LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001 n. 20
Affidamento all’INPS dell’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 ottobre 2001 , n. 101 supplemento straordinario n. 2 )

Art. 1

            1.  E’ di competenza della Regione la funzione amministrativa di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 / 98.

            2.  La Regione, ai sensi dell'art. 80, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia in sede di conferenza Stato-Regioni.

            3.  Nello schema di convenzione sono individuate le modalitą di svolgimento delle attivitą, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative di cui all'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nelle forme e secondo le modalitą stabilite dai provvedimenti attuativi dallo stesso DPCM.

            4.  E’ attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del D.Lgs. n. 112 / 98.

            5.  Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, gią individuati dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica, nominato dal Consiglio regionale e composto da tre Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta e/o del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di coordinamento deve ricoprire o aver ricoperto la carica di Dirigente generale, tre componenti in rappresentanza delle Associazioni di Categoria e tre componenti in rappresentanza dei Patronati, tutti scelti previa consultazione con gli Organismi interessati.

Art. 2

            1.  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 in materia di invalidi civili.