RELAZIONE
In data 4.5.1998 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 la legge 8 maggio 1998, n. 146 contenente disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.
L'art. 24 della legge dispone il trasferimento alle Regioni delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.
La nuova disciplina legislativa autorizza le Regioni ad adeguare la normativa fissata dalle citate norme della legge n. 386/1976 alle realtà locali, offrendo, in tal modo, la possibilità di portare a soluzione gli annosi problemi derivanti dall'attuazione della riforma fondiaria.
L'allegata legge regionale, in sintonia con quanto disposto dal legislatore nazionale, in considerazione della specifiche attività in materia tradizionalmente svolte dall'A.R.S.S.A - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura e dagli Enti cui è subentrata ( O.V.S. Opera Sila - E.S.A.C.) demanda alla stessa Agenzia i compiti relativi ai beni immobili di riforma fondiaria già acquisiti al patrimonio dell'Ente secondo le modalità fissate dagli artt. 9, 10 e 11 della citata legge n. 386 ed in virtù dell'art. 2, secondo comma, lettera g), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15.
Per ragioni di ordinata esposizione sistematica le previsioni dell'articolato vengono raggruppate sulla base delle disposizioni di riferimento (artt. 9, 10 e 11) contenute nella legge 30 aprile 1976, n. 386.
I
Problematica relativa all'art. 9 della Legge n. 386/76
L'art. 9 ultimo comma della legge 386/76, stabilisce che le annualità del prezzo di assegnazione dei terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della stessa legge, siano versate in conto entrata del Tesoro.
Nell'art. 10, invece, è stato precisato che dette somme sono impiegate dall'Agenzia per l'acquisto di terreni da destinare al riordino, alla ricomposizione fondiaria e ad altre attività istitutive.
II
Problematiche relative all'art. 10 della legge 386/76
L'art. 2 prevede che i terreni della riforma assegnati che abbiano mantenuto l'originaria destinazione agricola, possono essere alienati all'ARSSA (allo scopo di costituire il "monte terra" necessario al riordino ed alla ricomposizione fondiaria), nonché a coltivatori diretti od altri coltivatori della terra che abbiano, nel loro nucleo familiare, una forza lavorativa non inferiore di un terzo di quella occorrente per l'ordinaria gestione e coltivazione del fondo, o a giovami imprenditori, ai sensi della legge 441/98.
L'art. 3 prevede che i terreni di natura agricola che sono nella disponibilità dell'Agenzia, sono alienati alle condizioni stabilite dall'art. 12 della legge 590/65. Il prezzo di vendita di tali terreni dovrà essere determinato da una commissione di stima interna dell'ARSSA, utilizzando i valori agricoli medi di cui alla legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che possono essere acquisiti, con le modalità dell'art. 10 della legge n. 386/76, i terreni della riforma solo se raggiungano un'ampiezza tale da impegnare almeno una "unità lavorativa uomo" (ULU), determinata dalla detta commissione, in relazione ai vari tipi di coltivazione ed alle caratteristiche dei terreni. Ciò allo scopo di evitare assegnazioni di esigue superfici di terreno, in ottemperanza dei Regolamenti C.E.
Quando i terreni non presentino redditività sufficiente vengono accorpati con altri attigui, che siano nella disponibilità dell'Agenzia, per costituire efficienti imprese diretto-coltivatrici.
Il successivo comma 4 prevede che la qualifica di lavoratore della terra venga accertata dal Sindaco del Comune di residenza, a modifica di quanto previsto dall'art. 16 della legge 230/50 che assegnava questo compito agli I.P.A. ed in sintonia a quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9. Tutto ciò allo scopo di ridurre i tempi relativi al disbrigo delle pratiche e per attuare concretamente quanto già disposto dal legislatore regionale in materia di qualifica in agricoltura.
Il comma 5 dello stesso art. 3 prevede che, nell'ipotesi di più richieste all'assegnazione dello stesso appezzamento di terreno, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, allo scopo di garantire la massima trasparenza e obiettività nella scelta del beneficiario. Con opportuna disposizione è stato, altresì, previsto che, nel caso in cui fra i richiedenti vi fossero coltivatori di fondi attigui a quelli da assegnare, questi ultimi dovrebbero necessariamente avere la preferenza nell'assegnazione allo scopo di ampliare la maglia poderale.
L'art. 4, al comma 1, è stato pensato in funzione degli assegnatari che, per motivi imputabili a difficoltà organizzative non abbiano potuto definire le assegnazioni con atti notarili prima dell'entrata in vigore della legge n. 386/76. Il caso risulta, d'altra parte, già previsto dalla Circolare 57/28 del M.A.F. del 16.09.1976 esplicativa della legge 386/76 ma ha dato luogo a difficoltà interpretative, per cui si è ritenuto necessario inserirlo nell'articolato con chiara previsione normativa.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo codifica l'eliminazione dei vincoli, delle limitazioni e dei divieti di cui agli artt.4 e 5 (ivi compresa l'indivisibilità del fondo) della legge 29.05.1967, n. 379, cosa che prima era prevista a discrezione dell'Ente in particolari condizioni.
Il comma 4 ha grande rilievo, in quanto introduce la previsione, prima inesistente, del rientro nella disponibilità dell'Agenzia dei terreni assegnati in forma non definitiva che abbiano perduto l'originaria destinazione agricola, risultando non conforme alle finalità della riforma l'assegnazione di terreni che abbiano acquistato natura edificatoria.
