1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto
1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1º giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati
con decorrenza non anteriore al 1º febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza
non anteriore al 1º dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico
del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a
posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non
possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non
possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del
60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle
relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50
per cento con decorrenza non anteriore al 1º marzo 1994, e per la restante quota con
decorrenza non anteriore al 1º settembre 1994
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e
1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono
ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e,
successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve
essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni,
prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle
attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda
espressa o potenziale.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della
documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per
determinare i carichi di lavoro.*
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993,
nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un
concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed
economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di
collocamento ai sensi dell'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. 6-bis.
I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali
che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato
inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n.
347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione
del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per
effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti- popolazione
previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 27
agosto 1994, n. 515. *
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento
previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e
dalla L. 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla L. 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e dal D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo
del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi
disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5
per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite
di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.
Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9,
comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha
provveduto il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla
data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-
legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle
stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo
decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle
amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti
salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate
sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in
vigore della presente legge.
11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo 11. In deroga
alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000
abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle
dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta
che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. *
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della L. 28 ottobre
1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso
presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art.
35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di
dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente
il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi,
dipendenti- popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di
bilancio:
COMUNI
Rapporto medio Fascia demografica | dipendenti/ | popolazione
fino a 999 abitanti | 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/80
oltre 249.999 abitanti | 1/60
PROVINCE
Rapporto medio Fascia demografica | dipendenti/
popolazione fino a 299.999 abitanti | 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/770
oltre 2.000.000 abitanti | /1000
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52. *
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di
assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6,
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla
scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di
ricerca si applica l'art.5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente
articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
17. é fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella
dell'art. 24 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è
consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili
professionali la cui dotazione non superi l'unità.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la
spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o
servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si
verifica la cessazione dal servizio. *
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo
assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi
disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29.
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie
di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli
organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono
consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale
graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure
di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992,
conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994- 1995 ai fini del
conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei
posti che risultavano accantonati a tal fine al 1º settembre 1992 e che, per effetto
della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno
scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico
1994-1995.
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di
assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per
prestazioni superiori a tre mesi.
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al
personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello
dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di
cui all'art. 24, della L. 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale
civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari
della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le
istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di
spesa di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla L.
2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a
concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.
27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per
prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a
27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le
ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati
fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni
utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo
provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del
provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del
tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la
sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le
ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i
provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi
sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. é vietato il cumulo di
permessi sindacali giornalieri e/o orari.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la L. 20 maggio 1970,
n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni
previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23
della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale
dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è
stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia,
che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni
dell'articolo 7, commi 5 e 6, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
37. *
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite
fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.
39. *
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo
straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto
all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate
all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1º febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni,
o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto
e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose
richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. *
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo
straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per
assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.*
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le
pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. *
42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate
tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure
termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. *
43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la
disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati,
spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale
dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non
retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo
che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di
rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze
delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare
riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di
varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei
meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea
e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento
metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio
presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze
del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica
sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti,
saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le
categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
permanenti competenti per materia.
47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle
rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni
e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione
delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici;
delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e
aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di
lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di
scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad
essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per
cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere
speciale.
L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde
mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare.
Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza,
senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi
prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a
quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi.
Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la
proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette
assunte in base alle vigenti norme.
50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di
cui al comma 52, determina criteri generali di priorità.
Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere
superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo
professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.
51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un
posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità
volontaria o d'ufficio.
Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso
altra amministrazione.
Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando
non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del
rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità.
Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai
pubblici concorsi.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il
Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli
articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta
nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa
al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla
base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della
medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono
soppresse le parole <<sull'equo indennizzo,>.
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che
l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello
stipendio spettante al 1º gennaio 1986 e al 1º gennaio 1987, ferma restando la sua
corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad
personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri
miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa,
la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il
periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità
convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo.
Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del
trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n.
425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la
valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43
del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo
1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle
altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile
superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale
pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio
o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella
nuova posizione.
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità
fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo
che per la parte eventualmente eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso
che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le
amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso
che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1º gennaio 1988,
espressamente richiamata dalla disposizione stessa.
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque
vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di
attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto
di opzione.
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre
analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque
denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con
altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di
legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici
dipendenti prestano servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in
giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto
1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a
riposo in data anteriore al 1º luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da
erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è
effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul
trattamento di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare
il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella
Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa.
Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato,
l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei
posti disponibili.
Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è
ridotta al 35 per cento.
La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per
tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo
contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che
provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria
capacità di spesa.
________
Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costistuzionale, con sentenza 27
luglio 1995, n. 406 nella parte in cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la
verifica della congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro
da parte delle Regioni.
Comma aggiunto dalla Legge 28 ottobre 1994, n. 596 e dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale, con sent. 9 gennaio 1996, n. 9.
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 14, l. 15 maggio 1997, n. 127.
Comma così sostituito dalla Legge. 28 ottobre 1994, n. 596.
Comma così modificato dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.
Sostituisce il comma 3 dell'art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Sostituisce il comma 1 dell'art. 40, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Modificato dall'art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
Comma aggiunto dall'art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
Del comma, con l'art. 22 della Legge 24 dicembre 1994, n. 724 è stata fornita
un'interpretazione autentica.
Comma sostituito dall'art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724.