1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in
attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo.
Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con
carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i
giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonchè quelle derivanti
dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici
pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di
lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario
di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico
e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'art. 10, all'art. 16,
comma 1, lettera d), ed all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli
obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente
rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è
accettato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni
lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per
l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale,
ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'art. 19
della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 5 per cento per il secondo semestre
dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono,
contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione
delle prestazioni di lavoro straordinario.
5. é abrogato l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le
dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere personale di ruolo ed
a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del 50 per cento
dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme
vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di
ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni
organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai
portatori di handicap purchè risulti in possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono
assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle
disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di
concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1º gennaio 1992, la cui
validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione
all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di
personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano,
nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè
al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il
personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art.
4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del
personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di
programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il
decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da
contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche
provinciali, preordinate alle finalità di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 15
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite
del 50 per cento delle predette dotazioni.
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali
territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e, comunque, nei limiti delle
disponibilità di bilancio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle
camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano
rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale,
nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio, utilizzando le
somme percepite ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive
modificazioni.
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere
dal 1º luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di
commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di
mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio può
avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a), del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione,
che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta
organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti
vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in
mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la
procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da
altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni
dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla
copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota
non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio
presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per
cento può essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in
organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si
applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le
commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3,
ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439.
15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata: a) alla definizione delle dotazioni organiche
occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni; b) all'individuazione
delle procedure; c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario,
delle procedure medesime.
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni,
previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale
termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate
nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione,
semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono
effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire,
nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro
l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi.
Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'art. 30, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
. 18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica
delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni
indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati
dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie
adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate
con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel
medesimo atto la congruità.
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione
dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di
attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i
parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti all'art.
2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117,
non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli
interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. é fatto
salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
marzo 1989, n. 117.
22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione <primo giorno di
ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario> , ivi contenuta, si riferisce anche
all'assenza di un solo giorno.
23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le
parole: <le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano> sono inserite le
seguenti:<nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nonchè>>.
24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
inserito il seguente:<40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di
congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi> >.
25. Il comma 42 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito
dal seguente: <42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate
tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure
termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche>
26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta
nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le
disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o
istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art.
454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte,
rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli
istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la
perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello
stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del
procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica
ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio
tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.
29. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per
le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande
presentate a decorrere dal 1º gennaio 1995.
31. é abrogato l'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32. L'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che
gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti,
non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n.
19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento
formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1º luglio 1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina
delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre
il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti
dall'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non
possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite al 1º gennaio 1994,
fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi
di ragguaglio di cui all'art. 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35. Il comma 18 dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente: <18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè
quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'art. 10 del decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una
ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede
comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i
criteri e le modalità previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di
trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni>.
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed
assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31
dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in
quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati
con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro
costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria
autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle
assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori
e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi
legali dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle
amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39. La normativa prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità
ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei
consigli regionali.
40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 e successive modificazioni, nella Provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di
personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di
pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.
41. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle
società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici
situati in Provincia di Bolzano.