LEGGE REGIONALE 29 luglio 2002, n. 26
      «Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli Uffici del
      Consiglio regionale. Integrazione e modifica della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
      (Pubbl. in Boll. Uff. 2
      agosto 2002, n. 14 supplemento straordinario n. 1)
      Articolo unico
      1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede,
      con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della propria dotazione organica, nonché alla
      programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente e
      dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni.
      2. Il numero dei dipartimenti non può essere comunque
      superiore a cinque.
      3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la
      presente Legge.