeologico; opera per tutelare altresì la naturale purezza dell'aria e delle acque;
h)
promuove iniziative ed adotta programmi per realizzare il diritto del cittadino
all'abitazione e per assicurare anche alle campagne tutti i servizi sociali;
i) promuove
il riordino giuridico e la valorizzazione economica dei demani e dei patrimoni comunali,
favorendo l'affrancazione degli usi civici;
l) opera per il superamento degli squilibri
nell'ambito della Regione assumendo specifiche iniziative in favore delle zone montane e
di quelle particolarmente depresse;
m) promuove l'ordinato sviluppo della viabilità e
delle comunicazioni ed organizza il sistema dei trasporti, secondo le esigenze della
collettività, in funzione dello sviluppo economico e sociale della comunità regionale;
n) concorre all'attuazione di programmi di sviluppo della scuola e dell'istruzione in
generale, e assicura, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, mediante
la rimozione delle cause che ne limitano e ne impediscano l'effettivo esercizio; favorisce
pure l'assetto e lo sviluppo dell'Università, strumento indispensabile del progresso
culturale, sociale ed economico;
o) promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello
culturale dei cittadini nel campo scientifico, umanistico, dello spettacolo, della musica
e dell'arte; attua piani di sviluppo e di valorizzazione delle biblioteche, dei musei e di
ogni altra attività formativa:
p) attua piani per la formazione professionale dei giovani
e la riqualificazione degli adulti ai fini di un loro migliore inserimento nelle attività
produttive;
q) riconosce nell'attività sportiva, nella pratica dilettantistica e
nell'impiego del tempo libero momenti importanti nella formazione ed esplicazione della
persona umana e li favorisce con idonee iniziative dirette a realizzare impianti e
attrezzature;
r) nel rispetto delle proprie tradizioni, promuove la valorizzazione del
patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca;
favorisce l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate;
s) promuove
l'adozione di piani intesi a realizzare un sistema di sicurezza sociale al fine di
conseguire una efficiente organizzazione per la tutela della salute del cittadino;
t)
promuove ed adotta particolari programmi per la cura, l'assistenza e l'educazione
dell'infanzia, specie nelle campagne e nelle zone di più accentuata emigrazione;
u) opera
per rimuovere tutte le cause di carattere sociale, economico e culturale che impediscono
il pieno inserimento della donna nelle attività produttive;
v) promuove iniziative idonee
a realizzare un collegamento con le comunità degli emigrati calabresi all'estero, anche
al fine di favorire l'esercizio dei loro diritti civili e politici;
z) assume iniziative
per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche in ordine all'organizzazione dei
servizi pubblici relativi.
Articolo
57.
La
Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, attribuisce ai comprensori previsti
nell'art. 50 del presente Statuto funzioni e compiti di elaborazione e attuazione di
programmi di sviluppo economico e sociale. La legge regionale definisce le competenze dei
comprensori in relazione alla programmazione regionale.
Articolo
58.
La
Regione indìce una conferenza annuale dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni
provinciali per dibattere sullo stato della Regione in rapporto ai
problemi dello sviluppo
economico, sociale e civile.
Articolo
59.
Per
gli studi preparatori e per le ricerche su problemi che interessano la programmazione
regionale, la Regione può avvalersi di un organismo regionale, disciplinato nella
formazione, organizzazione e compiti da legge regionale, ed eventualmente della
collaborazione di esperti.
Articolo
60.
La
Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio in conformità alle norme
costituzionali. Di tutti i beni della Regione è redatto inventario.
Articolo 61.
Le
entrate della Regione sono costituite:
a) dai redditi del suo patrimonio;
b) dai tributi
propri;
c) dalle quote del gettito di tributi erariali;
d) dalle quote del fondo nazionale
destinato ai finanziamenti dei programmi regionali;
e) dai contributi speciali previsti
dal terzo comma dell'art. 119 della Costituzione;
f) da ogni altro eventuale contributo,
provento od entrata.
Articolo
62.
L'ordinamento
contabile della Regione è disciplinato con legge regionale. La durata dell'esercizio
finanziario della Regione coincide con l'anno solare. Entro il 30 settembre di ogni anno
la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione relativo
all'esercizio successivo. Entro il 30 novembre il Consiglio approva, con legge, a
maggioranza dei consiglieri assegnati, il bilancio preventivo. L'esercizio provvisorio
può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge per un periodo non superiore a
tre mesi. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
a) un preventivo di
cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti e a partecipazione
regionale;
b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle
funzioni ad essi delegate dalla Regione, e per le quali la Regione si avvalga dei loro
uffici;
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione
del piano economico regionale.
Articolo
63.
Entro
il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il conto consuntivo
dell'esercizio precedente. Il Consiglio regionale approva il conto consuntivo entro il 30
giugno successivo. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione
sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei
singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e
dei risultati finanziari ed operativi. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al
termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
Articolo
64.
I
programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e
la decorrenza del piano economico regionale.
Articolo
65.
Ogni
legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Articolo
66.
L'attività
amministrativa della Regione è informata ai princìpi dell'autonomia e della democrazia,
al più ampio snellimento ed alla pubblicità delle procedure. La Regione assume,
altresì, il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione
amministrativa. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale
disciplina termini e modi della pubblicazione degli atti e del rilascio di copie.
Articolo
67.
La
struttura degli uffici è articolata in funzione dei princìpi posti dall'articolo
precedente, nonché dei compiti prevalentemente direzionali, programmatori e di
coordinamento spettanti alla Regione e della più ampia delega agli enti locali.
Articolo
68.
La
legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il
trattamento economico, il ruolo organico del personale. La legge regionale che regola tale
materia garantisce i diritti fondamentali del personale, nonché le posizioni giuridiche
ed economiche da esso acquisite. Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla
legge, è assunto mediante pubblico concorso secondo le norme in materia vigenti e nel
rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento statale sul pubblico impiego. Con
delibera del Consiglio possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per
l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione o per lo svolgimento di
compiti particolari.
Articolo
69.
Per
attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o a servizi di interesse
della Regione o comune ad altre regioni che, per la loro speciale natura e dimensione, non
possono essere esercitate direttamente o delegate agli enti locali interessati, la Regione
può con legge:
a) istituire enti ed aziende regionali;
b) promuovere l'istituzione di
enti od aziende a carattere consorziale fra enti locali;
c) stabilire di partecipare a
società finanziarie regionali con altri enti pubblici, o promuoverne la costituzione. In
caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata
la maggioranza assoluta delle azioni. La legge regionale regola le finalità,
l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo
ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.
Articolo
70.
La
Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti ed aziende di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo precedente, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei
loro atti fondamentali. A tal fine spetta al Consiglio regionale:
a) la nomina degli
amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, nonché dei
rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali che nelle società a
partecipazione regionale;
b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di
sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni
tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. Nella nomina degli amministratori e dei
rappresentanti di cui alla precedente lettera a) è assicurata, nei modi stabiliti dalla
legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. Il personale degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo
diverse disposizioni delle leggi istitutive. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti
dalla Regione deve essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione
del bilancio regionale. Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai
bilanci degli enti ed aziende dipendenti, i quali vengono ratificati, dopo opportuno
esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale. I consuntivi degli enti ed
aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa.
Articolo
71.
Le
leggi di revisione dello Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo
comma dell'art. 123 della Costituzione. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa,
se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.