LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto . Disciplina del Consorzio
del Bergamotto.
(Pubbl. in Boll. Uff. 17
ottobre 2002, n. 19 supplemento straordinario n. 1)
Art. 1
(Natura del Consorzio)
1. Il Consorzio del Bergamotto,
è organismo di diritto pubblico
che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano
richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei
terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato
nell' art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea
all' atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio
Calabria . Olio essenziale".
Art. 2
(Finalità del Consorzio)
1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato
Consorzio,
ha come finalità la promozione, l' incremento e la valorizzazione
della produzione dell' essenza e di ogni altro derivato
del bergamotto, nell' interesse dei produttori di bergamotto
anche attraverso:
- la formazione professionale per addetti al settore;
- l' assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva
nell' utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione
a livello regionale nazionale e comunitario.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il Consorzio,
può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di
assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione,
della collaborazione tecnico-scientifica delle strutture di
ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati
Agrumari, Stazione Sperimentale per l' agrumicoltura di
Acireale sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di
esperti del settore.
3. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di
settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l' elaborazione
di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti
per l' elaborazione dei programmi regionali.
4. Il Consorzio può attuare e formulare su affidamento della
Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione
medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore,
avvalendosi anche delle Organizzazioni Professionali Agricole
e Associazioni cooperative.
Art. 3
(Attività del Consorzio)
1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla approvazione
della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del
Consorzio, nel rispetto dell' articolo 34 del Trattato.
2. Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio, sono
definite con atto della Giunta Regionale, in conformità con gli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla
Commissione europea conformemente alle disposizioni previste
dal regolamento (CE) 659/1999.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d' intesa con
la Commissione Consiliare competente.
Art. 4
(Requisiti e modalità di adesione al Consorzio)
1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi
siano collocati all' interno dell' area di cui all' articolo 1 della
presente
legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.
2. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne
divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici
coltivate.
Art. 5
(Organi del Consorzio del Bergamotto)
1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto:
1) l' Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente;
4) il Collegio Sindacale.
Art. 6
(Assemblea dei Soci)
1. l' Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al
precedente art. 1, inseriti nel libro dei soci del Consorzio.
2. Hanno diritto all' elettorato attivo e passivo tutti i soci in
regola con gli adempimenti previsti all' art, 4 che abbiano compiuto
18 anni e godano dei diritti civili.
3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto
è esercitato dal
rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto
a ciò appositamente incaricato dall' organo competente, per
i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti
all' amministrazione giudiziaria dal curatore o dall' amministratore.
4. l' Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale di propria competenza,
delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio
preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e
Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio.
5. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.
Art. 7
(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione
del Consorzio ed e composto da:
a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti
dall' Assemblea;
b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale di cui
uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione
Calabria;
c) un componente nominato dal Consiglio Provinciale, in
rappresentanza della provincia di Reggio Calabria;
d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive
2. I poteri sono conferiti dallo Statuto.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere
un massimo di sei preferenze libere.
4. l' elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a
scrutinio segreto tra i candidati in regola con l' iscrizione.
5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti.
6. Non possono essere eletti quali Consiglieri:
- i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano
funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull' amministrazione del
Consorzio;
- i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione
del fallimento;
- coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata
dell' interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanne che non consentano
l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti
della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a
misure di sicurezza pubblica che non consentano l' iscrizione
nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione
degli effetti del provvedimento;
- i dipendenti del Consorzio;
- coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.
7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il
Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario
ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del
Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.
8. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto
del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri
eletti dall' Assemblea dei Soci.
10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
sono fissate dallo Statuto.
Art. 8
(Presidente)
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione,
tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento
che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro
quindici giorni dalla costituzione dell' organo, dal Presidente
uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro tempore
del Consorzio stesso.
2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione
viene presieduta dal Consigliere anziano.
3. Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente, che
sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti, separatamente,
in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la
presenza di almeno due terzi dei consiglieri;
in seconda convocazione,
sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno
la metà più uno dei consiglieri.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed
attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
(Collegio Sindacale)
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e
da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla
Giunta Regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono
nominati dall' Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche
gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio.
2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all' albo
dei revisori dei conti.
3. Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione
contabile e finanziaria dell' ente e redige la relazione annuale che
viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo
e dal Conto del patrimonio, che dopo l' approvazione
dell' Assemblea dei consorziati è trasmesso all' Assessorato all'
Agricoltura
per la ratifica da parte della Giunta Regionale.
Art. 10
(Statuto)
1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati
dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto e dal Regolamento
del Consorzio è sottoposti all' approvazione della
Giunta Regionale che provvede alla comunicazione alla Commissione
europea, al fine di verificare la coerenza con le regole
di concorrenza previste dal Trattato.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Il Consorzio e sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato
all' Agricoltura che, pertanto, ha facoltà di effettuare
ispezioni.
