Art. 3.legge 28 gennaio 1977, n.
10
Contributo per il rilascio della concessione.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione.
Art. 5. legge 28 gennaio 1977, n10
Determinazione degli oneri di urbanizzazione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente
articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni
in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle leggi regionali.
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i
comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte
della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale
Art. 6 Legge 28 gennaio 1977 n. 10
Determinazione del costo di costruzione.
Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge
per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento (1).
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al
primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il
costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in
ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (1).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di
detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione
(1).
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come
individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la
concessione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Art 10 Legge 28 gennaio 1977, n.
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Concessione relativa ad opere o impianti
non destinati alla residenza.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di
un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di
quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di
tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle
lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di
attività produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5,
nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal
precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la
concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento della
intervenuta variazione.