(Vedi
testo storico)
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 33
Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di
finanza regionale) art. 3, comma 4, legge regionale 8/2002.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10
agosto 2002, n. 14 supplemento straordinario n. 7)
Art. 1
1.
2. (-
n.d.w.- Comma abrogato dall'articolo 1 della L.R. 36/2002)
3. In conformitą a quanto disposto dalla legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, sono soppressi i controlli sugli atti degli Enti locali e
delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della materia sono
soppresse le sezioni decentrate del Comitato Regionale di Controllo. Le
residue funzioni, sono devolute alla competenza del Comitato Regionale di
Controllo.
4.
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