LEGGE REGIONALE 26 luglio 1999, n. 19
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 luglio 1999 n. 77
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria disciplina la materia dei Servizi di
Sviluppo agricolo trasferita alle Regioni, dai D.P.R. n. 11/72 e n. 616/77, recependo il
Regolamento C.E.E. 270/79 e i successivi Regolamenti comunitari attinenti ai servizi in
agricoltura.
2. I servizi di cui al comma 1 sono diretti a promuovere lo
sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali, elevando le potenzialità delle
imprese agricole esistenti nel pieno rispetto dell'ambiente.
3. I servizi, inoltre, favoriscono la crescita e la formazione
delle nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita mediante
l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo, scientifico, tecnico,
economico, socio-economico e legislativo.
Art. 2
(Servizi di Sviluppo Agricolo)
1. I Servizi di Sviluppo Agricolo costituiscono attività di
interesse generale e pubblico che la Regione Calabria riconosce di fondamentale importanza
per lo sviluppo dell'agricoltura.
2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono articolati in:
a) Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione;
b) Divulgazione Agricola;
c) Formazione e aggiornamento professionale;
d) Servizi tecnici di supporto.
Art. 3
Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e
Sperimentazione (Compiti)
1. Il Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e
Sperimentazione rappresenta il supporto scientifico e tecnico dei Servizi di Divulgazione,
Formazione e Aggiornamento Professionale.
2. Le attività sono svolte dall'Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A.), per come previsto dall'articolo 2 della L.R. 15/93, nelle aziende
sperimentali-dimostrative dalla stessa gestite, o presso aziende private che mettano a
disposizione le superfici necessarie, a titolo gratuito ove trattasi di parcelle inferiori
ad Ha 1, nonché i macchinari e le attrezzature, a titolo oneroso, mediante apposita
convenzione di cui al successivo art. 5; da Istituti Universitari, da Istituti
Sperimentali ed altri Enti idonei, previa valutazione di specifici progetti nei quali sia
previsto l'impegno a collaborare con i Servizi di Sviluppo Agricolo.
Art. 4
(Servizio di Divulgazione Agricola Compiti)
1. Il Servizio di Divulgazione Agricola è svolto dai
Divulgatori selezionati e formati ai sensi del Regolamento C.E.E. 270/79 e del regolamento
C.E.E. 1760/87 ed è costituito da un complesso di professionalità, che agisce
armonicamente in funzione dello sviluppo rurale.
2. Il Servizio di Divulgazione Agricola si esplica attraverso
l'opera di informazione e consulenza rivolta al complessivo sistema agricolo regionale;
esso è finalizzato alla introduzione delle innovazioni tecnologiche, all'indirizzo ed
alla razionalizzazione delle produzioni, attraverso una migliore gestione organizzativa
aziendale, atta a consentire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle
condizioni di lavoro degli operatori agricoli, in armonia con quanto disposto dalla
Politica Agricola Comunitaria. Tale attività si esplica anche orientando gli operatori
agricoli, al fine di fornire alle diverse tipologie di imprese l'assistenza specialistica
e settoriale di cui le stesse abbisognano.
3. Il Servizio di Divulgazione Agricola ha, comunque, il
compito, in collaborazione coi rilevatori, di elaborare i dati per la contabilità
aziendale, di analizzare la gestione delle aziende agricole singole o associate,
provvedendo alla restituzione critica comparata dei bilanci di aziende omogenee,
avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (l.N.E.A.).
Art. 5
(Organizzazione e personale dei servizi)
1. La Regione promuove appositi corsi di aggiornamento e di
riqualificazione dei soggetti interessati ai Servizi di Sviluppo Agricolo, da attuarsi con
fondi propri, comunitari e/o statali.
2. Il Servizio di Divulgazione Agricola, ai sensi dell'art. 2
della L.R. 15/93, è di competenza dell'A.R.S.S.A..
3. Il personale di divulgazione agricola già assegnato alle
OO.PP.AA., nell'ambito del contingente attribuito alla Calabria dal Il Piano-quadro
nazionale della divulgazione agricola in applicazione del Regolamento C.E.E. 2052/88 e
dell'art. 16 della L.R. 15/93 è iscritto nell'apposito ruolo della divulgazione agricola
dell'A.R.S.S.A.
4. L'A.R.S.S.A. si fa carico della loro remunerazione,
utilizzando le somme assegnate dalla Regione Calabria ai sensi della norma finanziaria di
cui all'art. 12 della presente legge.
5. Al fine di accelerare la realizzazione delle finalità di
cui all'art. 1 della presente legge detto personale dipendente ai fini giuridici ed
economici dall'ARSSA, ferma per il resto la disciplina del lavoro, potrà, essere
autorizzato a svolgere, in relazione, all'interesse vantato direttamente dalla Pubblica
Amministrazione ed al buon andamento della medesima, la propria attività mediante
convenzione con le Organizzazioni delle aziende agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale.
