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LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO
2000, n. 2
Progetto Giovani
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 febbraio 2000, n. 10)
Art. 1
Istituzione
1. La Regione
Calabria,
nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita
delle istituzioni , istituisce il ' Progetto Giovani ', con sede presso il
Consiglio regionale .
2. Al ' Progetto Giovani '
spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili
calabresi ,
raccordandole con l'Istituto regionale .
Art. 2
Finalità
1. Il ' Progetto Giovani
'
si pone come espressione della soggettività politica dei giovani
calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni .
2. In tal senso realizza studi e
ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde
informazioni, elabora
progetti inerenti le problematiche giovanili .
3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie
attività, il ' Progetto Giovani ' si avvale della Consulta Regionale per le
politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del
Progetto Giovani di cui al successivo art. 5 .
4. Il Consiglio regionale doterà
il ' Progetto Giovani ' dei locali e delle attrezzature necessarie .
Art. 3
Consulta regionale: composizione e funzionamento
1. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili - di cui al successivo
art. 6 - è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di
progettazione , formulazione di proposte politiche e programmazione di varie
attività .
2. La Consulta per le politiche
giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è
rinnovata all'inizio di ogni legislatura .
3. La Consulta per le politiche
giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per
ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che
abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale , che siano iscritte nel registro
regionale delle Associazioni giovanili calabresi .
4. Il Presidente e i due vice
presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base
di apposite designazini delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel
Registro .
Art. 4
Funzioni e compiti
1. La Consulta regionale per le
politiche giovanili :
a) elabora annualmente un
programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa
del Bilancio regionale ;
b) propone progetti e programmi da
finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari ;
c) cura trimestralmente un
bollettino di informazione .
2. Il Consiglio regionale
annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e
delibera i programmi di attività del ' Progetto Giovani ' su proposta della
Consulta regionale per le politiche giovanili .
Art. 5
Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani
1. Il Progetto Giovani si avvale
dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative
relative alle attività del ' Progetto Giovani ' .
2. L'Ufficio di coordinamento del
' Progetto Giovani ' è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della
Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta
stessa tra i suoi componenti .
Art. 6
Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi
1. E'
istituito , presso il
Consiglio regionale , il Registro regionale delle Associazioni giovanili
calabresi .
2. Le associazioni giovanili
calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in
Consiglio regionale , operanti nella regione da almeno due anni alla data di entrata in
vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci , che intendono
chiedere l'iscrizione nel Registro regionale , devono presentare domanda al Presidente del
Consiglio regionale corredata da :
a) statuto
dell'organizzazione,
con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il
coordinamento ;
b) relazione sulle attività
svolte e su quelle programmate ;
c)
strutture, mezzi e strumenti
propri della organizzazione .
3. L'iscrizione è predisposta con
delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la
cancellazione dal Registro , con provvedimento motivato
, qualora vengano meno i presupposti
e i requisiti richiesti .
' 4. In prima applicazione della presente
legge,
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla
pubblicazione del registro entro il 31 dicembre 2000 .'.
5. Lo stesso Ufficio di Presidenza
provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro .
Art. 7
Norma Finanziaria
1. L'onere derivante
dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno
esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria di accompagno .