Il comma 5 risolve un altro problema determinato dal ricorrente inserimento, negli strumenti urbanistici, dei villaggi costruiti e realizzati dall'O.V.S. sui terreni della riforma non assegnati, con l'attribuzione agli stessi di destinazione diversa da quella agricola. La norma dispone che i terreni sede di case coloniche e di villaggi rurali, le corti e gli annessi rurali, costituenti pertinenze delle unità fondiarie originariamente assegnate, quando per limiti operativi dell'ex O.V.S. non siano stati all'epoca trasferiti in proprietà dei singoli beneficiari, devono essere definitivamente assegnati agli assegnatati del fondo che ne abbiano il possesso, alle condizioni previste dalle leggi di riforma fondiaria prima dell'entrata in vigore della legge 386/76 e, cioè, al costo di costruzione decurtato dei contributi e maggiorato degli interessi legali. L'area di corte e degli annessi da trasferire ai beneficiari non deve superare il triplo dell'area di sedime dei fabbricati.
L'eventuale superficie eccedente potrà essere ceduta (con diritto di prelazione degli originari assegnatari) al prezzo corrente di mercato.
L'art. 5, è funzionalmente collegato con l'art. 10 della legge 386/76, in quanto contiene necessarie disposizioni di raccordo normativo con la disciplina del nuovo diritto di famiglia introdotta nel 1975 (e quindi in epoca successiva alle previsioni recate dagli artt. 19 della legge n. 230/1950 e 7 della legge n. 379/67). La stessa norma soddisfa, altresì, l'esigenza di snellire la procedura dei subingressi rendendo possibile la definizione delle pratiche in via amministrativa, nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, lasciando tuttavia intatta la possibilità di avanzare domanda in sede di volontaria giurisdizione secondo le modalità di cui al comb. disp. degli artt. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 e 7, terzo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.
Degna di nota è l'opportuna previsione della decadenza dal diritto al subingresso quando non venga prodotta alcuna domanda da parte di chi vi abbia titolo nel termine perentorio di un anno dalla morte dell'assegnatario ovvero dall'entrata in vigore della nuova disciplina riguardo alle successioni apertesi in epoca antecedente. In tal modo, si offre all'Agenzia uno strumento agile ed incisivo che permetterà di utilizzare al meglio il patrimonio fondiario.
Il disposto dell'art. 6 della bozza è stato inserito a sanatoria della particolare situazione socio-economica di alcune zone dove sono state assegnate esigue superficie di terreno ad integrazione dei redditi extra agricoli.
III
Problematiche relative all'art. 11 della legge n. 386/76
La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, nell'istituire l'ARSSA, ha precisato, all'art. 13, che - il patrimonio dell'Agenzia è costituito da tutti i beni mobili e immobili dell'ex ESAC... ", ma non ha inteso indicare le modalità di gestione di tale patrimonio.
A causa di tale mancata previsione, la gran parte degli atti deliberativi adottati dall'Agenzia in materia di gestione del patrimonio non è stata ratificata dal CO.RE.CO., che ha sostituito, con funzioni di controllo di legittimità, il Comitato di controllo atti ESAC.
La presente legge regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 24 della legge n. 146/1998, soddisfa l'esigenza di dotare l'Agenzia degli strumenti normativi necessari per la gestione del patrimonio in gran parte ereditato dall'ESAC.
Per quanto riguarda la materia di cui all'art. 11 della legge n. 386/76, l'articolo 7 della bozza disciplina l'alienazione ad associazioni, ad enti o a privati, di quei beni, comunque acquisiti, che non sono più suscettibili di utilizzazione per le finalità previste dalla legge istitutiva dell'ARSSA.
Sono previste, in linea con gli orientamenti legislativi attuali, semplificazioni procedurali per quanto riguarda le valutazioni e l'acquisizione dei pareri di congruità dell'Ufficio finanziario competente.
E' codificata la possibilità di rimuovere i vincoli della riforma agraria sui terreni. che, per effetto degli strumenti urbanistici degli Enti territoriali, sono divenuti edificabili, nonché la possibilità di cessione dell'area su cui insistono costruzioni, e di una limitata superficie di corte.
E' prevista e regolamentata la possibilità di cessione del diritto di superficie di quei terreni che, pur mantenendo ancora l'originaria destinazione agricola, sono stati interessati da costruzioni abusive, purché condonate.
L'emanazione di norme in questo delicato settore è quanto mai urgente, dal momento che il fenomeno dell'abusivismo è notoriamente diffusissimo in tutto il territorio regionale e l'Agenzia è in possesso di centinaia di domande volte alla sanatoria di tali situazioni.
Per quanto riguarda l'art. 7 della bozza, viene infine richiamato quanto già dettato dall'art. 11 della citata legge 386/76 per i trasferimenti di immobili destinati ad uso di pubblico interesse, di assistenza, educazione e culto.
L'articolo 8 disciplina le concessioni temporanee, nelle more della vendita, per i beni del patrimonio disponibile, nonché le concessioni, per brevi periodi, dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile ma temporaneamente non utilizzati e la fissazione dei relativi canoni.
Infine, l'articolo 9 prevede le modalità di cessione di terreni destinati a impianti collettivi, nonché degl'impianti stessi a cooperative agricole e loro consorzi, in sostanziale accordo con quanto disposto nell'art. 11, primo comma, della legge n. 386/76.