Art. 1
(Oggetto)
1. Al fine di favorire la
graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei
lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica
utilità, per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti
attuatori, la Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia,
disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei
lavoratori interessati all'interno di stabili attività occupazionali.
2. La Regione Calabria
assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali quale
metodo fondamentale per l'attuazione delle politiche del lavoro ed in
particolare per l'attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla
presente legge. A tal fine è costituito presso l'Assessorato Regionale al
Lavoro un Comitato per le politiche finalizzate alla progressiva
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU e LPU con il
compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di
promozione dell'occupazione in Calabria. Di tale Comitato fanno parte
l'Assessore Regionale al Lavoro, o un suo delegato, con funzioni di
Presidente, il Dirigente del Settore Lavoro competente, un rappresentante di
ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un
rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni rappresentative dei datori
di lavoro, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell’UPI, un
rappresentante dell'UNCEM, un rappresentante dell’Azienda Calabria Lavoro e
un rappresentante di Italia Lavoro S.p.A..
Art. 2
(Soggetti beneficiari delle azioni)
1. Sono destinatari delle
misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti
individuati dall'art. 3 della l.r. 4/2001 e per come individuati nelle
convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, che risultano utilizzati a
seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti
attuatori.
2. La Commissione
Regionale Tripartita, acquisiti i dati da parte dei Centri servizi per
l'impiego operanti nel territorio della Regione Calabria e sentiti i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, compila, entro quattro mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei soggetti di cui al
comma 1, ordinando tali soggetti per ambiti territoriali in cui prestano
l'attività i Centri servizi per l'Impiego.
3. L'elenco compilato
dalla Commissione Regionale Tripartita ai sensi del precedente comma verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Entro i
successivi trenta giorni dalla pubblicazione, i soggetti aventi diritto
all'inserimento nel predetto elenco, che ne sono stati esclusi, potranno
proporre ricorso amministrativo, corredato, a pena di inammissibilità, dei
documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma, alla
Commissione Regionale Tripartita, che si pronuncerà entro il sessantesimo
giorno dalla data di presentazione del ricorso.
4. Accanto ad ogni
singolo nominativo incluso nell'elenco dovranno essere riportati i seguenti
dati:
a) dati anagrafici;
b) bacino di appartenenza;
c) Ente utilizzatore;
d) titolo di studio;
e) competenze ed esperienze lavorative;
f) disponibilità al trasferimento.
5. La Commissione
Regionale Tripartita provvederà ad aggiornare il predetto elenco sulla base
delle convenzioni annuali sottoscritte tra la Regione e gli Enti
utilizzatori entro il 30 giugno di ogni anno, depennando dall'elenco stesso
i lavoratori che nell'anno precedente hanno trovato una stabile occupazione
ovvero sono comunque fuoriusciti dal bacino dei lavoratori socialmente utili
e dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità, anche a causa della mancata
presentazione dell'istanza di fruizione degli incentivi previsti dal piano
annuale di stabilizzazione occupazionale di cui al successivo articolo 4.
6. E’ consentito il
riutilizzo dei soggetti che dal primo febbraio 2001 si trovano, per
esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di
disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la
Regione Calabria.
7. Sono altresì
riutilizzati i lavoratori inoccupati, già appartenenti al bacino, che non
sono stati avviati a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le
norme vigenti.
8. Qualora un ente
stabilizzatore non rinnova le convenzioni, i lavoratori possono essere
utilizzati da altri Enti.
9. La Commissione
Regionale Tripartita, per i compiti di cui alla presente legge, si avvale
dell’Azienda Calabria Lavoro. Il personale individuato dalla lettera "a"
dell’art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, esercita
l’opzione per essere inquadrato nei ruoli dell’Azienda Calabria Lavoro entro
e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All’art. 14 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, dopo la parola
"tabelle" sono aggiunte le parole A, B,C.
Art. 3
(Soggetti promotori delle azioni)
1. Possono promuovere
azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori dei bacini, anche garantendo uno sbocco occupazionale stabile ai
lavoratori individuati ai sensi del precedente art. 2, i seguenti soggetti:
a) le Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001, anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le
Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le Cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e loro Consorzi, gli altri
soggetti individuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 468/1997,
con decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) le Imprese pubbliche e
private, le Associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e
indeterminato e che non abbiano effettuato negli ultimi due anni
licenziamenti, senza giusta causa, impegnate a procedere alle assunzioni dei
lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge;
c) i lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità interessati a fruire degli incentivi
per l’avvio di attività di lavoro autonomo e di impresa.