2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell' amministrazione
o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro
comunicazione dell' Assessorato all' Agricoltura, la Giunta Regionale
provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione
ed alla nomina di un Commissario.
3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere
alla convocazione dell' Assemblea dei soci per la nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi.
4. Entro lo stesso termine il Consiglio Regionale e le organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative dovranno
provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel
Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
(Impianti di trasformazione)
1. Gli impianti di trasformazione dei frutti a produzione dell' essenza
di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del Consorzio,
dovranno essere affidati in gestione, in via prioritaria, a
soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori, ovvero
ad altri soggetti di diritto privato attraverso un apposito bando
pubblico che garantisca la massima trasparenza e salvaguardi
l'occupazione, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 13
(Determinazione situazione economico-finanziaria)
1. Alla prima riunione successiva all' elezione del Presidente,
il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base
di specifica relazione del Presidente dell' ente, predisporrà una
relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio,
accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio
stesso.
2. Il Consorzio presenterà alla Giunta Regionale, per
l' esame e l' eventuale approvazione, un programma di attività
finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con quanto previsto
dal regime di aiuti di cui al comma 2 dell' articolo 3, approvato
con decisione dalla Commissione europea.
3. La Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, un
piano di riorganizzazione, che sarà preventivamente sottoposto
al parere della Commissione europea per la verifica del rispetto
delle disposizioni di cui all' articolo 87 del Trattato, affinché il
Consorzio possa svolgere i compiti istituzionali previsti dagli
atti della Giunta Regionale, di cui all' articolo 3 comma 1.
Art. 14
(Mantenimento della coltura)
1. Al fine di incoraggiare il mantenimento della coltura del
Bergamotto, specie in relazione alle sue peculiari funzioni
paesaggistiche,
ambientali, storiche e di salvaguardia del territorio,
la Regione riconosce a favore di tutti i produttori di bergamotto,
indipendentemente dall' essere associati al Consorzio, un aiuto
finanziario proporzionato alla superficie coltivata, nel rispetto di
uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta regionale
entro 4 mesi dall' approvazione della presente legge.
2. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità
attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28
dell' 1 febbraio 2000.
3. La Stazione Sperimentale per le essenze e i derivati agrumari
di Reggio Calabria, dopo che saranno espletate le procedure
stabilite per il conferimento dell' incarico quale organismo
di controllo, di cui all' articolo 10 del regolamento CEE 2081/92,
per la DOP "Bergamotto di Reggio Calabria . Olio essenziale"
potrà beneficiare di un aiuto decrescente i primi sei anni cosi
come previsto dal punto 13.4 degli orientamenti comunitari per
gli aiuti di stato nel settore agricolo, relativamente ai costi di
certificazione.
Art. 15
(Piani Operativi)
1. La Regione può riconoscere al Consorzio aiuti finalizzati
al finanziamento di misure da attuare nel quadro di piani operativi
pluriennali, in analogia a quanto previsto dal Reg. (CE) n.
2200/96.
2. La Giunta Regionale, con propri atti, individua i soggetti
beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione
di piani operativi pluriennali, nel rispetto degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee . Serie C 28 dell' 1 febbraio 2000.
Art. 16
(Normativa nazionale e comunitaria)
1. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere
applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
che disciplina la materia.
2. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli
articoli 2, 3, 13, 14, 15 e 17 comma 3, della presente legge, sono
sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, cosi
come previsto dall' articolo 88 paragrafo 3 del Trattato. La regione
si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione
del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.
Art. 17
(Norma finanziaria)
1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato per
l' esercizio finanziario 2002 in € 697.216,81, si provvede con la
quota parte dell' UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122202) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno 2002. La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
documento tecnico di cui all' art. 10 della legge regionale 4/2/
2002, n. 8.
2. L' eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità
a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli
aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in
difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all' interno di
un Piano di ristrutturazione.
Art. 18
(Norme Transitorie e Finali)
1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente
legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui al
precedente
art. 3, il Presidente della Giunta regionale procederà alla
convocazione dell' Assemblea dei Soci per l' elezione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie
per la corretta attuazione della presente legge.
2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà
essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale
e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima
dell'adunanza.
3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il
Consiglio Regionale e le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative dovranno provvedere alle nomine
di rispettiva competenza.
4. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla sua
elezione procederà alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
5. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio
di Amministrazione convocherà l' Assemblea straordinaria
per l' approvazione del nuovo Statuto.
6. l' Assemblea straordinaria di cui sopra
è considerata valida,
in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati
almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione,
quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.
7. Per l' espletamento degli adempimenti di cui al presente
articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
8. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente
Commissione Consiliare del Consiglio Regionale.
E`
abrogata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2000.