LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001 n. 12 Art.
1 1. La Regione Calabria
promuove il diritto alla salute e ne garantisce la tutela ai sensi
dell'art. 32 della Costituzione e, in tale ambito, riconosce il valore
dell'impegno più che decennale in Calabria del Tribunale per i diritti
del malato per un servizio sanitario più vicino alle aspettative dei
cittadini nel quale sia valorizzata la partecipazione degli stessi alle
politiche sanitarie, secondo i principi previsti dall'art. 14 del DIgs.
502/92 e dall'art. 12 del Dlgs. 229/99. 2.
A tal fine, la Regione Calabria, nel quadro delle iniziative volte
alla valorizzazione delle realtà regionali e ai fini dell'ampliamento,
potenziamento e miglioramento dei servizi socio-sanitari erogati sul
territorio regionale e della tutela dei diritti dei cittadini, considerata
la validità della sperimentazione realizzata negli anni 1998/2000,
promuove una specifica collaborazione con Cittadinanzattiva -
Tribunale per i diritti del malato, per l'istituzione del servizio PIT-Calabria
(Progetto integrato di tutela dei diritti dei cittadini) volto ad
assicurare una migliore difesa dei diritti dei cittadini e a promuovere la
qualità dei servizi in ambito socio-sanitario. Art.
2 1. La Regione Calabria
sostiene Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato,
servizio PIT-Calabria, in particolare per:
a)
garantire a tutti coloro che vivono in Calabria, anche
temporaneamente, un servizio gratuito di informazione, orientamento,
consulenza sull'accesso e il funzionamento dei servizi socio-sanitari, con
orario di apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali; b) aggiornare costantemente la banca dati, già attivata, delle segnalazioni ricevute da cittadini, singoli o associati, da operatori e realtà professionali e da soggetti istituzionali e curarne una sulle questioni emergenti che richiedano interventi prioritari e tempestivi;
c)
raccogliere e diffondere buone pratiche che consentano una più
ampia e agevole fruibilità dei servizi socio-sanitari e una
migliore tutelabilità dei diritti;
d)
curare una permanente attività di comunicazione, anche attraverso
l'utilizzo delle moderne tecnologie, con specifiche iniziative su
tematiche di particolare rilevanza per la popolazione;
e)
realizzare programmi e momenti di aggiornamento e formazione per
cittadini, gruppi locali, associazioni e operatori al fine di rafforzare e
qualificare la rete di difesa civica;
f)
organizzare un incontro annuale regionale, da tenersi entro il mese
di aprile, nel quale presentare un rapporto sullo stato dei servizi
sanitari in Calabria dal punto di vista dei cittadini;
g)
svolgere attività di raccordo, interlocuzione e supporto nei
confronti delle istituzioni, dei soggetti e delle realtà sociali operanti
in campo socio-sanitario, di tutela dei diritti dei cittadini e di
promozione della qualità dei servizi;
h)
raccogliere supporto economico pubblico e privato per rafforzare
l'azione di tutela del diritto alla salute. Art.
3 1.
Entro il 30 aprile di ciascun anno Cittadinanzattiva Calabria onlus
è tenuta a presentare alla Giunta regionale un dettagliato rapporto
sull'attività svolta nell'anno precedente, la relativa rendicontazione
finanziaria con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo
regionale ed una dichiarazione resa nel termini di legge dal legale
rappresentante di non aver chiesto e/o ottenuto beneficio da altri
soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle attività per le
quali si chiede il contributo. 2.
Entro il 30 novembre di ciascun anno Cittadinanzattiva Calabria
onlus presenta alla Giunta
regionale, che esprime eventuali osservazioni entro trenta giorni, il
programma delle attività da svolgere nell'anno successivo ed il relativo
bilancio di previsione. 3.
La mancata presentazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del
presente articolo comporterà la perdita del diritto ad ottenere il
contributo stesso. 4.
Il mancato invio della documentazione chiesta potrà comportare la
perdita del contributo per l'esercizio finanziario relativo, qualora il
Coordinamento regionale della Lega, di concerto con il Comitato sezionale
inadempiente non avrà presentato dei progetti preferibilmente per la
stessa sezione provinciale. Art.
4 1.
Cittadinanzattiva Calabria onlus, per lo svolgimento delle attività
statutarie non finanziate dalla presente legge, può usufruire:
a)
di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali da parte di privati;
b)
di contributi, finanziamenti ed incentivi da parte di Aziende
pubbliche e private, Fondazioni, Enti locali, Regioni, Organi dello Stato,
Unione Europea e Organismi internazionali. Art.
5 1.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001
in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul
capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo
l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti
alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo
importo. 2.
La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio
in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo
4131101 che istituisce nello stato di previsione della spesa per
lesercizio 2001 con la denominazione " Spese per il finanziamento
delle attività di cittadinanzattiva Tribunale per i diritti del
malato, servizio PIT-Calabria " e lo stanziamento, in termini di
competenza e di cassa, di lire 100.000.000. 3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.
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