Art. 4
(Programmazione delle azioni)
1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione
Regionale Tripartita di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19
febbraio 2001, approva entro il 31 gennaio:
a) un piano triennale
coerente con la programmazione regionale;
b) un piano annuale di
attuazione.
2. Il suddetto piano, in
coerenza con le linee generali del programma per le politiche dell'impiego e
del lavoro approvato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del
2001, contiene:
a) le indicazioni delle
misure di incentivazione e delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori dei corrispondenti bacini;
b) la quantificazione
delle risorse finanziarie da mobilitare per l'anno di riferimento;
c) i percorsi formativi a
sostegno, al fine di facilitare e garantire l’inserimento nel mercato del
lavoro dei soggetti interessati, anche attraverso azioni finanziate dal POR
Calabria 2000-2006;
d) l’individuazione dei
soggetti pubblici e privati che potranno fruire dei benefici e contributi
previsti nel piano ai fini dell’assunzione dei lavoratori inclusi
nell’elenco di cui all’art. 2 della presente legge;
e) eventuali accordi e
intese istituzionali con le autonomie locali.
3. Allo scopo di
individuare i datori di lavoro pubblici o privati interessati alla fruizione
dei benefici e dei contributi previsti nel piano, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, sentita la Commissione
permanente competente, entro il 31 agosto antecedente l'anno cui il piano si
riferisce, pubblicherà sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
dandone ampia notizia agli organi di informazione, un bando contenente i
criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere lavoratori
inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge, nonché i criteri
di selezione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in caso di una
pluralità di domande per il medesimo beneficio. I datori di lavoro
interessati dovranno presentare, nei termini stabiliti con il detto bando,
apposita istanza da indirizzare al Dipartimento Regionale delle Politiche
del Lavoro.
4. Il Piano annuale delle
azioni di stabilizzazione occupazionale, dopo la sua approvazione da parte
del Consiglio regionale, verrà pubblicato sul BUR Calabria e di tale
pubblicazione ne verrà data ampia notizia sugli organi di stampa. Entro i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del piano sul BUR Calabria i
lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge
dovranno avanzare, a pena di decadenza dall'elenco, documentata istanza
volta ad ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti a loro favore dal
detto piano.
Art. 5
(Mutui a tasso agevolato)
1. La Regione, ai sensi
dell’art. 50, comma 3, della legge n. 289/2002 ed in attuazione del Decreto
Ministeriale del 2 ottobre 2003, assume a proprio carico gli oneri di
ammortamento dei mutui da contrarre, a cura degli Enti Locali, con la Cassa
DD.PP. per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori di cui alla presente
legge.
2. Gli Enti Locali che
intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono proporre
ipotesi progettuali – secondo criteri, modalità e tempi di cui al citato
Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 – alla Cassa DD.PP. e all’Assessorato
regionale al Lavoro.
3. Le attività indicate
all’art. 5 del predetto Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 sono espletate
da Italia Lavoro S.p.A.. L’Assessore annualmente relaziona al Consiglio
regionale.
4. Per le finalità di cui
al presente articolo si prevede la utilizzazione finanziaria di una
disponibilità annuale non inferiore a 500.000,00 euro per la copertura degli
interessi sui mutui contratti dagli Enti Locali.
Art. 6
(Azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei
bacini)
1. Le azioni finalizzate
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art.
2 della presente legge, che operano in aggiunta agli incentivi previsti
dalle leggi dello Stato, si concretizzano, secondo le indicazioni del piano
annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, nelle seguenti
ulteriori misure di incentivazione:
a) a coloro che
rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica
utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, viene
concesso un contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Tale contributo,
sempre a fondo perduto, viene integrato da ulteriori 20.000 euro se si
intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa e deve essere
utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la costruzione,
la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di
macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività
dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine
contratti. Per tali iniziative possono essere previste attività di
assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di
promozione di lavoro e d'impresa. La Giunta regionale entro i 30 giorni
successivi all’approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la
Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che
disciplina l’accesso ai benefici di cui alla presente lettera a);
b) ai lavoratori già
impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si
associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali
associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di
costituzione e di avvio attività. Per tali lavoratori possono essere
previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte
di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La Giunta regionale entro i
30 giorni successivi all’approvazione del piano annuale di attuazione,
sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di
attuazione che disciplina l’accesso ai benefici di cui alla presente lettera
b);
c) ai soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 3 è concesso un contributo pari a euro 30.000,00 ripartito
in cinque annualità per ogni lavoratore indicato all’art. 2 della presente
legge assunto con contratto a tempo indeterminato; il contributo dovrà
essere integralmente restituito nel caso di risoluzione anticipata del
contratto di lavoro stipulato. Per le assunzioni a tempo parziale il
contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore
effettuate;
d) agli Enti utilizzatori
dei soggetti di cui all’art. 2 della presente legge che attuano piani di
reimpiego diretto, ovvero tramite imprese dipendenti, dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità, è, altresì, riconosciuto, per ogni
unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un
sostegno finanziario pari a 1.500,00 euro spettante a ciascun lavoratore per
un anno.