6. Le attività di divulgazione agricola si svolgono
nell'ambito del perimetro dei Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) e delle Unità di
Divulgazione Agricola (U.D.A.) secondo le strutture di cui al successivo art. 8.
7. L'A.R.S.S.A. sulla base delle caratteristiche territoriali
delle aree da individuare ai sensi del successivo articolo 8 distribuisce le unità di
divulgazione nelle strutture di cui all'art. 8 lettere a) e c), nonché nella struttura di
coordinamento della sede centrale dell'A.R.S.S.A. e presso il competente settore del
Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione, ove siano richiesti per le funzioni di
raccordo tra l'Ente Regione e L'A.R.S.S.A..
8. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, l'A.R.S.S.A mediante delibera del Consiglio di
amministrazione individua, previo accordo col Settore competente del dipartimento
Agricoltura e Foreste, le sedi dei Ce.S.A., di cui al successivo art. 8 lettera c), nel
rispetto delle destinazioni delle strutture oggetto d'intervento del PIM-Calabria.
9. Nel termine perentorio di 90 giorni, in riferimento ai
Ce.S.A. non dotati di aziende sperimentali dimostrative nei settori trainanti del
territorio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione dell'ARSSA definisce, stipula e
approva apposita convenzione con aziende private, dotate dei requisiti che qualificano
un'azienda sperimentale dimostrativa, previa sottoposizione al parere dell'Assessorato
Regionale all'Agricoltura e Foreste ai fini della definitiva approvazione della Giunta
Regionale.
10. Nell'ambito della ristrutturazione, l'A.R.S.S.A.
costituisce la struttura di vertice, preposta ai Servizi di Sviluppo Agricolo, articolata
in Servizi come individuati nel precedente art. 2.
11. Nelle more dell'approvazione definitiva della Pianta
Organica generale, vige per il Servizio di Divulgazione quella definita dalla Legge 11/92.
12. Non è consentito l'impiego dei divulgatori agricoli in
attività propriamente sperimentali, in attività di patronato ovvero in attività
amministrative non strettamente connesse col servizio di divulgazione.
Art. 6
(Formazione e aggiornamento professionale)
1. I piani di attività e di formazione e di aggiornamento
professionali diretti agli operatori agricoli e forestali e quelli connessi con i
programmi di sviluppo rurale, sono approvati dal Dipartimento Formazione professionale
della Regione Calabria, previa acquisizione del parere tecnico della struttura competente
del Dipartimento Agricoltura e Foreste il quale parteciperà anche alla valutazione
tecnica dei progetti presentati e alla valutazione durante lo svolgimento dei corsi ed
agli esami finali.
2. Le attività di formazione e di aggiornamento professionale,
di competenza del Dipartimento Agricoltura e Foreste possono essere affidate
all'A.R.S.S.A., ovvero agli Enti di Formazione Professionale, preferibilmente se di
emanazione delle OO.PP.AA..
Art. 7
(Servizi tecnici di supporto-compiti)
1. Le attività tecniche di supporto concernano la Pedologia,
la meteorologia, l'agrometeorologia, la cartografia, il sistema informativo territoriale
ed il marketing. Dette attività sono svolte, con competenza sull'intero territorio
regionale, dall"A.R.S.S.A. avvalendosi anche dei Divulgatori agricoli espressamente
formati ai sensi del Reg. C.E.E. 2052/88.
2. L'attività tecnica ha il compito di sopportare l'attività
divulgativa dei Ce.S.A., dei Ce.D.A. e delle U.D.A. fornendo servizi ed elaborazioni
specialistiche quali strumenti di base per la divulgazione agricola.
3. L'attività tecnica di supporto ha, inoltre, il compito di
fornire gli strumenti e le informazioni di base necessarie per la pianificazione degli
interventi in agricoltura ai fini della programmazione regionale, per i Piani di Sviluppo
di scala provinciale e sub-provinciale nonché per l'attività di altri enti strumentali.
Art.8
(Componenti strutturali del Sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo)
1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si
realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:
a) Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) di competenza
dell'A.R.S.S.A., operanti su aree territoriali individuate mediante apposita delibera
della Giunta regionale da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Ciascun Ce.D.A. è affidato ad un Divulgatore Agricolo
laureato, che risponde al Dirigente del Ce.S.A. competente per territorio.
Il contingente di Divulgatori Agricoli, assegnato ad un
Ce.D.A., in numero non inferiore a 5 si avvale di un massimo di 2 unità ausiliarie e di 2
unità amministrative reclutate nell'A.R.S.S.A. o, in mancanza. nell'E.S.A.C. Impresa.
b) Il personale di divulgazione di cui all'art. 5 comma 6 opera
nelle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.).
