Art. 1
      Finalità
      1. La presente legge disciplina la
      qualificazione professionale dellattività di Estetista nel territorio della Regione
      Calabria, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla
      legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19
      aprile 1985, n. 18.
      2. Lesercizio
      dellattività professionale di Estetista, in ogni forma esercitato, è subordinato
      al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 2.
      Art. 2
      Qualificazione professionale dellEstetista
      1. In esecuzione alle disposizioni
      della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 3, per acquisire la qualificazione di Estetista
      è necessario, dopo lespletamento dellobbligo scolastico, seguire il seguente
      iter formativo:
      - la frequenza di un corso
      biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto
      dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge
      regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma
      dellarticolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;
      - la frequenza di un corso annuale
      di 3° anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione
      Calabria ai sensi delle predette leggi n. 845/1978 e legge regionale n. 18/1985, o
      inserimento lavorativo di un anno, certificato in qualità di dipendente presso
      unazienda di Estetista o Laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in
      possesso della qualifica professionale di base, con il superamento, al termine del corso
      di specializzazione o del periodo lavorativo, di un apposito esame teorico-pratico davanti
      alla Commissione prevista dallarticolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e
      dal successivo articolo 3 della presente legge.
      2. La qualificazione di Estetista
      può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:
      a) superamento dellesame
      teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della
      durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o
      lapprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria,
      come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche, o attività
      lavorativa a seguito di contratto di formazione-lavoro, ai sensi della legge 19 dicembre
      1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a
      tempo pieno, presso una impresa di Estetista oppure presso uno studio medico
      specializzato;
      b) superamento dellesame
      teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300
      ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a
      tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso
      unimpresa di Estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato
      svolto nel corso del quinquennio antecedente liscrizione al corso integrativo;
      c) frequenza di un
      corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti
      dallart. 8, comma 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
      3. Lattività lavorativa
      svolta ai fini dellacquisizione della qualificazione professionale ai sensi del
      predetto articolo e dellarticolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1, è accertata
      dalle commissioni provinciali dellartigianato territorialmente competenti,
      attraverso la verifica della documentazione probatoria: libretto di lavoro o
      documentazione equipollente.
      4. La Regione Calabria promuove le
      attività formative di cui al presente articolo, per la qualificazione professionale
      dellEstetista, nellambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione
      professionale pianificati e finanziati in esecuzione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845
      ed alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e le realizza ai sensi dellarticolo
      10 della predetta legge regionale n. 18/1985:
      a) direttamente nelle strutture
      regionali (centri regionali di formazione professionale);
      b) mediante convenzioni stipulate
      ai sensi dellarticolo 5 della legge n. 845/1978 con enti in possesso dei requisiti
      di cui allarticolo 12 della stessa legge regionale n. 18/1985.
      5. La Regione Calabria, in
      esecuzione allarticolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, può riconoscere
      attività libere di qualificazione professionale per Estetista realizzate in applicazione
      alla presente legge da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate ai
      sensi dellarticolo 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la
      relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
      6. Ai fini della pianificazione
      degli interventi formativi per la qualificazione professionale di Estetista sul territorio
      regionale nellambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale
      ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, la Regione Calabria promuove
      annualmente, nellambito delle iniziative di stima del fabbisogno di professionalità
      di cui agli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale n. 18/1985, ed in collaborazione
      con lOsservatorio regionale sul Mercato del Lavoro e con le Amministrazioni
      Provinciali delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le
      Organizzazioni regionali di categoria dellartigianato più rappresentative a livello
      nazionale e con la commissione regionale per lartigianato per determinare la reale
      domanda formativa nel settore in rapporto allandamento economico ed occupazionale
      del comparto considerato.
      Art. 3
      Commissione desame
      1. Al termine del corso di terzo
      anno di specializzazione per la qualificazione professionale per "Estetista", di
      cui al precedente articolo 2, la Regione organizza lesame teorico-pratico di cui
      allarticolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in coerenza con quanto disposto
      dallarticolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, per il conseguimento
      dellabilitazione allesercizio professionale dellattività di Estetista,
      convocando specifiche sessioni desame. Tale esame teorico-pratico, a modifica di
      quanto previsto dallarticolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, si
      svolge davanti ad una commissione esaminatrice costituita e convocata dalla Regione
      Calabria, e composta in esecuzione allarticolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio
      1990, n. 1, da:
      a) un componente designato dalla
      Regione o Ente delegato, quale Presidente;
      b) un esperto designato
      dallAmministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
      c) un esperto designato
      dallAmministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della P.S.;
      d) due esperti designati dalle
      Organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;
      e) due esperti designati dalle
      Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello
      nazionale;
      f) il Presidente della commissione
      provinciale per lartigianato o un suo delegato;
      g) due docenti delle materie
      fondamentali di cui allarticolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
      designati dal centro di formazione professionale.
      Per le modalità di svolgimento
      dellesame valgono le norme disposte dallarticolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.
      
      2. Le Amministrazioni Provinciali,
      nellesercizio delle funzioni delegate di cui allarticolo 43 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18,
      convocano e nominano per conto della Regione Calabria le sessioni desame di cui al
      comma 1 del presente articolo, e rilasciano lattestato di qualificazione
      professionale di "Estetista" a seguito del positivo superamento dellesame
      teorico-pratico. Il rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di Presidente, in
      seno alla commissione desame è designato dalla Provincia territorialmente
      competente.
      3. La Regione potrà istituire e
      convocare le sessioni di esami teorico-pratici nei centri di formazione professionale
      pubblici e convenzionati di cui allarticolo 2, comma 4 della presente legge ai sensi
      dellarticolo 10 della legge regionale 19
      aprile 1985, n. 18, nonché nei centri qualificati in cui si realizzano attività
      libere di formazione professionale ai sensi dellarticolo 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18,
      esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, in esecuzione alle
      disposizioni di cui allarticolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
      Art. 4
      Programmi formativi
      1. I programmi e gli itinerari
      formativi per lesercizio dellattività di Estetista sono predisposti secondo i
      principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla
      legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e nel
      rispetto delle disposizioni contenute allarticolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n.
      1. A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dallentrata in
      vigore della presente legge una Commissione tecnica con la presenza dellAssessorato
      regionale alla Formazione Professionale, delle Amministrazioni Provinciali delegate,
      dellAgenzia per lImpiego della Calabria, dellUfficio Regionale del
      Lavoro, dellIspettorato regionale del Lavoro e delle Organizzazioni
      dellartigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di
      elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di
      qualificazione professionale per "Estetista", nonché dei corsi di aggiornamento
      e di riqualificazione professionale di cui allarticolo 8 della legge 4 gennaio 1990,
      n. 1, il cui elaborato finale sarà recepito con apposita deliberazione della Giunta
      regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute
      dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.
      2. Tra le materie fondamentali di
      insegnamento teorico-pratico, in ottemperanza a quanto disposto dallarticolo 6,
      comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, devono essere previste le seguenti materie:
      a) cosmetologia;
      b) nozioni di fisiologia e di
      anatomia;
      c) nozioni di chimica e di
      dermatologia;
      d) massaggio estetico del corpo;
      e) estetica, trucco e visagismo;
      f) apparecchi elettromeccanici;
      g) nozioni di psicologia;
      h) cultura generale ed etica
      professionale.
      Art. 5
      Norma transitoria
      1. I soggetti previsti
      dallarticolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 che alla data di entrata in vigore
      della presente legge esercitano lattività di Estetista sprovvisti dei requisiti di
      professionalità di cui allarticolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del
      rilascio dellattestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare
      su domanda, da presentare alla Regione Calabria entro i termini fissati dal relativo bando
      regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
      legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nellambito dei Programmi
      annuali di formazione professionale ai sensi dellarticolo 8, comma 4 e 7 della legge
      4 gennaio 1990, n. 1, e nel rispetto dei principi della legge 21 gennaio 1978, n. 845 e
      della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. Le domande di partecipazione ai corsi devono
      essere corredate da idonea documentazione attestante lesercizio delle attività di
      Estetista. La valutazione delle domande ed i requisiti per lammissione ai corsi è
      effettuata da una commissione composta dallAssessore regionale alla Formazione
      Professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale
      delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dellartigianato
      maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici
      dellAssessorato regionale alla Formazione Professionale.
      2. I soggetti che alla data di
      entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di
      qualifica professionale per "Estetista" conseguito al termine di un ciclo
      formativo biennale istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21
      dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, o rilasciato a
      seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o
      riconosciuti dagli organi dello Stato prima dellapprovazione della legge 4 gennaio
      1990, n. 1, possono accedere al terzo anno di specializzazione nelle forme previste dal
      comma 2 del precedente articolo 2.
      3. I soggetti che alla data di
      entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di
      qualificazione professionale, conseguito al termine di un ciclo biennale di qualificazione
      di base e di un terzo anno di specializzazione come da legge istituiti o riconosciuti
      dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, senza aver
      sostenuto lesame finale secondo le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 4
      della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e quindi sprovvisti della qualificazione professionale
      per laccesso allattività professionale di Estetista, sono ammessi a sostenere
      su domanda entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta
      giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un esame teorico-pratico di cui
      allarticolo 3 precedente davanti ad una commissione costituita dalla Regione
      Calabria come disposto dallarticolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e
      dallarticolo 3 della presente legge. Le domande di ammissione allesame devono
      essere corredate da idonea documentazione attestante il possesso dellattestato
      richiesto. La valutazione delle domande e dei requisiti per lammissione
      allesame è effettuata da una commissione composta dallAssessore regionale
      alla formazione professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni
      Amministrazione Provinciale delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali
      dellartigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari
      dei competenti uffici dellAssessorato regionale alla formazione professionale.