LEGGE
REGIONALE 19 ottobre 2001 n. 20 Art.
1
1.
E di competenza della Regione la funzione amministrativa di
concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di
cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 / 98.
2.
La Regione, ai sensi dell'art. 80, comma 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si avvale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo
svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'art. 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 secondo uno schema di convenzione
approvato dalla Giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte
sulla materia in sede di conferenza Stato-Regioni.
3.
Nello schema di convenzione sono individuate le modalitą di svolgimento
delle attivitą, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative di
cui all'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nelle forme e secondo le
modalitą stabilite dai provvedimenti attuativi dallo stesso DPCM.
4.
E attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche la
legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del D.Lgs. n. 112 / 98.
5.
Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e
sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, gią individuati dalla
normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica,
nominato dal Consiglio regionale e composto da tre Dirigenti appartenenti al
ruolo della Giunta e/o del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di
coordinamento deve ricoprire o aver ricoperto la carica di Dirigente generale,
tre componenti in rappresentanza delle Associazioni di Categoria e tre
componenti in rappresentanza dei Patronati, tutti scelti previa consultazione
con gli Organismi interessati. Art.
2
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
112/1998 in materia di invalidi civili.
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