Le U.D.A. esplicano la loro attività su aree territoriali
inscritte all'interno del perimetro di ciascun Ce.D.A., ed operano in stretto collegamento
con il Ce.S.A. di riferimento.
Esse sono composte da uno o più Divulgatori Agricoli ciascuno
dei quali serve un numero cospicuo di aziende associate.
c) Centri di Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.) di competenza
dell'A.R.S.S.A., in numero di 10, comprendenti da 2 a 3 Ce.D.A. e almeno un'azienda
sperimentale-dimostrativa di proprietà dell'ARSSA o in convenzione con privati.
Le aziende sperimentali dimostrative, per assicurare una
corretta ed efficiente gestione, utilizzeranno i lavoratori già in servizio all'entrata
in vigore della presente legge, comunque in numero non superiore a quello fissato nelle
piante organiche relative all'anno 1985.
I posti di operai a tempo indeterminato resisi vacanti in dette
aziende saranno coperti facendo ricorso ai lavoratori in servizio a tempo determinato,
tramite turnover e secondo criteri oggettivi che debbono prioritariamente tenere
conto dell'anzianità lavorativa.
2. I Ce.S.A. costituiscono l'aggregato, a livello territoriale,
di tutti i Servizi di Sviluppo, del Servizio di Riordino Fondiario, nonché dell'ufficio
amministrativo dei Ce.D.A. e dell'azienda, o delle aziende sperimentali-dimostrative, che
li compongono, attraverso il decentramento delle relative funzioni, che si svolgono
secondo le direttive e il coordinamento a livello centrale.
3. Il Ce.S.A. costituisce un sottosistema di servizi e la sede
di coordinamento dei Ce.D.A. inscritte nell'ambito del territorio di competenza e trova
come punto di riferimento, il coordinamento in sede centrale.
4. Ciascun Ce.S.A. è affidato a un Dirigente tecnico con
comprovata esperienza e professionalità in uno dei Servizi di Sviluppo Agricolo
dell'A.R.S.S.A..
5. L'articolazione e la composizione dei Ce.S.A. sono
individuate mediante delibera della Giunta Regionale di cui all'art. 8, 1° comma lett.
a).
Art. 9
(Pianificazione delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo)
1. Le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono dirette
ad attuare la programmazione regionale e sono previsti piani integrati a valenza
triennale.
2. La struttura competente del Dipartimento agricoltura e
Foreste, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio della sua attuazione,
predispone il Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo, diretto ad armonizzare
tutte le attività dei Servizi proposte dagli Enti attuatori, verificandone la
compatibilità coi programmi comunitari e regionali, e ad integrarle con le esigenze
espresse in sede del Dipartimento Agricoltura e Foreste. A tal fine I"A.R.S.S.A.,
raccolte e verificate le proposte dei Ce.S.A., comprendenti quelle precedentemente
formulate dai Ce.D.A. e dai tre centri di coordinamento delle Associazioni promosse dalle
OO.PP.AA., trasmette il Piano dei Servizi di Sviluppo entro il mese di aprile precedente
l'anno di attuazione al Dipartimento agricoltura e Foreste. Il Settore competente in
materia di Servizi, previe valutazioni e integrazioni di competenza, sentite le
Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e
regionale predispone il Piano generale per la trasmissione alla Giunta regionale e al
Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
3. Durante tutto il periodo di sostegno nel pagamento degli
stipendi e delle missioni ai Divulgatori Agricoli con fondi UE- Stato e nelle more della
definizione della pianta organica generale dell'A.R.S.S.A., le procedure individuate nei
precedenti commi sono sostituite da provvedimenti amministrativi della Giunta Regionale,
su proposta del Dipartimento Agricoltura e Foreste in aderenza alle procedure poste in
atto dal Ministero per le Politiche Agricole (Mi.P.A.)
Art. 10
(Indirizzo, Vigilanza e Controllo)
1. Le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sono
esercitate dall'Amministrazione regionale - Dipartimento Agricoltura e Foreste - tramite
il Settore competente, che, in caso di non corretta attuazione della presente legge, o nei
casi di inefficienze accertate, provvede mediante comunicazione scritta, a richiamare gli
Enti attuatori dei Servizi, allo scopo di rimuoverne le cause.
2. Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le
Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle
U.D.A. di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado
di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella
competenza gestionale dell'Ente di appartenenza (A.R.S.S.A.).
Art. 11
(Provvedimenti amministrativi)
1. Le attività del servizio di Ricerca applicata e
Sperimentazione, di competenza dell'A.R.S.S.A., da comprendersi nel Piano dei Servizi di
Sviluppo Agricolo, sono finanziate attraverso gli stanziamenti ordinari previsti nel
Bilancio dell'Ente stesso, salvo integrazioni, su appositi capitoli del Bilancio
Regionale.
2. Le spese per le attività di ricerca e sperimentazione
sostenute dall'A.R.S.S.A.., sono rendicontate all'Assessorato Agricoltura e Foreste con
cadenze semestrali, procedendo attraverso i Centri di Sviluppo Agricolo.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni i Centri di
Sviluppo Agricolo sono dotati di un congruo fondo di rotazione.
4. Il Servizio di Divulgazione Agricola è così sostenuto:
per le competenze dell'A.R.S.S.A.:
- spese per stipendi e missioni per i Divulgatori Agricoli in
regime di sostegno UE-Stato e per le spese eccedenti;
- spese per attività di dimostrazione e collaudo della
sperimentazione, finanziabili con fondi comunitari, statali e/o regionali;
- spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo
stampa, o altre forme di comunicazione di massa, da svolgersi con la
partecipazione di tutti gli Enti attuatori.
5. Per le competenze delle Associazioni di Divulgazione Agricola
sono ammesse:
- spese per la partecipazione dei divulgatori a corsi di
aggiornamento
- spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo
stampa, o altre forme di comunicazione di massa;
- spese piccola attrezzatura e strumentazione indispensabile allo
svolgimento delle attività nella misura massima di lire 20.000.000 per
singola U.D.A.;
- spese delle strutture di coordinamento delle U.D.A., nella misura
equivalente allo stipendio di un tecnico laureato inquadrato all'ottavo
livello del contratto degli Enti Locali e di un amministrativo in possesso
di diploma di Scuola Media Superiore;
- spese generali nella misura del 10 per cento delle spese
sostenute, escluse quelle relative all'attrezzatura e strumentazione.
6. L'erogazione dei fondi alle Associazioni di Divulgazione
Agricola, per le spese individuate nei precedenti commi, avviene per
anticipazioni sui piani annuali di cui la prima semestrale, da erogare
entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dell'accertamento del
rendiconto dell'anno precedente e seguito da rendicontazioni trimestrali
esposte in appositi modelli forniti dall'Amministrazione regionale:
7. Sono, inoltre, ammesse le seguenti spese di competenza diretta
dell'Amministrazione regionale:
- Spese per il finanziamento di progetti di ricerca applicata e
sperimentazione;
- spese per attività di divulgazione e promozione a mezzo stampa e
attraverso sistemi multimediali convegni e incontri informativi a livello
regionale;
- spese per studi di comparto, sull'agriturismo, sull'educazione
alimentare e a carattere socio-economico;
- contributi per la gestione del Consorzio Interregionale per la
Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) tra le Regioni
Basilicata, Calabria e Puglia, istituito con L.R. n. 4 / 83;
- spese per attività di formazione e aggiornamento del personale
addetto ai Servizi di Sviluppo Agricolo; - spese per la rilevazione dei
dati contabili delle aziende del campione della Rete d'informazione
Contabile Agricola (R.I.C.A.) istituita con Regolamento C.E.E. n. 79/65.
8. Le attività di Formazione Professionale, di competenza dei
Dipartimento Agricoltura e Foreste sono finanziate con i fondi previsti
dal regolamento C.E.E. 2328/91 e altri Regolamenti comunitari o
provvedimenti nazionali e regionali.
9. Le norme da adottare per le attività di formazione professionale
sono demandate alla Giunta Regionale su proposta del Dipartimento
Agricoltura e Foreste.
10. Alle spese previste dal presente articolo si provvede attraverso
appositi capitoli del bilancio regionale, come indicato nel successivo
art. 12.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Alle spese previste dalla presente Legge si fa fronte con gli
stanziamenti previsti sui seguenti capitoli:
- per attività di sperimentazione e collaudo:
- Cap. 5112102 per L. 2.000.000.000;
- Cap. 5283101 per L. 214.000.000;
-Cap. 5283102 per L. 481.000.000;
- Cap. 5283103 per L. 830.000.000;
- per le attività di Divulgazione:
-Cap. 5112101 per L. 4.276.000.000;
- Cap. 5112103 per L. 3.246.000.000;
- Cap. 5112109 per L. 1.130.000.000;
2. Altri stanziamenti provenienti da altri Regolamenti comunitari
riferiti ai Servizi di Sviluppo Agricolo, compreso la contabilità
aziendale, saranno previsti in capitoli di bilancio
appositamente istituiti.
Art. 13
1. La legge regionale 31 luglio 1992,
n. 11, "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo applicazione del
Regolamento C.E.E. 270/79 e C.E.E. 1760/87" è abrogata e sostituita dalla
presente Legge, fatti salvi gli effetti prodotti dalla medesima.