2. I contributi di cui
alla lettera c) sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate
dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni,
consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l’erogazione
di servizi integrati nell’ambito territoriale. Il medesimo criterio di
priorità opera per l’attribuzione delle risorse di cui al precedente art. 5.
3. L'ammontare degli
aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di lavoro,
composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli incentivi
stabiliti dalla presente disposizione, deve comunque rispettare le vigenti
normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.
4. Per le annualità 2003,
2004 e 2005, gli Enti strumentali della Regione Calabria e le Aziende unità
sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità
finanziarie, riservano prioritariamente, ai lavoratori di cui all'art. 2
della presente legge, una quota del 30% dei posti della dotazione organica
vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all'ex settima qualifica
funzionale.
5. I lavoratori
stabilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici economici, da
Società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite
procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per
l'accesso al rapporto di lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di
precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e
regionali.
6. Al fine di facilitare
azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui
all'art. 2 la Regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni del piano
annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, può stipulare
convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui
all'art. 2, comma 4, del Decreto lgs. n. 468/97, prevedendo, a fronte
dell'attività promozionale ed organizzativa rivolte alle agenzie medesime,
la concessione di un incentivo di 1.500,00 euro per il ricollocamento di
ciascun lavoratore.
7. La Regione Calabria,
nel rispetto dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 21 maggio 1998, può
avvalersi dell'attività Italia Lavoro S.P.A, istituita con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che svolge anche
un'azione di assistenza tecnica alle Regioni finalizzata alla ricollocazione
dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, occupandosi
dell'accompagnamento dei lavoratori verso nuove opportunità di lavoro, anche
in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.
8. La Regione Calabria
nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche a
soggetti pubblici e privati deve prevedere criteri di priorità
nell'assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere
lavoratori di cui all'art. 2.
Art. 7
( Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi di cui alla
presente legge sono istituiti:
- il Fondo regionale per le azioni di
Politiche attive e per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità destinato al
finanziamento degli interventi di cui all’art.5. Il fondo è alimentato
annualmente in base alla copertura delle misure di incentivazione previste
nel piano di cui all’art. 2 della presente legge.
- il Fondo per l’utilizzazione delle
risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo
81/2000.
2. Al fondo regionale sono destinate:
- le risorse regionali da utilizzare per
gli interventi di cui all’art. 5;
- altre risorse provenienti da Enti e
soggetti comunque interessati.
3. Agli oneri a carico delle risorse
regionali, determinati per l’anno 2003 in Euro 5.000.000,00, si provvede con
la disponibilità prevista all’UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della
spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi
in corso di approvazione recanti spese per investimenti" il cui stanziamento
viene ridotto del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui
comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza
della spesa a carico dell’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2003.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui alla legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
6. Per gli anni successivi, la
corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con
la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge
finanziaria inerente allo stesso esercizio.
Art. 8
(Disciplina sanzionatoria)
1. I soggetti impegnati
in attività socialmente utili e di pubblica utilità vengono cancellati
dall'elenco di cui all'art. 2, decadano dai benefici della presente legge e
cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti
in materia di attività socialmente utili e di pubblica utilità; quando
incorrano nei casi previsti dall'art. 9 del Decreto lgs 28 febbraio 2000, n.
81.
2. I medesimi soggetti di
cui al comma 1 vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2 della
presente legge qualora non presentino istanza per ottenere uno qualsiasi dei
benefici previsti nel piano annuale delle azioni di stabilizzazione
occupazionale.
Art. 9
(Norma transitoria)
“1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al
comma 3 del medesimo art. 4 nonché i piani di azione triennale e annuale di cui
al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60
e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui
alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2007,
data entro la quale dovrà essere attuato il quarto piano annuale di
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2.
2. Con l’entrata in
vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale n.
4 del 30 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni,
incompatibili con la presente.
3. Fino alla emanazione
di un nuovo disciplinare anche per gli LPU vengono richiamate le vigenti
disposizioni di legge.
Art. 11
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.