LEGGE REGIONALE  2 maggio 2001 n. 12
Legge regionale – Collaborazione tra Regione Calabria e Cittadinanzattiva–Tribunale per i diritti del malato finalizzata all’istituzione del servizio PIT-CALABRIA .
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 maggio 2001 , n. 42 )

Art. 1
Finalità

1.  La Regione Calabria promuove il diritto alla salute e ne garantisce la tutela ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e, in tale ambito, riconosce il valore dell'impegno più che decennale in Calabria del Tribunale per i diritti del malato per un servizio sanitario più vicino alle aspettative dei cittadini nel quale sia valorizzata la partecipazione degli stessi alle politiche sanitarie, secondo i principi previsti dall'art. 14 del DIgs. 502/92 e dall'art. 12 del Dlgs. 229/99.

2.  A tal fine, la Regione Calabria, nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione delle realtà regionali e ai fini dell'ampliamento, potenziamento e miglioramento dei servizi socio-sanitari erogati sul territorio regionale e della tutela dei diritti dei cittadini, considerata la validità della sperimentazione realizzata negli anni 1998/2000, promuove una specifica collaborazione con Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, per l'istituzione del servizio PIT-Calabria (Progetto integrato di tutela dei diritti dei cittadini) volto ad assicurare una migliore difesa dei diritti dei cittadini e a promuovere la qualità dei servizi in ambito socio-sanitario.

Art. 2
Compiti (servizio gratuito)

1.  La Regione Calabria sostiene Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, servizio PIT-Calabria, in particolare per:

      a) garantire a tutti coloro che vivono in Calabria, anche temporaneamente, un servizio gratuito di informazione, orientamento, consulenza sull'accesso e il funzionamento dei servizi socio-sanitari, con orario di apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali;

      b) aggiornare costantemente la banca dati, già attivata, delle segnalazioni ricevute da cittadini, singoli o associati, da operatori e realtà professionali e da soggetti istituzionali e curarne una sulle questioni emergenti che richiedano interventi prioritari e tempestivi;

      c) raccogliere e diffondere buone pratiche che consentano una più ampia e agevole fruibilità dei servizi socio-sanitari e una migliore tutelabilità dei diritti;

      d) curare una permanente attività di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie, con specifiche iniziative su tematiche di particolare rilevanza per la popolazione;

      e) realizzare programmi e momenti di aggiornamento e formazione per cittadini, gruppi locali, associazioni e operatori al fine di rafforzare e qualificare la rete di difesa civica;

      f) organizzare un incontro annuale regionale, da tenersi entro il mese di aprile, nel quale presentare un rapporto sullo stato dei servizi sanitari in Calabria dal punto di vista dei cittadini;

      g) svolgere attività di raccordo, interlocuzione e supporto nei confronti delle istituzioni, dei soggetti e delle realtà sociali operanti in campo socio-sanitario, di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della qualità dei servizi;

      h) raccogliere supporto economico pubblico e privato per rafforzare l'azione di tutela del diritto alla salute.

Art. 3
Rendicontazione

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno Cittadinanzattiva Calabria onlus è tenuta a presentare alla Giunta regionale un dettagliato rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente, la relativa rendicontazione finanziaria con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo regionale ed una dichiarazione resa nel termini di legge dal legale rappresentante di non aver chiesto e/o ottenuto beneficio da altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle attività per le quali si chiede il contributo.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno Cittadinanzattiva Calabria onlus presenta alla  Giunta regionale, che esprime eventuali osservazioni entro trenta giorni, il programma delle attività da svolgere nell'anno successivo ed il relativo bilancio di previsione.

3.  La mancata presentazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo comporterà la perdita del diritto ad ottenere il contributo stesso.

4.  Il mancato invio della documentazione chiesta potrà comportare la perdita del contributo per l'esercizio finanziario relativo, qualora il Coordinamento regionale della Lega, di concerto con il Comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei progetti preferibilmente per la stessa sezione provinciale.

Art. 4
Erogazioni liberali

1. Cittadinanzattiva Calabria onlus, per lo svolgimento delle attività statutarie non finanziate dalla presente legge, può usufruire:

      a) di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali da parte di privati;

      b) di contributi, finanziamenti ed incentivi da parte di Aziende pubbliche e private, Fondazioni, Enti locali, Regioni, Organi dello Stato, Unione Europea e Organismi internazionali.

Art. 5
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2.  La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4131101 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione " Spese per il finanziamento delle attività di cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, servizio PIT-Calabria " e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.

3.  Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.