Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
(Pubbl.in Gazz. Uff., 30 novembre 1981, n.329, s.o.)
Articolo. 1.
Principio di legalità.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono
sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.