Legge 15 aprile 1886, n. 3818 .
Costituzione legale delle società di mutuo soccorso
(Pubbl.in Gazz. Uff., 29 aprile 1886, n. 100)
Articolo 1
Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge,
le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:
Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia; Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.
Articolo 2
Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle
loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed
esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica.
Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo
bilancio.
Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini
diversi da quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.
Articolo 3
La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto
notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza
dell'art. 136 del codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente: La sede della società; I fini per i quali è
costituita; Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci;
i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano; Le norme e le cautele per
l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; Le discipline alla cui osservanza è
condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli
uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle
loro attribuzioni;
La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;
Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della
società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle
disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Articolo 4
La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del
tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.
Il tribunale verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina
la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite
dall'articolo 91 del codice di commercio
Adempiute queste formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica e
costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci. I cambiamenti dall'atto
costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse
formalità prescritte per la prima costituzione.
Articolo 5
Gli amministratori di una società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione, salvo che sia
richiesta da speciale disposizione degli statuti; Essi sono personalmente e solidalmente
responsabili: Dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; Della verità dei
fatti esposti nei resoconti sociali;
Della piena osservanza degli statuti sociali.
Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori, non ricadrà sopra
quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle
deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci. Non sarà responsabile
nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte per assenza giustificata, alla
deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori
della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle
condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti
riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali od in
relazioni rivolte all'assemblea generale od al tribunale saranno puniti colla pena di lire
20.000, salvo le maggiori stabilite dal codice penale
Articolo 6
Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli
amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità
di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella
società, possono denunziare i fatti al tribunale civile. Questo, ove trovi fondata
l'accusa provvederà in conformità al disposto dell'art. 153 del codice di commercio,
meno per la cauzione dei richiedenti.
Articolo 7
Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il
tribunale civile sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a
conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni. Decorso inutilmente questo
termine il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della società,
ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.
Articolo 8
I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o
conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti
distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in
conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la società fosse
liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si
applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.
Articolo 9
Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle
società cooperative dall'art. 228 del codice di commercio
2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, e
dall'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui
redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021
3. La parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per
la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o
di trasmissione per atti tra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti
dalle società ai soci.
Articolo 10
Le società registrate dovranno trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri
statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso ministero
le notizie statistiche, che fossero ad esse domandate.
Articolo 11
Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente
e già erette in corpo morale, per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa
conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in
conformità dell'articolo 3 di questa legge.
Articolo 12
Le società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non
riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei
precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione, una
copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto
non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anche esse dispensate dalle formalità di
costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente
convocata.
Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello
statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell'assemblea, nella quale
furono approvate le riforme.
Le attività e passività di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei
trasferite nel nome del nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari,
verrà applicata l'esenzione di cui all'articolo 9.