Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.
(Pubbl. in Gazz.Uff., 28 febbraio, n. 49)
Art. 2.
1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.
2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attivitą di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.
3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichitą ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.
4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanitą.