Legge 11 febbraio 1980, n. 26
Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge,
anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero
( Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 51).
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
L'impiegato dello Stato, il cui coniuge -- dipendente civile o militare della pubblica
amministrazione -- presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in
aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio
nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti
per un suo trasferimento nella località in questione.
Articolo 2
L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa
può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di
effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa
non ha diritto ad alcun assegno.
Articolo 3
Il tempo trascorso in aspettativa concesso ai sensi dell'art. 1 della presente legge non
è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa
da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo
passato in aspettativa.
Articolo 4
Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di
utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che
cessa dall'aspettativa occupa -- ove non vi siano vacanze disponibili -- un posto in
soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.